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La sospensione dei termini nel periodo estivo: ad agosto le cartelle esattoriali vanno pagate? E che succede se vuoi impugnarla e fare ricorso?

Arriva l’estate e, come ogni anno, tutto si ferma. Anche i tribunali interrompono l’attività. Salvo infatti per i procedimenti particolarmente delicati e importanti (ad esempio quelli relativi ai lavoratori dipendenti, le opposizioni all’esecuzione forzata, gli sfratti, le procedure d’urgenza, la richiesta di alimenti, ecc.), dal 1° agosto al 31 agosto opera quella che i tecnici chiamano sospensione feriale: non solo non si tengono udienze, ma anche i termini per presentare ricorsi, opposizioni, costituzioni in giudizio e memorie si interrompono per riprendere a decorrere dal 1° settembre. In tutto questo, però, ti chiedi

cosa succede alle cartelle di pagamento. Difatti, qualche giorno fa, un impiegato allo sportello di Agenzia Entrate Riscossione ti ha anticipato che, nei prossimi giorni, il postino dovrebbe consegnarti degli avvisi di pagamento. E poiché ad agosto andrai in vacanza all’estero, vuoi sapere come muoverti e come comportati. Devi assolutamente scongiurare il rischio che, una volta rientrato in città, la cartella sia divenuta definitiva, non possa essere più impugnata oppure che, decorso il termine per il pagamento, ti tocchi versare anche ulteriori sanzioni e interessi.

Bene, se questo è il tuo problema non preoccuparti. Qui di seguito ti forniremo tutte le istruzioni in merito e cercheremo di spiegarti cosa succede alle cartelle di pagamento durante la sospensione feriale.

Pagamento cartelle esattoriali: si interrompe nella sospensione feriale?

Il primo problema che ti poni è se il termine per pagare una cartella esattoriale si interrompe durante agosto. Come detto, il tuo timore è che, a settembre, vengano aggiunti anche ulteriori oneri per il ritardo. La risposta è però negativa. Premesso che i termini per pagare una cartella esattoriale sono sempre di

60 giorni (termine più che sufficiente per tornare a casa dalle vacanze e adempiere, anche se sei tra quei pochi fortunati che vanno al mare tutto il mese di agosto), nell’ipotesi in cui la cartella dovesse esserti consegnata a casa il 1° agosto saresti tenuto a pagarla il 30 settembre. Se, quando arriva il postino, tu sei già fuori e nessuno ritira la busta al posto tuo, il termine dei 60 giorni inizia a decorrere non da quando il portalettere bussa alla porta (cui nessuno lo apre) ma da quando l’ufficio postale spedisce l’avviso di giacenza (trovi la data sulla seconda lettera raccomandata che te deve necessariamente arrivare). Quindi hai qualcosa in più dei classici 60 giorni per pagare.

Allo stesso modo, se hai ricevuto una cartella di pagamento il 15 giugno hai tempo per pagarla fino al 14 agosto, giorno in cui scade il termine. E non importa che sia la vigilia di Ferragosto.

In passato, tuttavia, l’ex Agente della Riscossione, Equitalia Spa, ha emanato delle direttive con cui disponeva una sorta di “

sospensione del termine” per pagare le cartelle che scadevano nella settimana di Ferragosto. Allo stesso modo, nell’arco di quei sette giorni, non soltanto non sono state né spedite né consegnate cartelle o intimazioni di pagamento, ma anche sono stati interrotti tutti i pignoramenti, fermi auto e ipoteche. Si tratta però di una misura che viene decisa anno per anno e di cui puoi informarti solo leggendo i giornali o consultando il sito di Agenzia Entrate Riscossione. È escluso che una misura del genere venga disposta anche dagli agenti della riscossione locale, quelli cioè incaricati del recupero delle imposte comunali e regionali (Imu, Tari, bollo auto, ecc.).

Opposizione alle cartelle esattoriali: c’è sospensione feriale?

Diverso è il discorso nel caso in cui tu voglia fare ricorso contro una cartella esattoriale o debba presentare memorie in tribunale in una causa che ha ad oggetto l’impugnazione della cartella stessa (memorie che, ovviamente, sarà il tuo avvocato o commercialista a scrivere e trasmettere in cancelleria). Ebbene, in tale ipotesi vige la regola della sospensione feriale. Per cui, se dovessi ricevere una cartella esattoriale il 15 giugno potrai

impugnarla non già entro il 14 agosto, ma entro il 14 settembre. Allo stesso modo, se il 1° agosto ti verrà consegnata una cartella e, in quel momento non sei a casa, il termine di 60 giorni per fare ricorso si calcola a partire dal 1° settembre.

Puoi anche stare tranquillo che nessun giudice stabilirà un rinvio di udienza ad agosto essendo vietato dalla legge sulla sospensione dei termini.

È proprio questo il significato di quella frase che, probabilmente, avrai già sentito o letto su qualche sito secondo cui «La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando la decorrenza ha inizio durante il periodo di sospensione l’inizio della stessa è differito alla fine del periodo di sospensione».

Sospensione feriali dei termini e cartelle di pagamento: cosa comporta?

Volendo sintetizzare quanto sinora detto possiamo concludere dicendo che la sospensione feriale non opera per i pagamenti delle cartelle ma funziona invece per i ricorsi e le udienze. Il

termine per fare impugnazione contro la cartella esattoriale è soggetto a sospensione feriale: per cui se questa è la tua intenzione puoi star tranquillo che ad agosto nessuno ti starà col fiato sul collo. Al contrario il termine per pagare una cartella esattoriale non è soggetto a sospensione durate il mese di agosto. Tuttavia voglio anche tranquillizzarti: se paghi con qualche giorno o settimana di ritardo, non avrai nulla di che temere visto che, tutt’al più, dovrai pagare qualche centesimo in più di interessi. La possibilità che subito dopo la scadenza del sessantesimo giorno venga avviato un pignoramento, un fermo o un’ipoteca è assolutamente remota, tanto più se si tratta del periodo estivo. Quindi, se anche una cartella esattoriale scade il 10 o il 20 agosto, potrai serenamente pagarla a settembre senza subire grossi danni.

Sospensione della cartella di pagamento

C’è però da dire una cosa molto importante. Se dovessi ricevere una cartella di pagamento palesemente illegittima puoi chiederne l’automatica

sospensione, senza bisogno di andare dal giudice, con una semplice istanza presentata in uno dei moduli prestampati dall’Agenzia Entrate Riscossione. Lo puoi, in verità, fare in qualsiasi momento dell’anno. Questa richiesta farà sì che vengano sospese tutte le possibili azioni esecutive (pignoramenti) e cautelari (fermi ed ipoteche); in più, se non ricevi risposta entro 220 giorni, significa che il ricorso si intende accolto e che la cartella è stata annullata. Abbiamo dato maggiori spiegazioni su questo procedura nell’articolo Sospensione cartella di pagamento. Lì troverai anche la modulistica. L’unico limite

è che tale istanza può essere presentata solo per specifici vizi come:

  • prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo (si tratta ad esempio del mancato rispetto dei termini di accertamento, non della cartella di pagamento);
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • sospensione dichiarata da un’autorità amministrativa ossia dall’ente creditore (ad esempio, contro una richiesta di pagamento, è stata presentata domanda di sgravio all’Inps che ha sospeso l’atto);
  • sospensione dichiarata da un giudice (succede quando si presenta ricorso e, nelle more del processo, il giudice sospende la richiesta di pagamento);
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un processo in cui l’Agente della Riscossione non ha preso parte;
  • pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo.

Avvisi di accertamento

Per gli avvisi di accertamento, il termine di pagamento coincide con quello per proporre ricorso. Il contribuente, quindi, proprio perché nel calcolo per la scadenza dell’impugnazione deve tener conto anche della pausa estiva, potrà versare beneficiando di 31 giorni in più. Tale termine vale non solo per l’acquiescenza all’atto, ma anche per la definizione delle sanzioni a un terzo e per il versamento delle somme in pendenza di giudizio. La sospensione feriale vale anche per la fase dell’adesione agli accertamenti. Ad esempio, per un atto notificato il 15 maggio per il quale è stata presentata l’istanza di adesione il 13 luglio, il termine di impugnazione scadrà il prossimo 12 novembre, ossia 181 giorni calcolati sommando i 60 giorni per l’impugnazione ordinaria + 90 giorni per l’adesione + 31 giorni di pausa estiva.

Gli avvisi bonari

Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Sono sospesi anche i termini per la consegna dei documenti per il controllo formale.

Le verifiche

Nessuna sospensione, invece, per le verifiche: le richieste di documenti dovranno essere evase nei termini concessi dai verificatori.

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