Sono arrivati i primi chiarimenti, in sede di interrogazione parlamentare, su come vanno inquadrate e comunicate le garanzie statali su finanziamenti erogati in periodo Covid tramite il Fondo centrale di Garanzia.
La nota proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato COVID al 30 novembre 2022 servirà più a chiarire alcuni casi dubbi di compilazione che ad un alleggerimento del lavoro degli studi.
Ne è dimostrazione la risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-03381, presentata in Commissione Finanze al Senato, con particolare riferimento agli “altri aiuti” rilevanti ai fini dell’autodichiarazione in questione.
Partiamo dalla considerazione che le istruzioni alla modulistica riportano che ai fini della verifica del rispetto dei massimali, occorre tenere conto, oltre alle misure fiscali, anche quelle altre misure agevolative diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti”.
Questi ultimi comprendono espressamente quelli “non fiscali e non erariali”, nonché altri aiuti erariali non ricompresi nel regime “ombrello”, ma non è fornita un’elencazione esaustiva; nell’interrogazione vengono quindi riportate alcune misure (non fiscali).
Tanto premesso, la richiesta è di sapere “quali fra gli esempi citati, che determinano la compilazione della sezione II del quadro A, incidano ai fini della verifica del massimale del plafond di sezione 3.1 e sezione 3.12”.
Autocertificazione Aiuti di Stato: i primi chiarimenti sul Fondo Centrale di Garanzia
Con riferimento ai noti aiuti connessi alle garanzie del Fondo centrale di garanzia, rilasciate ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 23/2020, nella risposta il Ministero fa presente che il citato articolo 13 ha introdotto due tipologie di garanzie:
- una prima, del 100%, che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese e ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella lettera m);
- una seconda, concessa fino al 90% dell’importo del prestito, che trova la sua principale disciplina nella lettera c).
La prima garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary framework, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100%) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto (in quanto nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prenditore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento).
Questa tipologia di garanzia incide, quindi, ai fini della verifica del massimale del plafond per l’intero importo.
La seconda tipologia di garanzia è invece concessa ai sensi e nei limiti della Sezione 3.2 del Temporary framework. In tal caso, diversamente dalla Sezione 3.1 dove è previsto un plafond massimo di aiuto per impresa, la Sezione 3.2 prevede dei limiti massimi dell’importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell’impresa o al suo monte salari.
Tra l’altro, il legislatore, tra le varie condizioni di favore delle imprese, ha previsto anche la completa gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo, sicchè, dal momento che il Fondo rilascia, per effetto di tale previsione, garanzie gratuite, la differenza tra il premio di garanzia imposto dalla Sezione 3.2 e il premio (pari a zero) applicato all’impresa, costituisce un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo, che va inquadrato, in termini tecnici di “abbuono di premio di garanzia”, nella Sezione 3.1.
In sintesi:
- la garanzia integrale concessa dal Fondo centrale di garanzia ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. m) del DL 23/2020 concorre interamente al massimale della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo,
- la garanzia concessa al 90% dell’importo del finanziamento rappresenta un aiuto inquadrato nella Sezione 3.2 e soltanto l’abbuono del premio di garanzia va considerato nell’ambito della Sezione 3.1.
Infine, si segnala che il Ministero, in merito alla questione relativa ad un’elencazione esaustiva degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali, rileva che tra gli “altri aiuti” da indicare nella sezione II del quadro A dell’autodichiarazione possono essere compresi aiuti non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, in quanto concessi da altre amministrazioni, per i quali non è quindi possibile fornire un elenco.
Tale ultima considerazione non può non richiamare le considerazioni esposte un mese fa in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per tale adempimento.
NDR. In tema di Autocertificazione degli Aiuti di Stato, leggi qui 4 casi pratici risolti
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A cura di Danilo Sciuto
Giovedì 7 Luglio 2022
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