Benché le ultime rilevazioni di Enea
ne abbiano certificato la perdita di appeal dopo lo stop
definitivo al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in
fattura e cessione del credito), il superbonus di cui all’art. 119
del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) resta una delle possibilità
migliori per riqualificare energeticamente e strutturalmente un
immobile.
Arrivati a luglio 2024, con tutti gli altri principali bonus
edilizi in scadenza al 31 dicembre 2024 (dopo resterà solo il bonus
ristrutturazioni al 36% fino 31/12/2027 per diminuire al 30% dall’1
gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2033 e ritornare al 36% dall’1
gennaio 2034), nel caso si voglia adeguatamente programmare nei
modi e nei tempi corretti un intervento di riqualificazione, al
momento il superbonus rimane una delle migliori alternative
possibili. Non per tutti, con una aliquota meno “incentivante” e
con alcune condizioni da conoscere bene.
Superbonus 2024-2025: i soggetti beneficiari e l’aliquota
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il superbonus non potrà
più essere utilizzato da tutti i soggetti indicati all’art. 119,
comma 9, del Decreto Rilancio ma solo:
- dai condomini (anche minimi o assimilati per la presenza di
parti comuni); - dalle persone fisiche proprietarie o comproprietarie con altre
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,
arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate; - dalle persone fisiche per gli interventi (trainati) effettuati
sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio o
dell’edificio che accede al superbonus; - dagli enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale); - per gli interventi su edifici ricompresi nei territori colpiti
da eventi sismici.
In questo approfondimento ci occuperemo dei primi 3 punti, la
cui aliquota di accesso al superbonus risulta:
- al 70% per le spese sostenute nel 2024;
- al 65% per le spese sostenute nel 2025.
Da ricordare che, non esistendo più alcuna forma di opzione
alternativa alla detrazione diretta, il superbonus può essere
utilizzato solo dai soggetti che possiedono un reddito imponibile e
la necessaria “capienza fiscale”. L’unica possibilità per
utilizzare il superbonus è, infatti, la sua ripartizione in 4 anni
per abbattere le imposte.
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