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Il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione, ha specificato che, nel caso in cui l’opponente abbia ottenuto la visibilità del fascicolo telematico, il termine di 20  giorni previsto dall’ art. 617 c.p.c. per l’opposizione agli atti esecutivi compiuti fino ad allora, decorre dal momento dell’autorizzazione all’accesso.

Con la visibilità del fascicolo, infatti, l’opponente ha avuto modo di conoscere tutti gli atti posti in essere e, pertanto, avendone avuto contezza, è tenuto ad opporli entro il termine di 20 giorni da cui ne sia venuto a conoscenza.

Nel caso in esame, il debitore aveva proposto opposizione all’esecuzione, lamentando: l’inesistenza della notifica del titolo esecutivo – decreto ingiuntivo – in quanto notificato al coniuge non convivente; la nullità della notifica dell’atto di precetto, del pignoramento e del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. perché notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c., invece che dell’art. 143 c.p.c., pur non risultando l’esecutato residente nei luoghi in cui era avvenuta la notifica al Comune e il conseguente avviso.

Inoltre, l’opponente aveva eccepito la prescrizione del credito per essere prive di effetto le intimazioni contenute nel decreto ingiuntivo, nel precetto e nei successivi atti, tutti notificati nei modi anzidetti.

Il Giudice dell’Esecuzione ha precisato che l’eventuale vizio della notifica del decreto ingiuntivo sarebbe dovuta rientrare nella competenza funzionale del Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere dedotto come motivo di opposizione all’esecuzione.

In secondo luogo, il Tribunale adito ha chiarito che i lamentati vizi delle notifiche dell’atto di precetto, del pignoramento e del decreto di fissazione di udienza, avrebbero dovuto essere sollevati non con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e che, dunque, il termine di 20 giorni previsto da quest’ultima norma era già spirato.

Infatti, le doglianze relative ai vizi delle notifiche del precetto o degli atti esecutivi si configurano come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che il ricorso deve essere proposto nei 20 giorni successivi  al momento in cui si è avuto conoscenza dei detti atti.

Ebbene, nel caso di specie, il debitore ha avuto accesso al fascicolo telematico il 2.05.2019, e avrebbe, dunque, dovuto opporre le notifiche del precetto e degli atti esecutivi entro i 20 giorni successivi e, pertanto, avendo egli proposto opposizione all’esecuzione, la predetta non può trovare accoglimento.

Rimane, conseguentemente, travolta l’eccezione della prescrizione basata sull’assunto della irregolarità delle notifiche del titolo  e dei successivi atti e, quindi, non valutabile – per i motivi sopra esposti – in sede di opposizione all’esecuzione.

Merita in ultimo notare che, il Giudice dell’Esecuzione, assegnando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, ha specificato che, in caso di reclamo, detto termine debba decorrere dalla comunicazione del provvedimento conclusivo di quest’ultimo procedimento.

Trib. Civitavecchia, Ord., 20 gennaio 2020Valeria Misticoni – v.misticoni@lascalaw.com

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