Il diniego del condono ai sensi della legge n.
326/2003 (c.d. “Terzo Condono Edilizio”) è sempre legittimo se
riguarda la realizzazione di consistenti abusi all’interno di
un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, anche se disposto
in assenza del parere dell’Autorità preposta alla
tutela.
Il rilascio del condono nelle aree tutelate
infatti può essere ammesso solo in presenza di lavori di
lieve entità, e solo in quel caso, peraltro, è
obbligatorio per l’Amministrazione richiedere il parere della
Soprintendenza competente.
Terzo Condono in aree vincolate: quali interventi sono
sanabili?
Lo ha spiegato il TAR Lazio con la sentenza del 9
aprile 2024, n. 6848,
con cui ha confermato il diniego dell’istanza di Terzo
Condono Edilizio (D.L. n. 269 del 2003 convertito nella
Legge 326/2003) disposto dal Comune per opere di
ampliamento conseguite senza titoli in un’area sottoposta a vincolo
di inedificabilità.
Si spiega infatti che la normativa di cui al Terzo Condono è
molto più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla Legge n.
47/1985 (Primo Condono) e dalla Legge n. 724/1994
(Secondo Condono), e ammette la sanatoria in aree
sottoposte a vincoli paesaggistici esclusivamente per abusi
rientranti nelle categorie del restauro, del
risanamento conservativo e della
manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
In particolare, gli interventi condonabili sono quelli elencati
ai punti 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del
decreto legge che regolamenta il terzo condono, mentre le
opere non ammissibili ai fini della sanatoria sono indicate ai
punti 1, 2 e 3 dello stesso Allegato, e comprendono la
realizzazione di nuove opere e gli
interventi di ristrutturazione edilizia realizzati
senza titoli o in difformità dagli stessi.
Ciò implica che solo le opere di minore rilevanza possono essere
oggetto del terzo condono se l’abuso è avvenuto in area tutelata da
vincoli.
Gli illeciti che prevedano la costruzione di nuovi manufatti o
lavori di ristrutturazione, invece, non possono in alcun modo
essere condonati neanche se dovessero risultare conformi
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; ciò a
prescindere dal parere dell’Autorità competente e anche dal fatto
che sull’area sussista un vincolo di inedificabilità assoluta o
solo relativa.
Ampliamenti in area vincolata: mai sanabili a prescindere
Tornando al caso in esame, è chiaro dunque che non è sanabile
l’abuso oggetto della sentenza, consistente nella chiusura di un
balcone per realizzare ex novo una veranda, che ha
comportato un ampliamento della superficie preesistente, con la
creazione di un nuovo volume e la modifica della sagoma
dell’edificio.
Non si tratta infatti di un lavoro di lieve entità, ma di un
consistente intervento di nuova costruzione per il quale
era obbligatorio il permesso di costruire. Essendo
però stato realizzato in area sottoposta a tutela paesaggistica,
non può essere mai condonabile secondo la normativa di riferimento,
a prescindere dalla verifica della conformità degli interventi e
anche dal parere della competente
Soprintendenza.
I giudici del TAR spiegano infatti che tale parere risulta
necessario solo in presenza di opere potenzialmente sanabili – che
quindi siano configurabili nelle categorie di interventi di minore
entità – mentre non ha alcuna rilevanza in riferimento agli
abusi edilizi più gravi che siano stati realizzati nelle
aree vincolate, in quanto questi comunque in linea generale non
possono essere suscettibili di sanatoria.
Il diniego del condono risulta pertanto del tutto
legittimo anche se disposto senza il previo parere
delle Autorità preposte alla tutela dei
vincoli.
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