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Cos’è, quando e dove protocollare l’allegato B B1 B2 per poter aderire al Sismabonus ordinario e al Superbonus. Remissione in bonis.

 

L’allegato B del decreto del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2017 n. 58 è l’asseverazione da parte di un professionista abilitato (iscritto agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza) necessaria per ottenere il Supersismabonus o il Sismabonus ordinario.

Oltre alla classe di rischio sismico in cui ricade l’edificio prima deli interventi (ante operam), il professionista dovrà asseverare:

    • classe di rischio sismico post operam;
    • valori tecnici;
    • estremi del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile;
    • numero di Classi di Rischio ridotte, le classi sono A+, A, B, C, D, E, F e G;
    • congruità della spesa ammessa a detrazione. Ovviamente si tratta di una previsione oggetto di potenziali variazioni, come da computo metrico.

Scarica il modello fac-simile dell’allegato B

Quando e dove protocollare l’allegato B?

Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori, pena la perdita dell’incentivo.

Tuttavia, il decreto-legge 11 del 16 febbraio 2023, ha esteso la remissione in bonis anche per l’allegato B. Quindi, qualora non avessi allegato al titolo abilitativo l’allegato B, versando una sanzione pari 250 euro tramite modello F24, potresti depositarle il documento anche successivamente. Avresti tempo fino alla prima dichiarazione dei redditi in cui viene detratta la prima rata del bonus oppure entro la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito o dello sconto in fattura

La remissione in bonis deve essere inviata per ogni singola pratica depositata.

Quando e dove protocollare l’allegato B1?

L’allegato B1 deve essere protocollato allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) dal direttore lavori strutturale alla conclusione dei lavori (una copia andrà consegnata al Committente), il quale dovrà dichiarare:

      • che i lavori corrispondono al progetto definitivo, ed a quello delle eventuali varianti, già trasmessi alla Regione e consentono la riduzione della classe di rischio sismico della costruzione;
      • che l’ammontare dei lavori, eseguiti in conformità al Progetto per la riduzione del rischio sismico della costruzione, sono risultati pari ad € …… e tale somma risulta congrua per il risultato conseguito;
      • che in relazione alle somme degli Stati di Avanzamento già riconosciuti all’impresa è da corrispondere una somma finale pari a € …………………………….;

Le cifre segnale sono le definitive, e non le previsionali valutate nell’allegato B iniziale.

    • che i lavori eseguiti hanno consentito la riduzione del Rischio Sismico della costruzione ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante operam, pari a 0,1,2 o più.

Quando e dove protocollare l’allegato B2?

Ove previsto il collaudatore statico delle opere strutturali, alla conclusione dei lavori, quest’ultimo dovrà inviare una copia dell’allegato B2 allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) e una copia andrà consegnata al Committente. Il collaudatore dovrà dichiarare:

      • che i lavori eseguiti hanno consentito la riduzione del Rischio Sismico della costruzione ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante operam, pari a 0,1,2 o più;
      • che i lavori corrispondono al progetto definitivo, ed a quello delle eventuali varianti, già trasmessi alla Regione e consentono la riduzione della classe di rischio;

Mancato deposito dell’Allegato B. Remissione in bonis

L’istituto della remissione in bonis è una particolare forma di ravvedimento operoso volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti    sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. 

Tramite l’articolo 2­ter, comma 1, lettera c), del decreto ­legge 16 febbraio 2023,  n. 11 ­ introdotto dalla relativa legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38 ­ il legislatore ha peraltro deciso di estendere il ricorso a questa peculiare forma di ravvedimento:

“rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1­quater, 1­quinquies e 1­septies, del decreto ­legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3   agosto 2013, n. 90, e all’articolo 119, comma 4, del decreto­ legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 2 del decreto ­legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto­ legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121″

Resta salva la possibilità, per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” anche da DL 39/2024.

Spero che l’articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

 

 

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