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In questi tempi di pandemia si sono moltiplicate le richieste di aiuto da parte delle famiglie e delle imprese che hanno visto peggiorare la loro situazione economica non riuscendo a far fronte alle obbligazioni ed agli impegni presi in precedenza.

La Legge n. 3 del 2012, che dal 1° settembre 2021 verrà sostituita dal Codice della Crisi di Impresa, prevede strumenti per porre fine alle situazioni di sovraindebitamento che potrebbero poi sfociare, nei casi più complessi, anche in problematiche di usura.

A tale procedimento possono accedere i lavoratori, i professionisti, i pensionati, i piccoli imprenditori, i commercianti, gli imprenditori agricoli e altre categorie non assoggettabili alle procedure fallimentari tradizionali.

Gli strumenti attualmente previsti dalla legge n. 3/2012 sono i seguenti: il piano del consumatore, al quale può accedere solo il privato; l’accordo con i creditori, riservato anche alle imprese, e la liquidazione del patrimonio alla quale possono accedere sia le imprese che le famiglie.

Con l’attivazione di dette procedure è possibile, quindi, liberarsi dai debiti e rientrare nel circuito economico in maniera virtuosa.

Dobbiamo considerare che attualmente, a causa della pandemia da coronavirus, vi sono molte persone prive di lavoro o che svolgono un’attività sommersa irregolare rimasti privi degli ammortizzatori sociali che si trovano ad affrontare periodi di quarantena o malattia con gravi difficoltà economiche.

Inoltre, a causa del lockdown diverse attività commerciali sono in ginocchio e non riusciranno a ripartire.

Questo comporterà un impoverimento dell’economia locale ed un aumento esponenziale della disoccupazione con effetti drammatici per molte famiglie.

Detta situazione è stata oggetto di attenzione da parte di molti Tribunali italiani. In particolare, si segnala che di recente il Tribunale di Napoli con il decreto del 3 aprile 2020 ha accolto l’istanza di un consumatore che nel corso della procedura di omologa e, dopo aver ottenuto già il parere favorevole al Piano da parte dell’OCC, aveva chiesto il differimento al 1° ottobre 2020 del pagamento delle rate in considerazione della circostanza che lo stesso consumatore fosse stato posto in cassa integrazione.

Sempre la Sezione Fallimentare del Tribunale Napoli, con provvedimento del 17 aprile 2020 ha statuito che il debitore, nei confronti dei quali sia già intervenuta l’omologazione di un piano o di un accordo, può rimodulare le modalità e le tempistiche della esecuzione avvalendosi dell’ausilio dell’OCC ex art. 13 comma 4 ter legge n. 3/2012 quando sussiste una causa sopravvenuta non imputabile al debitore (nel caso di specie il COVID-19).

In questa prospettiva, deve ritenersi che l’emergenza epidemiologica da covid-19 costituisca causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni in generale.

Da questo punto di vista, anche alla luce della ratio che ispira l’insieme delle norme di cui si compone il d.l. “Cura Italia”, si ritiene che la sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile che non rende possibile l’esatto adempimento possa essere valutata dal Giudice.

L’unica via d’uscita, quindi, per privati e imprese sovraindebitate è dunque quella di potenziare quegli strumenti complementari alla giurisdizione, che già da tempo si sono rivelati preziosi nell’offrire una risposta rapida e risolutiva alla domanda di giustizia dei cittadini.

Nell’ambito della crisi attuale la soluzione migliore è quella di implementare e rendere utilizzabili gli Organismi di Composizione della Crisi in tutte le situazioni di crisi originate o comunque aggravate dal Covid-19, anticipando l’entrata in vigore della parte che riguarda l’utilizzo dell’Organismo di Composizione della Crisi in sede di contrasto alle problematiche economiche connesse al Covid-19.

Del resto, solo il potenziamento degli istituti già preposti al sovraindebitamento può rendere più efficace l’azione pubblica di sostegno delle imprese, rappresentando, soprattutto in questo momento storico, un valido e forse unico punto di riferimento per coloro che versano in una situazione di crisi economica.

I vantaggi dell’utilizzo degli OCC sono evidenti sia per i cittadini che per gli imprenditori:

  • concentrazione in un’unica procedura di tutte le controversie generate dalla propria situazione di crisi, incluse le procedure esecutive, evitando il proliferare del contenzioso, aggravi di costi e gestione disorganica delle problematiche spesso foriera di risultati anche iniqui tra i creditori;

  • la possibilità di ripartire (fresh start): il debitore, liberato dal peso dei debiti, può riorganizzare la propria vita economica e dare il proprio contributo alla società, anziché rappresentarne un peso.

Si auspica, dunque, un intervento del legislatore sul punto che pare aver mosso i primi passi prevedendo un emendamento al decreto legge agosto che, dopo la riformulazione, ha ottenuto sia l’ammissibilità sia il parere del ministero della Giustizia, volto ad anticipare l’entrata in vigore della nuova disciplina sul sovraindebitamento, stralciandola in parte dal Codice della crisi, destinato al debutto solo dal 1° settembre del prossimo anno.

Inoltre, a favore di un debutto anticipato delle misure, con l’intenzione di favorire vie d’uscite sostenibili da indebitamenti pesanti, è stato sottoscritto da 29 fondazioni e associazioni, 38 magistrati e 32 docenti universitari.

Avv. Gianluca Carfagna

Referente OCC dell’Ordine degli Avvocati di Latina



 

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