Tecnici e progettisti sono chiamati a stimare il valore dell’immobile, attestare la datazione, dichiarare il rispetto delle norme sismiche
Il “decreto salva casa” rappresenta una nuova opportunità per i tecnici e i professionisti dell’edilizia.
Si stima che oltre la metà degli immobili italiani potrebbe beneficiare delle nuove possibilità di sanatoria delle piccole difformità, con effetti immediati sull’incremento della domanda di incarichi e servizi professionali. Allo stesso tempo, ai tecnici saranno richiesti nuovi adempimenti e nuove responsabilità.
Ecco nel dettaglio le disposizioni del decreto che chiamano direttamente in causa i tecnici, rendendoli attori di intermediazione e consulenza indispensabili nel rapporto tra cittadini-proprietari di immobili e pubblica amministrazione.
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Datazione degli interventi e degli immobili
L’aspetto più delicato che riguarda i tecnici è quello relativo alla datazione degli interventi e degli immobili.
Le nuove norme sulla “doppia conformità” semplificata (conformità alle norme edilizie del tempo di realizzazione più conformità alle sole norme urbanistiche del tempo di presentazione della domanda di sanatoria) rendono fondamentale l’attestazione dell’epoca di realizzazione dell’intervento per capire quali regole tecniche e di progettazione applicare.
Il provvedimento stabilisce che la datazione è provata “attraverso informazioni catastali, riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio o qualsiasi altro atto, pubblico o privato, oltre che dai titoli edilizi”.
Qualora questa documentazione non fosse disponibile, spetterà al tecnico incaricato di attestare “la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità”. In caso di dichiarazione falsa o mendace, “si applicano le sanzioni penali”.
Calcolo e quantificazione della sanzione: spetta al professionista la stima
Per la sanatoria delle difformità parziali il decreto salva-casa prevede il pagamento di una sanzione da 1.000 a 30.894 euro.
L’importo esatto della sanzione è pari “al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi” che vengono resi legittimi.
Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, la sanzione è pari “al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”.
L’importo della sanzione pecuniaria da versare dovrà essere determinato da un professionista abilitato e sarà determinato sulla base di questi parametri “previa perizia di stima”. Il decreto non specifica quali criteri o metodologie dovranno essere adottati per fare questa perizia. Resta quindi a carico del professionista la valutazione dell’immobile da regolarizzare.
Tolleranze costruttive e attestazione antisismica
In caso di immobili in zone a rischio sismico medio alto nei quali siano presenti elementi considerati legittimi in base alle nuove regole sulle tolleranze (sia costruttive che esecutive), un tecnico dovrà attestare che questi interventi rispettino le prescrizioni del Testo unico edilizia in materia di progettazione antisismica. L’attestazione dovrà essere trasmessa allo sportello unico edilizia, per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale.
Si stabilisce infine che le nuove regole sulle tolleranze non possono “comportare limitazione dei diritti dei terzi. A tal fine il tecnico abilitato dovrà verificare la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi, ed indicare le attività necessarie per eliminare tali limitazioni nonché presentare i relativi titoli edilizi, ove necessari”.
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