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Più condotte, distinte sotto il profilo naturalistico e materiale, ma tutte aventi ad oggetto le scritture contabili obbligatorie danno luogo ad un’unica e complessa azione penalmente rilevante (Cassazione penale, sentenza n. 4561/2023testo in calce). 

Il fatto

Nel giudizio di merito l’imputato, nella sua qualità di legale rappresentante di una società cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa, veniva condannato, con il rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione e pene accessorie per la durata di anni 5 per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta patrimoniale distrattiva limitatamente ad una vettura.

L’interessato proponeva, a mezzo del difensore di fiduciaricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla parte della sentenza impugnata in cui i giudici motivavano in ordine alla sussistenza di entrambe le fattispecie di bancarotta documentale (generica e specifica).

Con il secondo motivo deduceva, del pari, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo poiché a Corte si era limitata a rinvenire unicamente la sussistenza del dolo generico nonostante l’affermazione della penale responsabilità in relazione ai due tipi di bancarotta documentale connotati da un diverso elemento soggettivo. 

Diritto penale, a cura di Cadoppi Alberto, Canestrari Stefano, Manna Adelmo, Papa Michele, Ed. Utet Giuridica. Trattato in 3 tomi e oltre 8.000 pagine. Analizza il sistema penale e tutti i tipi di reati e di contravvenzioni previsti dal codice penale.
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La sentenza

La Corte di Cassazione ha escluso la fondatezza delle censure e ha ribadito le argomentazioni rese dai giudici di merito in quanto ritenute conformi ai principi giurisprudenziali richiamati in merito alla norma a più fattispecie (quella cioè che è applicabile una sola volta anche in caso di realizzazione di più fattispecie alternative o fungibili), come tale riconoscendo l’art. 216 comma 1 n. 2 (bancarotta fraudolenta documentale).

Ed invero nel giudizio di merito era stato accertato che al progressivo aggravamento economico patrimoniale della società si era accompagnata una gestione da parte dell’imputato sempre più carente dell’osservanza degli obblighi dichiarativi: la società cooperativa aveva, infatti, pubblicato i bilanci e redatto le dichiarazioni fiscali solo fino all’anno 2007, allorquando la società già versava in stato di insolvenza in ragione di un patrimonio netto negativo. Dunque, i libri e le scritture contabili sussistevano sino all’anno 2007: successivamente si era registrata l’omessa tenuta della contabilità e l’inadempimento degli obblighi dichiarativi di legge.

La condotta di occultamento manifestatasi sotto forma di omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili dall’anno di imposta 2007 aveva configurato l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, punita a dolo specifico: tale fattispecie è autonoma ed alternativa – in seno alla L. Fall., art. 216, comma 1, lett. b), – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti.

Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “la L. Fall., art. 216 (…) contiene norme a più fattispecie alternative o fungibili”; e, in particolare, “il comma 1, n. 2, prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione o della falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonchè della tenuta di tale documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, condotte che, se riconducibili ad un’azione unica, integrano un solo reato” (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 01).

Argomentando sulla scorta della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di bancarotta documentale, non integra l’aggravante prevista dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, la commissione di una pluralità di condotte, distinte sotto il profilo naturalistico e materiale, ma tutte aventi ad oggetto le scritture contabili obbligatorie e la loro funzione di veridica rappresentazione della realtà finanziaria, economica ed operativa dell’impresa, poichè tali comportamenti danno luogo ad un’unica e complessa azione penalmente rilevante, proprio perchè quel che rileva sub specie iuris è la complessiva rappresentazione della situazione (economica, finanziaria, patrimoniale operativa dell’impresa) dell’impresa (Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021, (2022), Di Marco, Rv. 282644).

Orbene la Corte di cassazione con la sentenza in esame ha ritenuto il principio di continuità, al quale è ispirata la tenuta della contabilità, operante anche nel caso di specie allorquando, nell’affermare la sussistenza delle due fattispecie, i giudici di merito hanno in realtà ravvisato un’unica complessiva azione punibile a titolo di dolo specifico: unicità dell’azione del resto ricavabile dallo stesso trattamento sanzionatorio che, in assenza della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, aveva punito un’unica condotta di bancarotta documentale.

Ne sono seguiti il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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