La Cassazione si è espressa sull’istituto giuridico della sospensione feriale dei termini processuali, delineando i rapporti e le implicazioni con il giudizio di opposizione all’esecuzione.
I giudici di legittimità hanno confermato che il giudizio di opposizione all’esecuzione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l’esecuzione sia stata avviata sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale del quale l’opponente abbia chiesto l’accertamento dell’invalidità.
Il caso di specie vedeva coinvolta una società a responsabilità limitata che, a fronte del rigetto sia del proprio ricorso ai sensi dell’art. 615 c.p.c. sia del gravame proposto dinanzi alla Corte d’Appello, decideva di ricorrere in Cassazione.
La Corte di Cassazione, investita della vicenda, non ha proceduto alla trattazione dei motivi di diritto posti alla base del ricorso in quanto assorbiti da una dirimente questione preliminare: parte ricorrente non aveva osservato il termine semestrale per la proposizione del ricorso per Cassazione, decorrente dal giorno del deposito della sentenza d’appello.
I giudici di legittimità hanno precisato che l’art. 327 c.p.c. non ammette deroghe: i sei mesi, decorrenti nel caso in esame dal 27 maggio 2017, andavano a scadere il 29 novembre 2017, risultando di conseguenza tardiva la notifica effettuata il 22 dicembre 2017.
A nulla è valsa – secondo la Corte – la circostanza di fatto che l’esecuzione sia stata avviata sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale sottoposto ad accertamento, in quanto ad assumere rilevanza sarebbe la sola natura del giudizio. Trattandosi, nel caso di specie, di giudizio di opposizione all’esecuzione, la causa è ad ogni effetto esclusa dal perimetro di operatività della sospensione feriale.
In ragione di quanto sopra esposto, la Cassazione ha rigettato il ricorso confermando che il giudizio di opposizione all’esecuzione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
Cass. Civ., Sez. VI, 13 febbraio 2020, n. 3542Marco Nardone – m.nardone@lascalaw.com
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