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Opposizione a cartella esattoriale; sanzione amministrativa pecuniaria; vizi della cartella di pagamento; luogo di notifica della cartella; luogo di violazione.

Chi è il giudice competente per territorio per l’opposizione alla cartella esattoriale che deriva dal mancato pagamento di una sanzione pecuniaria? Scoprilo in questo articolo.

Opposizione a cartella esattoriale: competenza

L’opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento di sanzione in materia di acque fondata su ragioni inerenti a questioni di diritto soggettivo spetta alla competenza del T.R.A.P. – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, giudice ordinario specializzato – e, se rigettata, non può più riproporsi, ancor meno avanti al G.O.. L’art. 4, comma 6 del D. lgs. 150/2011, prevede infatti che l’opposizione vada promossa entro 30 giorni dalla notifica, ma fa salve, al comma 3, le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, tra cui appunto rientra quella del T.R.A.P.. Di conseguenza la sentenza di rigetto sfavorevole resa dal T.S.A.P. o può essere impugnata dinanzi al T.S.A.P. o il contribuente può contestare la cartella esattoriale a mezzo di opposizione alla esecuzione.

Tribunale Sondrio sez. I, 02/04/2021, n.62

Competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale

In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell’ufficio doganale che ha formato il ruolo, bensì in virtù della correlazione tra l’ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, si instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell’attività amministrativa.

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, n.20458

Correlazione fra ambito di operatività del concessionario e domicilio fiscale del contribuente

La competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento si determina inderogabilmente in base al criterio di correlazione tra l’ambito territoriale di operatività del concessionario (ora agente della riscossione) e il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo, criterio coerente con il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo in considerazione delle esigenze di speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto che nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, si instaura un rapporto diretto tra il contribuente e l’organo della riscossione competente a ricevere i pagamenti ed a rilasciare le relative quietanze, nonché ad iniziare l’espropriazione in caso di mancato pagamento: ne consegue che la cartella può essere emessa e notificata solo dall’agente del luogo in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il domicilio fiscale, e che l’atto notificato da parte di agente fuori zona è da ritenere nullo.

Comm. trib. reg., (Lombardia) sez. IX, 18/04/2019, n.1863

Competenza territoriale opposizione all’esecuzione avverso cartella esattoriale

Deve ritenersi che nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertimento dell’inizio del procedimento esecutivo, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l’individuazione della competenza territoriale del giudice dell’esecuzione debba essere effettuata con riferimento al combinato disposto degli artt. 27 e 480 co. 3 c.p.c., essendo la cartella esattoriale equiparata all’atto di precetto. L’articolo 27 c.p.c. stabilisce, infatti, che per i giudizi di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli art. 615 e 619 c.p.c. è competente il giudice del luogo dell’esecuzione e che per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione, ritenendo per tale il giudice del luogo in cui viene notificata la

cartella di pagamento indipendentemente dal luogo in cui è stata accertata l’infrazione.

Tribunale Bari, 11/02/2019, n.618

Opposizione a cartella esattoriale e competenza territoriale

L’eccezione di incompetenza per territorio risulta infondata, atteso che nel caso de quo, trattandosi di un giudizio di opposizione all’esecuzione, incardinato ex articolo 615 cod. proc. civ. a seguito di impugnazione di un estratto di ruolo relativo a cartella esattoriale, l’individuazione della competenza territoriale del giudice dell’esecuzione, deve essere effettuata con riferimento all’articolo 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell’articolo 480, terzo, cod. proc. civ. dovendosi la cartella esattoriale equiparare all’atto di precetto.

Pertanto la competenza territoriale è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l’esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo di domicilio del debitore. Sussisteva, quindi, la competenza territoriale del Giudice di pace adito nel giudizio di primo grado e l’appello si rivela infondato sul punto.

Tribunale Torre Annunziata sez. III, 24/05/2018, n.1264

Opposizione a cartella esattoriale per vizi formali

In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali – omessa notifica dell’invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell’autorità giudiziaria competente – la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata.

Cassazione civile sez. VI, 04/04/2018, n.8402

Ufficio competente ad emettere la cartella esattoriale

Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere. La Cassazione ribadisce che il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all’ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia

Cassazione n. 10701/2018

Ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territorialmente competente. La competenza territoriale dell’Ufficio finanziario è individuata dall’art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358 del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013).

Cassazione n. 8049/2017

Illegittimo il provvedimento di fermo emesso dall’ufficio provinciale del concessionario non competente territorialmente

In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione, attribuita all’Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall’altro, che, giusta l’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce”.

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2017, n.8049

Impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri del ruolo

Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell’Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l’Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall’altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire.

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, n.15829

Notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa

L’opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all’esecuzione volta a contrastare la legittimità dell’iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2015, n.19579

Competenza territoriale del concessionario

In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell’ufficio doganale che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l’ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s’instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell’attività amministrativa.

Cassazione civile sez. trib., 01/10/2014, n.20669

Ricorso avverso la cartella di pagamento: competenza per territorio

Per stabilire quale sia il giudice competente a ricevere la proposizione del ricorso introduttivo avverso la cartella di pagamento, nel caso di mancata coincidenza della competenza territoriale dell’ente impositore e del concessionario della riscossione, occorre porre mente al rapporto di dipendenza funzionale che sussiste tra ruolo e cartella; ne deriva che è competente il giudice del territorio ove insiste l’ente impositore, anche in presenza di una domanda accessoria relativa alla cartella esattoriale. Quindi il processo già incardinato non deve essere separato.

Comm. Trib I grado Trentino Alto Adige Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 05/03/2013, n.34

Opposizione all’esecuzione forzata

Allorché l’opposizione al preavviso di fermo sia finalizzata a far valere i vizi formali della cartella esattoriale, rispetto alla quale il fermo costituisce misura “latu sensu” cautelare, il ricorso si configura come opposizione all’

esecuzione forzata – sia pure nella sua fase prodromica di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. – costituendo lo strumento necessario ad impugnare gli atti ad essa prodromici; pertanto, sussiste la competenza territoriale del g.d.p. del luogo di residenza dell’opponente, in ragione della natura dell’opposizione posta in essere e del combinato disposto degli art. 615 comma 1 c.p.c., 27 c.p.c. e 480 comma 3 c.p.c.

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2012, n.17749

Giudice del luogo in cui è avvenuto l’illecito

Se nell’azione ex art. 22 l. 689 del 1981 la competenza territoriale è certamente del giudice del luogo dove è avvenuto l’illecito, invece nell’opposizione al precetto, all’esecuzione o agli atti esecutivi il foro competente è quello indicato dall’art. 615 c.p.c., salvo che il creditore non abbia eletto domicilio nel Comune dove ha sede il giudice competente per l’esecuzione, perché in tale evenienza l’opposizione al precetto si propone dinanzi al giudice del luogo dove è stata notificata l’intimazione e cioè la

cartella esattoriale (art. 480 c.p.c.).

Giudice di pace Bari, 20/07/2011, n.4461

Opposizione a cartella esattoriale: chi è il giudice competente per territorio?

Il giudice territorialmente competente per l’opposizione a cartella esattoriale, derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell’art. 27 c.p.c., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all’esecuzione, incardinato ai sensi dell’art. 615 c.p.c.

Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all’atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall’art. 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata; né può assumere rilievo il foro della commessa violazione qualora non sia in discussione la validità dell’accertamento, ma solo l’avvenuto pagamento della relativa sanzione.

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, n.8704

Regolamento di competenza territoriale

Il giudice di pace di Roma richiede d’ufficio il regolamento di competenza territoriale relativamente ad

opposizione all’esecuzione di cartella esattoriale per il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria in seguito a violazione del codice della strada, al fine di far valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo (prescrizione).

Giudice di pace Roma, 27/12/2009

Competenza territoriale: luogo della contravvenzione

La cartella esattoriale e l’avviso di mora emessi per il pagamento di sanzione amministrativa per violazione al codice della strada sono atti impugnabili dinanzi al g.d.p. adito con un unico atto di opposizione se egli è competente sia per i vizi propri della cartella, sia per quelli relativi alla formazione del titolo esecutivo e della sua notifica, nonché per fatti estintivi avvenuti dopo la formazione del titolo.

Nel caso che i fori non siano coincidenti la competenza territoriale è quella del luogo della contravvenzione, tanto qualora sia contestata la formazione del titolo esecutivo e la regolarità della notifica, quanto se con quell’unico atto di opposizione siano eccepiti

vizi propri della cartella. La ragione di siffatta decisione poggia sulla considerazione che il giudizio di opposizione ha carattere unitario e che il foro inderogabile dell’illecito stradale attrae quello derogabile del luogo dove è stata notificata la cartella (art. 480 c.p.c.).

Giudice di pace Bari, 07/07/2008, n.4838

Contraddittorio e costituzione dei convenuti

La qualificazione dell’azione è affidata alla valutazione del giudice. Anche se non può parlarsi di opposizione a cartella esattoriale, devesi invece qualificare l’azione che ci occupa quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., devoluta per materia e per valore al giudice adito (nella specie, Giudice di pace), quand’anche la stessa andasse introdotta con atto di citazione.

Il principio della conservazione degli atti però consente di ritenere validamente costituito il contraddittorio essendo stati rispettati i termini a comparire e sanata ogni nullità a regime relativo con la costituzione dei convenuti che hanno compiutamente spiegato le proprie difese.

Tale azione non è assoggettata ad alcun termine e può essere proposta anche dopo l’inizio dell’esecuzione e la competenza territoriale si determina in virtù di quanto stabilito dallo stesso art. 615 c.p.c. che espressamente richiama l’art. 27 c.p.c. che disciplina il Foro relativo alle opposizioni alla esecuzione in combinato disposto di cui all’art. 26 c.p.c. che individua nel luogo in cui le cose si trovano quello che determina la competenza territoriale.

Giudice di pace Bari, 24/12/2008, n.8706

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