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TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

III Sezione civile

Sentenza 20-26 maggio 2015

Proc. n. 4166/15 R.G.

Il Tribunale riunito in data odierna in Camera di Consiglio nella persona dei Magistrati

dr.ssa S. GOVERNATORI – presidente

dr. A. GHELARDINI   – giudice rel. ed est.

Dr.ssa L. SCHIARETTI – giudice  

letti gli atti di causa

sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. dalla  sig.ra ——, anche in nome e per conto di ——–,  avverso l’ordinanza del 2.3.2015,  comunicata il 5.3.2015, con cui è stata sospeso, a seguito di  opposizione  all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. proposta dai sigg.ri —, il processo esecutivo mobiliare n. 5405/13 RGE;

sentito il difensore dei reclamanti  all’udienza odierna;

a scioglimento della riserva

OSSERVA

La sig.ra ALFA ha promosso procedimento esecutivo a carico della soc. BETA SRL in forza di titolo costituito da ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., provvisoriamente esecutiva,  emessa da questo Tribunale, pignorando le quote della SRL GAMMA  di proprietà della debitrice.

I sigg.ri DELTA si sono opposti all’esecuzione, assumendo di essere proprietari delle suddette quote in forza di  atto di cessione in data 25.9.2012, iscritto al Registro Imprese il 27.9.2013.

ALFA ha resistito all’opposizione, evidenziando l’inopponibilità della cessione, per essere stata la stessa iscritta dopo la iscrizione di sequestro conservativo sulle  medesime quote, avvenuto il 26.9.2012. 

Con l’ordinanza oggi reclamata il giudice ha sospeso il processo esecutivo, per difetto di prova della anteriorità delle formalità relative alla esecuzione del sequestro rispetto alla pubblicazione al R.I. dell’atto di cessione.

In particolare il giudicante, premesso in diritto che ai sensi degli artt. 2471 e 2471 bis c.c., come modificati dal D. Lgs. n. 6/03, il sequestro di quote di srl si esegue  mediante notifica al debitore  ed alla società del provvedimento cautelare e conseguente  pubblicazione del medesimo al R.I., ha evidenziato la carenza di prova della anteriore effettuazione delle suddette notifiche e quindi della anteriorità della esecuzione del sequestro rispetto all’acquisto delle quote da parte degli opponenti (rectius: alla pubblicazione del loro  acquisto al R.I.).    

Avverso tale provvedimento propone ora reclamo ALFA, sempre anche in rappresentanza del sig. BETA, chiedendone  la revoca con rigetto dell’istanza di sospensiva per  i seguenti motivi:

1) per avere in punto di diritto ritenuto necessaria ai fini dell’esecuzione del sequestro anche la notifica del provvedimento al debitore esecutato ed alla società, adempimenti non richiesti dalla legge. Sul punto ha evidenziato che l’art. 2471bis c.c. non richiama i primi due commi dell’art. 2471, che prevedono tale formalità nella diversa ipotesi del pignoramento di quote;

2) Per avere erroneamente ritenuto che le suddette notifiche avrebbero dovuto comunque precedere l’iscrizione del sequestro al R.I.. In realtà la partecipazione al debitore della misura cautelare emessa prima della sua iscrizione a R.I. potrebbe  pregiudicare la concreta attuabilità della misura, soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui la misura è stata concessa con decreto inaudita altera parte. Ne segue che il perfezionamento della notifica successivamente alla pubblicazione dovrebbe comunque considerarsi  idonea e rituale.

3) Per non avere rilevato in punto di fatto, che il sequestro era stato comunque tempestivamente notificato alla debitrice in data 18.9.12,  ed alla società GA il 25.9.2012.

Non sussisterebbero pertanto i gravi motivi legittimanti la sospensione ritenuti dal primo giudice.

I sigg.ri DELTA  e la debitrice esecutata GAMMA, pur ritualmente citati, sono restati contumaci.

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1) Le formalità per la esecuzione del sequestro

Il Collegio condivide l’affermazione in diritto del GE, secondo cui l’esecuzione del sequestro conservativo su quote di srl non si attua con le forme del pignoramento presso terzi bensì secondo le formalità della  disposizione, avente natura speciale, di cui all’art. 2471 c.c..

Invero come recentemente affermato dalla S.C. (Sez. I sent. 18.6.2013 n. 13903, in motivazione) “la norma di legge da tenere presente in tema di esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. – le cui modalità debbono essere desunte (secondo il riferimento contenuto nell’art. 678 c.p.c., a sua volta richiamato dall’art. 669 duodecies ai fini dell’attuazione dei sequestri) dalle norme sul pignoramento dei beni oggetto del provvedimento – è quella che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l., cioè l’art. 2471 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, applicabile nella specie ratione temporis essendo in vigore, a norma dell’art.10, a decorrere dall’1 gennaio 2004. Con tale disposizione, il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento “documentale”, che -come parte della dottrina non ha mancato di evidenziare- appare coerente con la qualificazione della quota come bene immateriale iscritto in un pubblico registro, ed è quindi alternativa rispetto alla forma del pignoramento presso terzi. Forma che in precedenza veniva ritenuto doversi seguire tanto nella esecuzione del pignoramento quanto nella esecuzione del sequestro di quote di s.r.l. Laddove, nel procedimento previsto dal nuovo art. 2471 c.c., la notifica del provvedimento al debitore vale a produrre il vincolo di indisponibilità che sostanzia il pignoramento, che viene reso opponibile ai terzi con la iscrizione nel Registro imprese (art. 2193 c.c.)”.

Ciò posto, resta nella fattispecie da chiarire se ai fini dell’attuazione ed opponibilità del vincolo cautelare sia necessaria la sola iscrizione del sequestro al Registro delle Imprese, come in tesi sostiene la reclamante, ovvero se, come per il pignoramento, giusto il disposto dell’art. 2471 c.c., comma 1, occorre anche la notifica al debitore ed alla società.

La soluzione negativa è stata in effetti affermata nella citata pronuncia della S.C. valorizzando la circostanza che, a differenza della esecuzione del pignoramento, l’attuazione del sequestro conservativo avviene “sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti. Ne consegue che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr. per analogia art. 679 c.p.c.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall’art. 2471 per il pignoramento, considerando che: a) il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso (in tal senso vanno interpretate le considerazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata); b) altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società (a prescindere dalla diversità di effetti attribuibili a tale incombente) ove, come nella specie, questa sia stata parte del procedimento cautelare”.

Ritiene il Tribunale che il principio di diritto affermato da tale pronuncia sia condivisibile limitatamente al caso, cui peraltro espressamente il giudice di legittimità fa riferimento, in cui la cautela sia stata emessa nel contraddittorio delle parti e la società delle cui quote si tratta abbia partecipato al relativo procedimento cautelare.

Va invece ribadita la necessità  della notifica del sequestro  al debitore ed alla società ogniqualvolta il provvedimento sia stato emesso al di fuori di tali presupposti

Invero la necessità della notifica al debitore ed alla società ai fini della corretta attuazione del vincolo deriva infatti dalla applicazione, prescritta dall’art. 678 c.p.c., a sua volta richiamato dall’art. 669 duodecies ai fini dell’attuazione dei sequestri,  dalle norme sul pignoramento dei beni oggetto del provvedimento e quindi nella fattispecie,  dalla particolare disciplina prevista in materia di pignoramento di quote di SRL dall’art. 2741 c.c. (in questo senso Trib. Parma 24.5.2013, pubblicata on line sul sito www.ilcaso.it.; vedi anche Trib. Genova 31.10.2013, sul sito giurisprudenza delle imprese).

Irrilevante ai fini interpretativi è pertanto che l’art. 2741 bis c.c., in materia di sequestro di partecipazioni sociali, richiami esclusivamente il terzo comma dell’art. 2741, che disciplina le particolari vendita della quota pignorata, e non anche il primo comma della medesima disposizione, che prescrive per la attuazione del pignoramento la notifica al debitore e la società e la iscrizione al R.I.. 

Ciò posto, deve allora valutarsi se, come ritenuto dal GE, affermazione su cui i reclamanti propongono il secondo motivo di reclamo, la notifica del sequestro debba sempre precedere l’iscrizione del vincolo al R.I., ovvero se tali atti possano essere anche contestuali a tale iscrizione, ovvero perfezionarsi, per i notificatari, anche successivamente alla pubblicazione.

Ritiene il Collegio che la soluzione corretta sia quest’ultima.

Ai fini della valida costituzione del vincolo, e della sua opponibilità ai terzi, deve infatti ritenersi sufficiente che, al momento in cui è chiesta la iscrizione al R.I. la parte sequestrante abbia messo in notifica il sequestro medesimo.

Invero il richiedere che il procedimento notificatorio debba essere perfezionato prima della registrazione del sequestro potrebbe creare  infatti un potenziale “vulnus” alla stessa attuazione del provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte .

Invero il debitore, appreso a seguito della notifica della emissione a suo carico della  misura cautelare, potrebbe  vendere a terzi, eventualmente anche con atto simulato,  ed immediatamente iscrivere al R.I. la relativa cessione, così costituendo un titolo opponibile al sequestrante ed “anticipandolo” nella esecuzione di tali formalità.

D’altra parte è evidente che, salvo che la notifica non avvenga via PEC, il sequestrante apprenderà del perfezionamento della procedura solo dopo la sua esecuzione (talvolta con ritardo anche di qualche giorno), e cioè al momento del ritiro dell’atto notificato presso l’ufficio UNEP,  così di fatto rischiando di rendere inutile e tardivo lo stesso provvedimento cautelare.

In applicazione analogica  dell’art. 149 c.p.c. ed in coerenza con la giurisprudenza granitica in materia di  scissione della data di perfezionamento della notifica per il notificante ed il notificatario ai fini del rispetto di termini processuali (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 03/07/2014; SSUU 13970/04) deve quindi affermarsi che ai fini del perfezionamento delle formalità di esecuzione del sequestro conservativo sia sufficiente la messa in notifica dell’atto contestualmente alla pubblicazione del vincolo al registro Imprese, a nulla rilevando che il perfezionamento  della notifica avvenga successivamente.

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Applicando i suddetti principi alla presente fattispecie il reclamo deve essere senz’altro accolto.

E’ documentale che gli attuali reclamanti hanno posto in notifica il sequestro alla BETA, debitrice, ed alla GAMMA SRL., rispettivamente il 18.9.12 ed il 25.9.12, e  che  la iscrizione del sequestro al registro imprese è del 26.9.2012 (cfr visura camerale in atti).

Parimenti è pacifico che la cessione delle quote della GAMMA SRL ai sigg.ri DELTA è stata iscritta il 27.9.2012.

Trattandosi, quest’ultima, di iscrizione successiva, la stessa non ha effetto nei confronti della sequestrante, giusto il disposto di cui all’art. 2906 c.c..

3) Le spese di lite

In coerenza con il principio della soccombenza i reclamati devono farsi carico delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Visto l’artt.669 terdecies   c.p.c.

Il Tribunale di Firenze, III Sez. Civ. in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa:

1) CCCOGLIE il  reclamo;

2) REVOCA l’ordinanza del GE in data 2.3.2015, respingendo l’istanza di sospensione del processo esecutivo;

3) CONDANNA —– in solido , considerata la identità di posizione processuale ed ai sensi dell’art. 97 c.p.c., a rimborsare  ai reclamanti le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.500,00  per compensi (scaglione da € 52.000 a 260.000), ed in € 240,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.

Così deciso all’odierna camera di consiglio su relazione del dott. A. GHELARDINI.

SI COMUNICHI

Firenze, 20-26.5.2015

Il giudice rel. ed est.

Dott. A. GHELARDINI

Il Presidente

Dott.ssa S. GOVERNATORI

 

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