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Tribunale di Reggio Emilia


Ordinanza 12 settembre 2014


(Pres. Varotti est. Morlini)


REPUBBLICA ITALIANA


il Tribunale di Reggio Emilia


in composizione collegiale


composto dai Magistrati Sigg.


Dott. Luciano Varotti, Presidente


Dott. Gianluigi Morlini, Giudice rel. est.


Dott.ssa Chiara Zompì, Giudice


a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 11/9/2014, nella causa iscritta al n. 4848/2014 R.G.


promossa da


R. S. (avv. Granara)


contro


Fortlan DI.BI. s.p.a. (avv. Soncini e Russo)


* * * * *


rilevato che, la presente procedura trae origine da un precetto intimato da R. nei confronti di Fortlan, per € 122.035,56, sulla base di un titolo esecutivo rappresentato da una sentenza della Corte d’Appello di Genova.


Avverso il precetto ha proposto opposizione Fortlan, ed il Giudice monocratico, ex art. 615 comma 1 ultima parte c.p.c., ha integralmente sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato.


Nei confronti del provvedimento del G.I. propone il presente reclamo R., deducendo l’incompetenza del giudice adito e l’insussistenza dei motivi posti alla base dell’ordinanza di sospensione, mentre resiste Fortlan;


ritenuto che, va innanzitutto rigettata l’eccezione della difesa della convenuta in ordine a pretesi vizi della notifica del reclamo.


Sul punto, basta replicare che la convenuta si è ritualmente costituita, il contraddittorio è stato altrettanto ritualmente instaurato, e pertanto, avendo la notifica pienamente raggiunto il suo scopo, nessuna nullità può essere pronunciata ex art. 156 comma 3 c.p.c.;


ritenuto altresì che, in rito, il reclamante eccepisce l’incompetenza del giudice adito, per essere competente ex artt. 615 e 27 c.p.c. il Tribunale di Genova.


Trattasi di eccezione infondata.


Invero, nel caso di opposizione a precetto, la competenza territoriale è sancita dall’articolo 480 comma 3 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 27 c.p.c., cui rinvia la norma base sull’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c.


Ciò detto, il criterio di collegamento è duplice: in via principale, quello del “giudice del luogo dell’esecuzione”, rectius, della minacciata esecuzione, ex art. 27 c.p.c.; in via sussidiaria e nell’ipotesi di cui all’art. 480 comma 3, c.p.c., quello del “giudice del luogo in cui è stato notificato” il precetto.


Tanto premesso, per pacifica giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il criterio sussidiario del luogo di notifica del precetto opera non solo allorquando sono omesse la dichiarazione o l’elezione da parte del creditore intimante, ma anche nel caso in cui la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore in un luogo in cui non vi sono beni dell’intimato da aggredire o suoi debitori; ed incombe sullo stesso creditore, nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480 comma 3 c.p.c., l’onere di dimostrare che nel comune indicato nell’atto di precetto per il domicilio o la residenza, è possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell’intimato (Corte Cost. n. 480/2005 e Corte Cost. n. 84/1973; Cass. n. 13219/2010, Cass. n. 9670/2008, Cass. n. 12976/2004, Cass. n. 10642/2002, Cass. n. 8588/2002, Cass. n. 7505/1999, Cass. n. 8923/1998, Cass. n. 840/1997, Cass. n. 10591/1993, Cass. n. 10271/1993, Cass. n. 4254/1990).


In particolare, “in tema di foro relativo all’opposizione a precetto, l’art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l’esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell’eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l’onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell’esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l’elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l’opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore” (Cass. n. 9670/2008).


Proprio questo è accaduto nel caso che qui occupa, atteso che R. ha eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore nel comune di Genova; ma R. stesso, cui spettava l’onere probatorio a seguito della contestazione di Fortlan, non solo non ha provato che nel circondario ove è stato eletto domicilio vi sono beni o crediti oggetto della futura esecuzione, ma nemmeno ha dedotto tale circostanza.


Tanto basta a far ritenere radicata l’opposizione a precetto presso il foro sussidiario, ex art. 480 comma 3 c.p.c., del “giudice del luogo in cui è stato notificato” il precetto stesso, id est pacificamente il Tribunale di Reggio Emilia;


considerato che, venendo al merito, il reclamo è solo parzialmente fondato.


Invero, si osserva che, secondo il piano disposto letterale del titolo esecutivo integrato dalla sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1062/2013, Fortlan è stata condannata a rifondere a R. tutte le somme che R. stesso è stato condannato a pagare ad una terza parte processuale, tale Alda Motta.


Così come già evidenziato dal G.I. nel provvedimento qui reclamato, è quindi di tutta evidenza che esistono due distinti rapporti giuridici: un obbligo primario di R. di pagare a Motta, ed un obbligo dipendente di Fortlan di rifondere a R. quanto da quest’ultimo pagato a Motta, con l’inevitabile conseguenza che l’obbligo di rifusione in capo a Fortlan deve essere effettuato nei limiti in cui R. ha onorato il proprio debito verso Motta.


Ciò detto, risulta per tabulas e non è contestato tra le parti che, a fronte di un precetto intimato a Fortlan per la maggior somma di € 122.035,56, R. ha sinora a pagato a Motta la sola somma di € 76.103,6, ed in particolare € 74.933,6 per debito in linea capitale, interessi e spese legali indicate dalla sentenza di primo grado (cfr. all. 2 fascicolo della fase monocratica), ed ulteriori € 1.170 per spese di lite sopportate da Motta per l’inizio di una esecuzione promossa nei confronti di R..


Ciò posto, è di tutta evidenza che il primo pagamento di € 74.933,6 deve essere rifuso da Fortlan, riguardando il pagamento di quanto previsto dalla sentenza di condanna azionata come titolo esecutivo; mentre il secondo pagamento è estraneo all’obbligo di rifusione sancito dal titolo esecutivo, integrando all’evidenza una spesa che non sarebbe stata sopportata se R. avesse tempestivamente adempiuto al proprio obbligo di pagamento.


Deriva che R. ha titolo per agire nei confronti di Fortlan per la somma capitale di € 74.933,6, oltre interessi moratori al tasso legale dalla costituzione in mora pregiudiziale ed oltre a spese di precetto per € 405 oltre accessori.


Pertanto, ai fini del presente accertamento cautelare ed in via prudenziale, riservando al merito ogni miglior conteggio, deve ritenersi che il precetto avrebbe dovuto essere intimato per la sola somma di € 76.000, a fronte invece di un precetto intimato per la maggior somma di € 122.035,56;


osservato che, ciò posto, si appalesa come del tutto errata la tesi sostenuta in sede di discussione dalla difesa di parte convenuta, secondo la quale, laddove la somma portata nel precetto risulti eccessiva, il precetto stesso verrebbe travolto per l’intero, ciò che giustificherebbe in via cautelare l’integrale sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.


In realtà, è pacifico insegnamento giurisprudenziale quello a tenore del quale la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l’atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. per tutte la recentissima Cass. n. 7207/2014; nello stesso senso, si vedano pure Cass. n. 2160/2013 e Cass. n. 5515/2008; per la giurisprudenza dell’ufficio, cfr. Trib. Reggio Emilia, ordinanza collegiale 23/5/2014).


Sulla base di tali insegnamenti, del tutto persuasivi ed ai quali il Collegio intende dare continuità, deve procedersi non già alla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’intero titolo, così come statuito dall’ordinanza qui reclamata, ma semplicemente alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo limitatamente alle somma non dovuta, pari ad € 46.035,6, potendo invece il creditore procedere per la sola somma di € 76.000;


evidenziato che, in ragione di quanto sopra, il reclamo va solo parzialmente accolto, disponendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo limitatamente ad € 46.035,6, potendo il creditore procedere per la sola somma di € 76.000.


Le spese di lite devono essere definite nell’ambito della già instaurata fase di merito del giudizio di opposizione a precetto.


P.Q.M.


visto l’art. 669 terdecies c.p.c., in accoglimento parziale del reclamo ed in parziale modifica dell’ordinanza 27/6/2014 resa dal G.I.,


– sospende parzialmente l’efficacia esecutiva del titolo di cui al precetto 21/3/2014 notificato da R. a Fortlan Di. Bi s.p.a., limitatamente alla somma di € 46.035,6, potendo il creditore procedere per la sola somma di € 76.000;


– spese al merito.


Così deciso nella Camera di Consiglio del 11/9/2012.


Reggio Emilia, 12/9/2014


Il Presidente

Dott. Luciano Varotti


Il Giudice estensore

Dott. Gianluigi Morlini

 

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