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Con l’ordinanza 51, pubblicata il 3 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al soggetto onerato nelle opposizioni a precetto di fornire la prova della notifica del titolo esecutivo se il debitore intimato eccepisce la mancata notifica del titolo esecutivo.

Venerdi 13 Gennaio 2023

IL CASO: Sulla scorta di un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo, una società, cessionaria di alcuni crediti di una banca, notificava alla garante di un obbligazione contratta dall’ex coniuge di quest’ultimo un atto di precetto di pagamento.

Avverso il precetto, l’intimata proponeva opposizione deducendo, fra i motivi, la mancata notifica del titolo esecutivo.

L’eccezione veniva accolta dal Tribunale sul rilievo che l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del titolo esecutivo spettasse al soggetto precettante e che la prova, contrariamente a quanto da quest’ultimo sostenuto, non poteva trarsi dal decreto di esecutorietà e dalla formula esecutiva, posti in calce al decreto ingiuntivo. Tali elementi sono stati ritenuti dal giudice di primo grado insufficienti a fondare un’idonea prova neppure presuntiva della notifica del titolo esecutivo.

Di contrario avviso la Corte di Appello, la quale rigettava l’opposizione ritenendo che, nell’ipotesi di opposizione a precetto per l’inesistenza della notifica del titolo esecutivo, incombe sull’opponente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di fornire la prova della dedotta mancata notifica, quale fatto impeditivo dello svolgimento dell’azione esecutiva, da provarsi, in quanto circostanza negativa, mediante dimostrazione dei fatti positivi contrari.

Pertanto, l’originaria opponente investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo la violazione dell’art. 2697 del Codice Civile relativa alla ripartizione dell’onere probatorio, avendo, i giudici di merito, ritenuto che gravasse su di lei, in quanto debitrice opponente, l’onere di dimostrare la dedotta circostanza negativa dell’inesistenza della notifica del titolo esecutivo.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dato ragione alla ricorrente accogliendo l’opposizione a precetto sulla scorta delle seguenti osservazioni:

1. di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata sulla scorta di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, il soggetto ingiunto, il quale sostiene l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.;

2. tale rimedio può essere proposto ove l’esecuzione inizi, fino a quando il processo esecutivo non si sia concluso;

3. relativamente all’onere della prova dell’avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ., concretizzandosi in un fatto costitutivo dell’efficacia dello stesso, nel caso in cui l’ingiunto contesti di averla ricevuta, questa deve essere fornita dal creditore opposto, sia in virtù della regola generale che pone in capo all’attore l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso;

4. il creditore opposto non può sottrarsi all’onere sullo stesso incombente adducendo, come nel caso esaminato con l’ordinanza in commento, di aver smarrito l’originale del titolo esecutivo;

5. il creditore, non può riversare sul debitore gli effetti negativi (nella specie, in ordine all’inversione dell’onere della prova) della concretizzazione di un rischio causalmente riconducibile dalla propria negligenza.

I Giudici di legittimità hanno concluso ribadendo il principio secondo cui grava sul creditore opposto l’onere di fornire la prova circa l’avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l’inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione. Deve escludersi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell’onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex art.647 cod. proc. civ., cui va negata ogni efficacia presuntiva in tal senso.

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