L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso
con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se
sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di
elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato
dall’Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che
si ponga in insanabile contrasto con esso.
Revoca ordine di demolizione: il no della Cassazione
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la
sentenza
del 6 febbraio 2024, n. 5174, con cui ha ritenuto
inammissibile il ricorso proposto dagli eredi di un immobile sul
quale era pendente un’ingiunzione di demolizione, divenuta
irrevocabile.
I ricorrenti lamentavano che il diniego di condono era stato
impugnato al TAR, con probabile buon esito della procedura di
sanatoria, senza che questo elemento fosse stato tenuto in
conto dal giudice dell’esecuzione. Allo stesso modo, il giudice non
aveva considerato che l’eredità, di cui faceva parte il fabbricato,
non fosse stata ancora accettata, rendendo
invalida l’ingiunzione a demolire notificata non solo alla
moglie del de cuius, ma anche nei confronti di soggetti privi
dell’animus possidendi e del corpus possessionis
dei beni da demolire.
Infine, stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla richiesta
di condono, senza che fosse stato mai notificato alcun preavviso di
diniego, mai avrebbero immaginato di essere raggiunti da un decreto
di esecuzione dell’ordine di demolizione per quei beni che
consideravano essere ormai in regola, essendovi stata una palese
violazione del principio di ragionevole durata del processo.
Caratteristiche dell’ordine di demolizione
Nel respingere il ricorso, i giudici di piazza Cavour hanno
ricordato che, in conformità con il costante orientamento della
Corte, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con
sentenza irrevocabile:
- non può essere revocato o sospeso sulla base della mera
pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto
della domanda di condono edilizio; - avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a
contenuto ripristinatorio, conserva la sua
efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del
condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o
personale di godimento, essendosi in proposito rilevato che í
ricorrenti, eredi legittimi, allo stato non rinuncianti,
avevano la disponibilità delle opere da demolire, come rivelato
dalle azioni da essi intraprese.
Per altro la decisione del giudice dell’esecuzione di non
sospendere l’ordine di demolizione non può essere ritenuta
illegittima, considerando che, rispetto alle opere abusive, non
hanno avuto esito positivo i procedimenti di
sanatoria attivati dal condannato, ovvero l’istanza di
condono avanzata ai sensi del decreto legge n. 269 del 2003 (c.d.
“Terzo Condono Edilizio“) e la domanda di
sanatoria presentata ex lege n. 47 del 1985, entrambe rigettate dal
Comune perché le opere abusive erano state realizzate in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dove non
era consentito alcun tipo di intervento edilizio.
Difficile quindi pensare al buon esito delle procedure di
sanatoria impugnate innanzi al TAR.
Quando si può sospendere l’ordine di demolizione
Va in ogni caso ribadito il principio affermato dalla Corte
secondo cui l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con
la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia
ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che
in un breve lasso di tempo sia adottato dall’Autorità
amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in
insanabile contrasto con esso, evenienza questa non prospettabile
nel caso di specie.
Infine, conclude la Cassazione, le lungaggini nella definizione
dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali aventi ad oggetto
la verifica delle natura abusiva delle opere non valgono a incidere
sulla legittimità degli ordini di demolizione, fondati su sentenze
e decreti penali di condanna irrevocabili, nè il ritardo
nell’esecuzione delle demolizioni legittima l’affidamento del
privato circa l’esistenza di una sanatoria silente
ex post delle opere risultate abusive, anche rispetto a coloro che
sono subentrati nella posizione del condannato.
Oltretutto l’ordine di demolizione, essendo privo di finalità
punitive, non è soggetto alla prescrizione
stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla
prescrizione stabilita dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981,
che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità
punitiva.
© Riproduzione riservata
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui