Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Capitalizzazione trimestrale: rassegna di massime di giurisprudenza sull’anatocismo bancario, nullità degli interessi sul conto corrente, sul mutuo ipotecario o sul finanziamento.

Valgono anche nel caso di capitalizzazione annuale degli interessi le stesse ragioni che inducono a rilevare d’ufficio – anche in assenza di una tempestiva deduzione ad opera dell’interessato – la nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi inserita nel contratto di conto corrente bancario.

Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 7 maggio 2015, n. 9169

L’art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, modificando il secondo comma dell’art. 120 TUB, ha inteso vietare l’anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c. La norma, in particolare, ha reso illegittima a decorrere dal 1/1/2014 qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e ha vietato l’addebito di interessi anatocistici passivi: e, infatti, una volta riconosciuto come l’articolo in esame vieti in toto l’anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sotto-ordinata.

Tribunale Milano, Sezione 6 civile, Ordinanza 3 aprile 2015

In tema di rapporto bancario di conto corrente, in mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali, gli interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese. In punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto. Da ciò ne consegue che l’eccezione in esame avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto

Tribunale Verona, Sezione 2 civile, Sentenza 27 marzo 2015

L’art. 120 TUB, come modificato dalla legge n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014), esclude l’anatocismo dai rapporti bancari; dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato. La scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall’intervento abrogativo del legislatore concreta una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge; d’altro canto, la perdurante applicazione di tali clausole porta al cliente il diritto di ripetere le somme così addebitategli in conto per il periodo successivo all’1 gennaio 2014.

Tribunale Milano, Sezione 6 civile, Ordinanza 25 marzo 2015

Le clausole anatocistiche stipulate anteriormente alla delibera CI.CR. del 9.2.2000 sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, difettando nella specie il necessario requisito soggettivo costituito dalla opinio iuris ac necessitatis e non potendosi ritenere che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999 e modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, atteso che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell’ esistenza e del contenuto della regola e che quindi la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva (anche perché, diversamente argomentando, si determinerebbe la consolidazione medio tempore di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l’avrebbero creata).

Nel caso di specie, pertanto, è esclusa la possibilità di applicare la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al secondo trimestre del 2000.

Tribunale Frosinone, Sezione 1 civile, Sentenza 5 marzo 2015, n. 204

In materia di conto corrente bancario, accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per contrasto con il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., assume rilievo determinante, nella ricostruzione dei reciproci rapporti tra banca e correntista, la verifica in ordine all’applicabilità di una periodicità diversa (semestrale o annuale), ovvero alla esclusione di qualsiasi capitalizzazione. A tal fine l’orientamento giurisprudenziale maggioritario esclude la possibilità di operare una qualche capitalizzazione degli interessi, poiché il disposto di cui all’art. 1283 c.c. osta anche ad una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale, con la conseguenza che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

Tribunale Padova, civile, Sentenza 20 gennaio 2015, n. 187

Nella pratica frequente degli affari, applicando gli interessi di mora all’intero importo della rata di ammortamento si può determinare un fenomeno anatocistico, relativamente alla parte della rata corrispondente all’ammontare degli interessi, vietato dall’articolo 1283 c.c. in mancanza di usi contrari, quando manchi la domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza.

Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 27 dicembre 2013, n. 28663

È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all’interpretazione sistematica delle clausole, l’interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione

degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

Cassazione, Sezione Unite civ. Sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418

In base a quanto disposto dalla delibera del CICR del 09.02.2000, si rileva il criterio della cd. reciprocità, secondo cui, benché sia consentita la pattuizione di tassi creditori e debitori di differente entità, la rispettiva capitalizzazione deve comunque avvenire secondo le medesime modalità. Ciò significa che il calcolo per l’anatocismo deve essere identico per i saldi periodici debitori e per quelli creditori, come può desumersi anche dalla funzione di siffatta modalità di calcolo, anche sostanziale, di protezione del contraente più debole, della garanzia della trasparenza bancaria relativamente a prassi negoziali diffuse, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una difficilmente tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente più forte in danno della controparte più debole. Ne consegue che non è configurabile un

criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca ed invece si ritrae, fino ad annullarsi, quando si deve quantificare l’anatocismo in favore del cliente. Tutto ciò premesso, nella fattispecie, si è osservato come le clausole contrattuali di conto corrente e di affidamento disciplinanti la capitalizzazione trimestrale a favore della banca ed a favore del correntista non rispettassero la suddetta condizione di reciprocità, dato che la capitalizzazione non apportava alcun incremento nel caso del cliente diversamente da quanto previsto a favore della banca.

Di talché, sussistendo il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità della clausola che prevede l’anatocismo in violazione delle norme di legge e che tale nullità può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del giudizio, si è ritenuta probabilmente sussistente un’ipotesi di nullità della clausola in questione, dovendosi escludere in tal caso il diritto della banca di richiedere gli

interessi anatocistici.

Tribunale Foggia, Sezione 2 civile Sentenza 5 novembre 2014

La capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente deve ritenersi illegittima con conseguente nullità delle clausole anatocistiche per violazione dell’art. 1283 del codice civile in quanto basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, carente del necessario requisito soggettivo consistente nella consapevolezza di prestare osservanza ad una norma giuridica ritenuta erroneamente obbligatoria ed individuando il termine prescrizionale di dieci anni con decorrenza dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto e non dalla data di annotazione per ogni versamento privo di carattere solutorio.

Tribunale Trento, civile Sentenza 22 luglio 2014, n. 855

La capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, in quanto una tale periodicità, più breve rispetto a quella annuale applicata in favore del correntista sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno, è stata adottata per la prima volte in via generale su iniziativa dell’ABI nell’anno 1952 e la reiterazione del relativo comportamento non è stata mai connotata dalla opinio iuris ac necessitatis. Costituendo, invero, le norme bancarie uniformi predisposte dall’ABI usi negoziali e non anche usi normativi, non possono porsi in contrasto con norme imperative, quali l’art. 1283 c.c., posto che l’uso negoziale, per sua natura, può unicamente derogare a norme dispositive. Consegue a quanto innanzi la declaratoria di nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carico del correntista, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. ed il calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione.

Tribunale Potenza, civile Sentenza 12 agosto 2013, n. 1051

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cosiddetto t.u.b.), secondo il quale qualsiasi ente bancario può esercitare operazioni di credito fondiario la cui provvista non è più fornita attraverso il sistema delle cartelle fondiarie, la struttura di tale forma di finanziamento ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sottrazione al divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 cod. civ., rinvenibili nel carattere pubblicistico dell’attività svolta dai soggetti finanziatori (essenzialmente istituti di diritto pubblico) e nella stretta connessione tra operazioni di impiego e operazioni di provvista, atteso che gli interessi corrisposti dai terzi mutuatari non costituivano il godimento di un capitale fornito dalla banca, ma il mezzo per consentire alla stessa di far fronte all’eguale importo di interessi passivi dovuto ai portatori delle cartelle fondiarie (i quali, acquistandole, andavano a costituire la provvista per l’erogazione dei mutui). Ne consegue che l’avvenuta trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, comporta l’applicazione delle limitazioni di cui al citato art. 1283 cod. civ. e che il mancato pagamento di una rata di mutuo non determina più l’obbligo (prima normativamente previsto) di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi, dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario.

Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 22 maggio 2014, n. 11400

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.
Diventa sostenitore clicca qui

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui