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Il decreto aiuti quater ha previsto la possibilità di un prestito SACE a favore delle imprese edili che alla data del 25 novembre 2022 presentano crediti fiscali derivanti da Superbonus

Dopo un mese circa dalla conversione in legge del D.L. aiuti quater (legge 6/2023), entra nel vivo la famosa garanzia SACE “Supportitalia”.

Le imprese edili che realizzano interventi agevolati da Superbonus, con codice Ateco 41 e 43, possono godere di uno specifico prestito SACE, a patto che rispettino determinati requisiti. In questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione sul tipo di prestito, a chi si rivolge e come presentare le domande, con alcune FAQ presenti sul portale SACE.

Prima di entrare nello specifico, ti ricordo che puoi utilizzare gratis per 30 giorni un software per la gestione della pratica Superbonus già aggiornato alle ultime novità del 2023.

Inoltre, per conoscere tutti i dettagli sulle detrazioni fiscali per i lavori edili, ti consiglio di utilizzare l’applicazione sui bonus edili che ti guida step by step nella scelta degli interventi possibili e delle relative agevolazioni fiscali.

Ti ricordo che hai a disposizione una suite di strumenti appositamente sviluppati per supportarti nelle pratiche di Superbonus e altri bonus edilizi (gestione  pratica, calcolo energetico, calcolo strutturale, computo metrico, calcolo compensi professionali, piani di sicurezza, progettazione impianti fotovoltaici).

Cos’è il prestito SACE

SACE è una società per azioni controllata dal MEF (Ministero dell’economia e delle finanze) impegnata nel settore assicurativo-finanziario, offre strumenti di assicurazione del credito, la protezione degli investimenti, fideiussioni, garanzie finanziarie e factoring.

Ricordiamo che a seguito dell’emergenza COVID-19, nell’aprile del 2020 SACE ha avviato il programma “Garanzia Italia“, diventando il soggetto statale di riferimento e di riassicurazione per gli istituti di credito italiani. In particolare Garanzia Italia è dedicato a tutte le imprese che in questo momento sono in difficoltà economiche. Nello specifico, l’intervento SACE è a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese edili per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La garanzia copre l’importo del finanziamento entro limiti – 70, 80 o 90% – inversamente proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti:

  • 90% per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70% per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Quanto alle procedure di rilascio delle garanzie, per le imprese di minori dimensioni (con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro) o per finanziamenti sino ad un importo garantito predeterminato (non eccedente 375 milioni) si applica, ai sensi del comma 8, la procedura semplificata di accesso di cui al decreto-legge n. 23/2020 per la “Garanzia Italia SACE”.

La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

Prestito SACE: cos’è Supportitalia

La Garanzia Supportitalia è lo strumento (accessibile tramite piattaforma) che consente di sostenere le imprese italiane colpite dagli effetti economici negativi derivanti dalla crisi russa-ucraina. Può essere utilizzata dalle imprese del settore edilizio che realizzano gli interventi collegati al superbonus 110% in relazione ai costi da sostenere.

SACE garantisce i finanziamenti erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring, società di leasing e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

Il limite di importo dei finanziamenti ottenibili ammonta al maggiore fra:

  • il 15% del fatturato annuo totale medio in Italia degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai bilanci;
  • il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento.

Prestito SACE: a chi si rivolge

Il prestito SACE si rivolge a tutte le imprese edili iscritte alla CCIA (camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) con codici ATECO 41 (COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI) e ATECO 43 (DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE) che abbiano crediti fiscali derivanti da attività di Superbonus.

I crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

Prestito SACE: come presentare le domande in 4 step

Per aderire al progetto Supportitalia, il soggetto finanziatore dovrà sottomettere la richiesta di garanzia seguente a 4 semplici step:

  1. consultare la versione aggiornata delle condizioni generali e del manuale operativo;
  2. compilare, firmare digitalmente, inviare l’atto di adesione e il modulo di accreditamento;
  3. attendere la ricezione dell’email per le credenziali di accesso al portale;
  4. scaricare i moduli per la richiesta di finanziamento e il certificato antimafia.

Per ogni richiesta inviata a SACE, l’azienda di Cassa Depositi e Prestiti valuterà la domanda e in caso di esito positivo darà la propria garanzia al prestito. Il prestito verrà contro-garantito dallo Stato.

Prestito SACE: finanziamenti ammessi

Per essere ammessi alla garanzia Supportitalia, i finanziamenti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • durata totale non superiore a 8 anni;
  • finanziamenti rateali:
    • i) periodo di preammortamento fino a 36 mesi. Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi;
    • ii) piano di ammortamento Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest’ultima unicamente in caso di tasso fisso;
    • iii) periodicità di pagamento delle rate trimestrale;
    • iv) unica erogazione su un conto corrente dedicato dell’impresa richiedente;
  • finanziamenti non rateali: qualora i finanziamenti abbiano una durata non superiore a 36 mesi, gli stessi potranno essere anche in forma non rateale, erogati in più soluzioni ed in forma rotativa/revolving. In questo caso è necessario che i finanziamenti abbiano una scadenza certa.

Prestito SACE: i processi per la garanzia

Il processo per l’ottenimento della garanzia prestito SACE prevede fasi dettagliate con 2 modalità distinte in funzione del fatturato, del numero dei dipendenti in Italia e dell’importo massimo garantito del finanziamento, quali:

  1. procedura semplificata: per le imprese con fatturato individuale fino a 1,5 miliardi di euro o con non più di 5mila dipendenti in Italia o, comunque, per finanziamenti di importo massimo garantito fino a 375 milioni di euro;
  2. procedura ordinaria: per le imprese con fatturato individuale superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5mila o per finanziamenti di importo massimo garantito superiore a 375 milioni di euro.

Prestito SACE: le FAQ pubblicate sul portale

Sul portale ufficiale di SACE, sono presenti delle FAQ alle domande più frequenti.

Ecco alcune domande:

  • D: esiste un criterio quantitativo legato alla misurazione degli impatti della crisi russo-ucraina oppure è sufficiente ottenere una dichiarazione da parte dell’impresa che richiede il finanziamento?
    R: è sufficiente l’autodichiarazione da parte dell’impresa che richiede il finanziamento di aver subito conseguenze economiche negative riconducibili alla crisi russo – ucraina e l’obbligo per l’impresa, in caso di richiesta da parte di SACE, di dimostrare l’impatto subito.
  • D: l’importo del finanziamento richiesto deve rispettare altri requisiti oltre quelli del D.L. Aiuti?
    R: non sono previsti requisiti ulteriori in termini di importo del finanziamento rispetto a quelli già contemplati dal Decreto Aiuti, fermo restando che il finanziamento dovrà essere effettivamente riconducibile e finalizzato al supporto delle esigenze di liquidità derivanti dalle dirette ripercussioni economiche negative della crisi russa-ucraina.

  • D: per l’ottenimento della garanzia SACE è necessario dichiarare di aver subito una riduzione di fatturato per effetto della crisi russo-ucraina o sono accettate anche altre forme di impatto?

    R: l’impresa beneficiaria deve dichiarare che le esigenze di liquidità connesse al finanziamento sono riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative dovute a:

    • cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina;
    • difficoltà negli approvvigionamenti dovute, ad esempio, a interruzioni logistiche e/o blocchi nelle forniture dei fattori produttivi utilizzati nella propria attività di impresa, carenze di materie prime e semilavorati, di attrezzature, merci o materiali con problematiche di gestione delle scorte, necessità di sostituzione dei fornitori con fornitori alternativi e conseguenti costi aggiuntivi, difficoltà di ottenere dilazioni di pagamento o richieste di effettuare pagamenti anticipati;
    • incremento dei prezzi dei fattori produttivi utilizzati dall’impresa nella propria attività con conseguente aumento dei costi di acquisto sostenuti per tali fattori produttivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche) e dei relativi costi accessori quali, ad esempio, spese di imballaggio e di trasporto;
    • oppure a blocchi, rallentamenti, ritardi, riduzioni o interruzioni dell’attività o dei cicli produttivi dovuti all’incremento dei costi dell’energia e del gas. Al fine di comprovare la sussistenza di tali circostanze, l’impresa deve impegnarsi a presentare al soggetto finanziatore idonea documentazione quale, ad esempio, bilancio o documentazione aziendale di natura contabile o finanziaria (annuale o infrannuale) da poter presentare qualora il bilancio non sia stato ancora approvato, con confronto rispetto all’anno precedente o ai mesi precedenti la crisi russo-ucraina ovvero rispetto al budget, fatture e/o bollette ovvero altra documentazione equivalente.

Per consultare l’elenco completo delle FAQ su Garanzia SACE, ti rimando allo portale ufficiale.

 

 

 

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