I fatti traggono origine dall’ordinanza di assegnazione somme resa all’esito dell’azione esecutiva contro una società privata, quale debitore diretto, ed un Ente locale, quale terzo pignorato, basata sulla dichiarazione positiva di quest’ultimo.
A detto processo esecutivo è seguito, a sua volta, il pignoramento contro l’Ente locale in veste, in tale occasione, di debitore principale, e il suo Tesoriere, in veste di terzo pignorato.
Quest’ultimo, nel corso del giudizio, aveva rilevato che il saldo di cassa a credito dell’Ente locale era pari a zero e che uguale saldo recavano i fondi impignorabili, indisponibili e vincolati a specifica destinazione.
Al contempo, l’Ente locale aveva proposto opposizione eccependo, in via principale, l’insussistenza del credito e, in via subordinata, l’impignorabilità delle somme.
Atteso il contenuto della dichiarazione del terzo, la stessa era stata dichiarata negativa e il creditore aveva di conseguenza dato avvio al giudizio di accertamento, definito in primo grado con sentenza di accertamento di somme disponibili presso il Tesoriere, confermata in grado d’appello.
In sede di gravame, la Corte di Legittimità è stata dapprima chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di riunione del ricorso a quello di opposizione promosso dall’Ente locale, rigettata sulla scorta della netta distinzione tra l’accertamento della sussistenza e dell’entità dei crediti dell’Ente locale presso il suo Tesoriere e la diversa disponibilità o pignorabilità delle somme eventualmente accertate come esistenti.
La Corte si è, pertanto, soffermata sulla doglianza del ricorrente volta a rilevare che il documento ritenuto decisivo, quale l’estratto del conto di transito con saldo originario attivo presso il Tesoriere, era invece da qualificarsi inidoneo ai fini dell’accertamento, dovendo essere preso a riferimento il saldo di cassa disponibile presso il terzo pignorato posto che, dal momento del pignoramento e fino all’esaurimento giudizio risultano inopponibili al creditore pignorante gli atti di disposizione del credito, giovandogli, invece, gli eventuali incrementi sopravvenuti.
I Giudici di Legittimità, accogliendo il motivo di gravame, hanno ritenuto che la sentenza impugnata abbia erroneamente posto a fondamento della decisione un documento, quale l’estratto del conto di transito con saldo originario attivo presso il Tesoriere, che, al contrario, è manifestamente inidoneo a tale scopo.
Invero, detto documento si riferisce ad una soltanto delle poste del conto di tesoreria, e non al suo saldo, unico dato rilevante ai fini dell’identificazione univoca del credito, con la conseguenza che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, essendo un ordinario giudizio di cognizione, grava in capo al creditore l’onere di provare l’entità del saldo complessivo del credito del debitore esecutato nel suo complessivo ammontare, essendo, pertanto, insufficiente a tal fine un documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo, quale, nel rapporto di tesoreria tra un Ente locale ed il suo Tesoriere, l’estratto del conto di transito, sia pure con saldo originario attivo presso quest’ultimo.
Accolto il primo motivo di impugnazione, e ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte Territoriale competente.
Cass., Sez. III, 11 maggio 2021, n. 12439
Ilaria Piroddi – i.piroddi@lascalaw.com
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