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La tregua fiscale 2023 include anche diversi atti del registro, vediamo nel dettaglio quali

Il comma 180, dell’articolo 1, della L. n. 197/2022, introduce la definizione in acquiescenza, ai sensi dell’articolo 15, del D. Lgs.n.218/1997, degli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, alla data del 1° gennaio 2023 e degli atti notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, con l’applicazione delle sanzioni ad 1/18 di quelle irrogate.

Sono esclusi in ogni caso dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990, conv. con modif. dalla L.n.227/1990.

Dopo i primi chiarimenti diramati con la circolare omnibus sulla “tregua fiscale” (2/2023, paragrafo 3), è intervenuto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot.n.27663 del 20 gennaio 2023, che ha dettato le disposizioni attuative.

La norma permette la definizione, in acquiescenza, degli atti pendenti (non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023) e di quelli potenziali (notificabili entro il 31 marzo 2023), a sanzioni ridotte (1/18 delle sanzioni irrogate, rispetto ad 1/3 ordinariamente previsto).

La data di perfezionamento della definizione è mobile, atteso che è ancorata al termine di proposizione del ricorso.

In pratica, entro i termini ordinariamente previsti per ricorrere – 60 giorni, dalla data di notifica dell’atto, in assenza di sospensioni dei termini – il contribuente deve provvedere al pagamento.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata (quando, invece, ordinariamente è possibile la rateizzazione in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (a partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale passa dall’1,25% al 5%, per effetto del Decreto del MEF del 13.12.2022, pubblicato nella G.U. n. 292 del 15.12.2022).

Tregua fiscale 2023 anche per gli atti del registro

Al di là, naturalmente, degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nel mondo del registro sono suscettibili di definizione:

  • avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione in caso di infedele dichiarazione (art. 51 d.lgs. n. 346 del 1990);
  • avviso di accertamento e liquidazione dell’imposta di successione in caso di omessa dichiarazione (art. 50 d.lgs. n. 346 del 1990);
  • avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore (art. 71 d.P.R. n. 131 del 1986);
  • avviso di accertamento dell’imposta di registro per occultamento del corrispettivo (art. 72 d.P.R. n. 131 del 1986);
  • avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso a seguito di decadenza dalle agevolazioni prima casa (v. Nota II bis) dell’art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) e piccola proprietà contadina (art. 2, comma 4-bis, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). Con riguardo alla decadenza dalle agevolazioni «prima casa», le Entrate ritengono rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 15 del D.lgs. n. 218 del 1997 – pur in assenza di un espresso riferimento normativo – anche:

    a) l’atto con cui l’Ufficio, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 601 del 1973, recupera nei confronti del mutuatario la differenza tra l’imposta sostitutiva di cui all’art. 18, comma 3 (2 per cento), e quella di cui all’art. 18, comma 1 (0,25 per cento), del medesimo decreto in caso di perdita dei benefici connessi al finanziamento erogato per l’acquisto della prima casa di abitazione (e delle relative pertinenze);

    b) l’atto con cui l’Ufficio recupera le imposte ipotecarie e catastali connesse all’imposta di successione versate in misura fissa in sede di presentazione della dichiarazione di successione.

Tregua fiscale 2023: rateazione, mancato pagamento delle rate, compensazione e lieve inadempimento

In caso di rateazione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13, del D. Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

A fronte dei vantaggi sanzionatori è esclusa la compensazione, prevista dall’articolo 17 del D.Lgs.n.241/1997.

Il legislatore mantiene ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 218/1997, non derogate.

E di conseguenza gioca il cd. lieve inadempimento, di cui all’articolo 15-ter, del D.P.R.n.602/1973, norma che esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento per:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;

b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. Detta disposizione si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.Lgs.n.218/1997.

Secondo quanto indicato nella circolare numero 2/E/2023

In assenza di preclusioni legislative, rientrano nella categoria degli atti definibili anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, previamente attivata prima della notifica dell’atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall’ufficio. Ciò poiché il momento ultimo per avvalersi della definizione è la notifica dell’accertamento entro la data del 31 marzo 2023

Inoltre, proprio il rinvio alle norme del D. Lgs. n. 218/1997, non derogate, consente di ritenere, in forza di quanto previsto dall’articolo 15, del D. Lgs. n. 218/1997, che la condizione per poter usufruire dell’acquiescenza risiede nella rinuncia all’impugnazione e alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

La stessa circolare numero 2/E/2023 ritiene che la definizione agevolata sia ugualmente preclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, non preceduto da invito dell’ufficio di cui agli articoli 5 e 5-ter del citato decreto legislativo, cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata.

Sono interessati dall’ambito applicativo del comma 180, dell’articolo 1, della L. n. 197/2022, anche gli avvisi di sola liquidazione per la decadenza da agevolazioni.

Il documento di prassi appena emanato dalle Entrate – circolare n.2/E/2023 – rinvia, sul punto, alla circolare n. 17/E del 2016 – punto 2.2.- che elenca gli atti a cui si applica l’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997.

 

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