Cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione impossibili da pagare: con il piano del consumatore e l’esdebitazione, addio al debito.
Chi l’avrebbe mai detto: in pochi avevano pensato di utilizzare la legge sul cosiddetto «piano del consumatore» [1] per azzerare i debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Forse perché questa opportunità – chiamata “esdebitazione” – è stata, per il momento, poco usata, sino a rimanere sconfinata nel solaio. Complice il fatto che, fino a non tanto tempo fa, non c’era ancora un decreto per fissare i requisiti degli organismi deputati a gestire la procedura, non sono in tanti a conoscere la possibilità di presentare al tribunale un «
piano di uscita» dalla crisi della famiglia e, in questo modo, dopo l’approvazione, far cancellare i propri debiti.
Ma il decreto è finalmente arrivato (leggi «L’avvocato gestisce la crisi da sovraindebitamento») e, guarda caso, c’è un decreto unico nel suo genere e che, di certo, farà scuola. Si tratta del Tribunale di Busto Arsizio [2], secondo cui si può attivare il procedimento di fallimento del consumatore anche se il creditore è uno solo ed è l’Agente per la riscossione. Detto in parole ancora più semplici, chi ha una o più cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che non riesce a pagare può proporre – per evitare di vedersi ipotecata la casa, bloccato il conto corrente, pignorata la pensione o lo stipendio, ecc. – una sorta di saldo e stralcio, ossia un pagamento a percentuale che, una volta autorizzato dal Tribunale, sarà vincolante anche per l’Agenzia delle Entrate Riscossione. La richiesta va presentata, appunto, in Tribunale, con il deposito di un programma di gestione dell’uscita dalla crisi, che viene poi approvato dal giudice.
Non sono mica bricioline. Perché, in questo modo, se anche l’Agente della riscossione non vuole arrendersi e pretende di mantenere accesa l’ipoteca o di «tirare dritto» verso il pignoramento, dovrà per forza lasciare in pace il contribuente. Il quale, comunque, sarà tenuto a rispettare il piano del consumatore, depositato in Tribunale, da quest’ultimo approvato, e gestito da uno degli organismi autorizzati a farlo.
Grazie alla legge sul sovraindebitamento, insomma, il consumatore può ottenere la ristrutturazione dei debiti anche fiscali, in proporzione alle sue capacità economiche.
Come funziona la legge salva suicidi
Abbiamo parlato spesso di come funziona questo meccanismo (leggi la nostra guida: «Sovraindebitamento, piano del consumatore e accordo coi creditori, procedura»), ma ora lo sintetizziamo.
I privati o gli imprenditori che non rientrano nella soglia del fallimento (e che, quindi, non possono fallire), hanno la possibilità di accedere a procedure similari al concordato preventivo e al fallimento.
Il requisito è il sovraindebitamento, vale a dire quella situazione di squilibrio economico tra i pagamenti da effettuare e il patrimonio del debitore. Possono attivare la procedura i debitori non soggetti al fallimento: piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere.
Il cittadino strozzato dalla crisi o dai debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione deve prima rivolgersi al Tribunale con una proposta che, se accolta, risulta vincolante per i creditori, anche se non si prevede il pagamento integrale di tutti i debiti.
Competente è il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede.
Il piano del consumatore indica le modalità con cui il privato intende recuperare i soldi per pagare i creditori e come avverrà tale pagamento in termini di tempi e di percentuali. Viene redatto con l’ausilio di un professionista (avvocato, commercialista, notaio) o dell’organo di composizione della crisi (d’ora in poi Occ). Questo conferma la funzione di «consulenza» al debitore fornita dall’organo stesso, nominato dal Tribunale.
Il contenuto del piano deve prevedere:
- il pagamento integrale dei crediti impignorabili;
- scadenze e modalità del pagamento degli altri creditori, anche suddivisi in classi;
- garanzie rilasciate per il puntuale adempimento di quanto proposto;
- modalità di liquidazione dei beni;
- eventuale previsione di pagamento parziale dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca, a condizione che sia assicurato il pagamento della misura realizzabile liquidando il bene su cui insiste il titolo di prelazione, a valore di mercato;
- per i tributi che costituiscono risorse proprie della Ue, Iva e ritenute operate ma non versate, è possibile solo la dilazione di pagamento e non lo stralcio;
il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio disponibile per adempiere alle obbligazioni ad un gestore che esegua la sua liquidazione con la distribuzione del ricavato ai creditori. Il gestore deve essere un professionista avvocato o commercialista.
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