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Manufatto abusivo:

Potere di intervento sussidiario del prefetto

In tema di reati urbanistici, la modifica apportata all’art. 41 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dall’art. 10-bis, comma 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con cui è stato disciplinato il potere di intervento sussidiario del prefetto in relazione alla

demolizione dei manufatti abusivi nel caso di inerzia dei comuni competenti, non ha sottratto al giudice dell’esecuzione il potere di provvedere alla sospensione o alla revoca dell’ordine di demolizione, trattandosi di attribuzione correlata all’esecuzione di un ordine impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna, in relazione al quale trova applicazione la regola generale stabilita dall’art. 665, comma 1, cod. proc. pen.

Cassazione penale sez. III, 23/11/2021, n.46194

Ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione

Il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Cedu 21 aprile 2016 ed è altresì tenuto a rispettare la vita privata e familiare e il domicilio, di cui all’art. 8 Cedu, valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell’interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l’

irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (respinte, nella specie, le istanze difensive dell’imputato che si era limitato a confutare in termini generici il contenuto del provvedimento impugnato, senza indicare le concrete situazioni, in particolare reddituali e di salute, che ostavano alla disposta demolizione).

Cassazione penale sez. III, 20/10/2021, n.45971

Totale difformità dal permesso di costruire

In tema di reati edilizi, l’art. 31, comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nell’imporre al giudice l’obbligo di ordinare, con la sentenza di condanna, la demolizione delle opere “di cui al presente articolo”, si riferisce esclusivamente al tipo di abusi edilizi previsti dall’intitolazione dell’articolo medesimo, meglio descritti nel comma 1, con riferimento all’ipotesi della totale difformità dal permesso di costruire (interventi “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche e di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza o autonomamente utilizzabile”).

Tribunale Cassino, 07/10/2021, n.1248

Esecuzione dell’ordine di demolizione

Competente a conoscere dell’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito con sentenza del Tribunale di Napoli è, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., lo stesso Tribunale di Napoli, in quanto giudice che lo ha emesso, senza che l’istituzione del Tribunale di Napoli Nord incida sulla competenza così determinata, perché, ai sensi dell’art. 9, commi 2-bis e 2-quinquies, d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, tale istituzione non determina effetti sulla competenza dei Tribunali di Napoli e Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti alla data del 13 settembre 2013, e dovendosi considerare il procedimento di esecuzione una fase del procedimento penale pendente a tale data.

Cassazione penale sez. IV, 14/09/2021, n.35910

Costruzione abusiva: conseguenze

I procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l’atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere al provvedimento demolitorio al fine di evitare l’estrema conseguenza della perdita della proprietà. Tale scansione procedimentale è costituita dal

provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; dall’accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione; dall’atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune.

In particolare, tale atto deve individuare il bene oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime, nonché l’eventuale area ulteriore, nei limiti del decuplo della superficie abusiva, la cui ulteriore acquisizione deve essere specificamente motivata con riferimento alle norme urbanistiche vigenti.

Consiglio di Stato sez. VI, 01/09/2021, n.6190

Ordine di demolizione: presupposti

La circostanza che l’abuso sia anche oggetto di un provvedimento di sequestro penale non rileva sul piano dell’eseguibilità dell’ordine di demolizione, essendo l’ottemperanza all’ingiunzione sempre possibile, previa espressa autorizzazione del Giudice penale competente. Non risulta, quindi, configurabile alcuna impossibilità giuridica dell’ottemperanza all’ingiunzione di demolizione, giacché la parte colpita dall’ingiunzione, siccome tenuta a eseguire l’ordine amministrativo, ha, appunto, l’onere di richiedere tempestivamente all’Autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro penale il dissequestro del manufatto finalizzato all’esecuzione dell’ordine di demolizione.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/07/2021, n.1141

Omissione di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio

L’omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell’atto non integra una nullità, o un errore in iudicando, ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 c.p.p. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell’impugnazione ove questa non sia inammissibile tranne la sussistenza di presupposti impeditivi alla demolizione non valutati dal giudice della cognizione che devono essere prospettati in sede di impugnazione.

Cassazione penale sez. III, 30/06/2021, n.36227

La demolizione del manufatto abusivo

La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, t.u. edilizia, quando non è stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve a un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive e ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso.

Deve conseguentemente affermarsi che l’imposizione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo da parte dell’Amministrazione comunale, in caso di avvenuta irrogazione della misura ripristinatoria all’esito del procedimento penale, non comporta la violazione del principio del “ne bis in idem” convenzionale.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 17/06/2021, n.4150

Ordine di demolizione del manufatto abusivo: revoca

Il giudice dell’esecuzione deve revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, qualora sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, potendo invece disporne la sospensione nel caso in cui, entro breve tempo, sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione di atti amministrativi incompatibili.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 24/05/2021, n.3371

Demolizione del manufatto abusivo: entro quando va eseguita?

Qualora la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, il condannato vi deve provvedere entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza essendo volta ad ottenere una rapida eliminazione della situazione antigiuridica, di modo che non è accettabile che possa essere adempiuta fino alla scadenza del diverso termine normativo stabilito ai fini dell’estinzione del reato.

Cassazione penale sez. III, 21/04/2021, n.33806

Omessa pronuncia dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo

In caso di omessa pronuncia dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte del pubblico ministero.

Cassazione penale sez. III, 25/01/2021, n.12950

Ordine di demolizione del manufatto abusivo: irrevocabilità

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. In proposito, infatti, compete al giudice dell’esecuzione esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento, non potendo la tutela del territorio essere rinviata definitivamente.

Cassazione penale sez. III, 16/12/2020, n.11638

Sanzione amministrativa della demolizione dell’immobile

La

persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a proporre incidente di esecuzione, trattandosi di soggetto che può essere ricompreso nella nozione di “interessato” cui fa riferimento l’art. 666, comma 1, c.p.p.

(In motivazione, la Corte ha aggiunto che colui che avanza la richiesta di procedimento di esecuzione deve essere portatore di un interesse concreto alla rimozione di un pregiudizio derivato dal provvedimento, escludendo che sia tale quello della parte civile, cui è stato riconosciuto nella sentenza passata in giudicato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla costruzione abusiva con violazione delle distanze, all’effettiva esecuzione della sanzione amministrativa della demolizione dell’immobile).

Cassazione penale sez. III, 21/11/2019, n.2013

La domanda di demolizione di un bene in comproprietà

Nell’azione legale volta alla riduzione in pristino di una abitazione in proprietà o possesso di più persone, una sentenza che venga pronunciata non nel contraddittorio di tutti i proprietari/possessori risulterà invalida e inutiliter data, per il fatto che l’eventuale

demolizione del bene comporterebbe pregiudizi per tutti i succitati soggetti, non essendo ipotizzabile una riduzione in pristino limitata alla quota di un solo comproprietario.

Cassazione civile sez. II, 24/10/2019, n.27361

La demolizione di un manufatto abusivo

Il potere di ordinare la demolizione del manufatto abusivo attribuito al giudice penale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva.

Organo promotore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 65 c.p.p., è perciò il P.M., il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione di demolizione (o alla rimessione in pristino), è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il Giudice dell’esecuzione. Ne deriva che, in assenza di atto di delega nei confronti del Comune, è il P.M. a dove curare l’esecuzione del dictum giudiziale nelle forme previste dal c.p.p. .

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 03/10/2019, n.4716

Demolizione di un immobile in comunione

L’azione, di natura reale, volta alla demolizione di un immobile in comunione va proposta nei confronti di tutti i comproprietari, quali litisconsorti necessari dal lato passivo, giacché, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, la sentenza pronunziata solo nei confronti di alcuni è “inutiliter data”. Pertanto, ove il litisconsorte pretermesso proponga opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza di condanna alla demolizione resa in grado di appello, il giudice che accerti la fondatezza dell’opposizione deve provvedere ex artt. 406 e 354 c.p.c.

Cassazione civile sez. II, 29/02/2016, n.3925

Opposizione del comproprietario avverso sentenza di demolizione

In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà di più persone, il comproprietario non autore dello spoglio è litisconsorte necessario, in quanto è comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria.

Pertanto, il comproprietario (che non abbia partecipato al giudizio) può impugnare con opposizione di terzo la sentenza “inter alios” che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il “pregiudizio” ex art. 404, comma 1, c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono “in re ipsa”, discendendo dalla natura del “decisum”, implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale.

Cassazione civile sez. II, 06/11/2015, n.22694

Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di condanna alla demolizione di un immobile o di una parte di esso, sono necessari contraddittori tutti i comproprietari pro indiviso del manufatto, in quanto, stante l’unitarietà ab origine del rapporto dedotto in giudizio, una sentenza di demolizione pronunciata soltanto nei confronti di alcuni di alcuni di essi sarebbe inutiliter data.

Cassazione civile sez. II, 05/11/2015, n.22670

Violazione della distanza legale dei fabbricati

In caso di violazione della disciplina della distanza legale dei fabbricati, solo i proprietari degli stessi sono legittimati all’esercizio dell’azione di riduzione in pristino e di risarcimento dei danni; se un fabbricato appartiene a più persone, sorge l’esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali comproprietari, stante la loro qualità di litisconsorti necessari, in relazione all’inscindibilità ed indivisibilità dell’obbligazione dedotta in causa.

Il rapporto dedotto in giudizio è, unitario “ab origine” e una sentenza di demolizione pronunciata soltanto nei confronti di alcuni dei proprietari sarebbe inutiliter data, in quanto non suscettibile di essere eseguita nei confronti di coloro che non hanno partecipato al giudizio e, quindi, inutile anche nei confronti dei comproprietari convenuti e soccombenti.

Tribunale Salerno sez. II, 17/06/2010, n.1428

Pronuncia della sentenza di demolizione

Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di condanna alla demolizione di un immobile, sono necessari contraddittori tutti i comproprietari pro indiviso del manufatto, in quanto, stante l’unitarietà “ab origine” del rapporto dedotto in giudizio, una sentenza di demolizione pronunciata soltanto nei confronti di alcuni di essi sarebbe “inutiliter data”.

Cassazione civile sez. II, 17/04/2001, n.5603

L’esecuzione della sentenza di demolizione

La concessione edilizia in sanatoria di un manufatto edificato in violazione delle norme privatistiche in materia di distanze non vale ad impedire l’esecuzione della sentenza di demolizione precedentemente passata in giudicato.

Pretura Salerno, 20/03/1997

Richiesta di demolizione di un immobile

Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di demolizione di un immobile sono legittimi e necessari contraddittori tutti i comproprietari “pro indiviso” dell’immobile, in quanto una sentenza di demolizione resa nei confronti di alcuni soltanto dei comproprietari non è suscettibile di esecuzione e sarebbe “inutiliter data”.

Cassazione civile sez. II, 07/12/1982, n.6668

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