Può ottenere l’esdebitazione chi è ricorso al credito senza frode, dolo o colpa grave: così le nuove norme favoriscono i debitori incolpevoli.
La crisi economica non lascia respiro a milioni di famiglie italiane. La situazione è ancora più grave per chi aveva ottenuto prestiti al consumo e poi non è riuscito a rimborsare le rate, col risultato di vedersi sottoposto alle azioni esecutive instaurate da chi aveva concesso il finanziamento.
Ora però l’entrata in vigore anticipata della nuova legge sul sovraindebitamento (leggi “Debito: come sopravvivere alla banca“) sta aiutando i debitori “meritevoli”, cioè coloro che avevano ottenuto il credito senza colpa.
In questi giorni stanno arrivando le prime sentenze dei tribunali italiani che dimostrano concretamente come si può uscire dalla morsa dei debiti senza pagarli. Infatti il risultato della procedura è l’esdebitazione, che può essere parziale o anche totale a seconda dei casi; ma per ottenerla è necessario un provvedimento del giudice, che valuterà la meritevolezza del debitore.
In una nuova sentenza [1] si sottolinea che la meritevolezza consiste innanzitutto nell’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione dei debiti e richiede che non vi siano stati atti di frode verso i creditori (come un tentativo di truffa nei confronti della banca o della società finanziaria per ottenere il prestito o per non rimborsarlo). Così il debitore che si è comportato correttamente sarà ammesso all’omologazione del piano che falcidia i suoi vecchi debiti in misura consistente.
Prima della riforma arrivare a questa cancellazione dei debiti era molto più difficile: bisognava escludere che il debitore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che non avesse fatto ricorso al credito in maniera sproporzionata alle sue capacità di rimborso. Adesso invece è ritenuto meritevole chi non si è dimostrato immeritevole dei finanziamenti concessi. Il Tribunale infatti rileva che l’effetto delle nuove norme è «un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore».
I giudici ricordano poi che anche il finanziatore può essere corresponsabile quando ha concesso il credito in modo eccessivo, senza verificare i requisiti e le capacità di rimborso del cliente: così facendo ha contribuito ad aggravare la situazione di sovraindebitamento è dovrà sopportarne le conseguenze processuali, come quella di non potersi opporre al decreto di omologa emesso dal Tribunale che taglia l’ammontare dei debiti da rimborsare o lo dilaziona nel tempo rendendolo sostenibile.
Anche un’altra recentissima pronuncia [2] si muove sulla stessa linea ed ha bloccato il pignoramento del quinto dello stipendio che era stato applicato a un debitore moroso ma giudicato incolpevole. Anche qui è stato decisivo l’esame della meritevolezza, che sussisteva sia nel momento della concessione del credito iniziale sia nella fase successiva, che aveva portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti per fatti sopravvenuti e prima imprevedibili.
La nuova legge consente infatti la possibilità di ristrutturare anche i contratti di finanziamento che prevedevano la cessione del quinto dello stipendio, del Tfr o della pensione [3]. E la valutazione del piano del consumatore che richiede l’esdebitazione va compiuta non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore, ma su tutta la massa passiva dei debiti accumulati anche con altri soggetti, compreso il Fisco.
Per conoscere i modi e i termini con cui accedere alle procedure – che riguardano anche le piccole imprese ed i professionisti – puoi consultare l’articolo “Legge sul sovraindebitamento: cosa prevede“.
note
[1] Trib. Benevento, sent. n. 229/21 del 26 gennaio 2021.
[2] Trib. Verona, sent. proc. RG. n. 10/2020 del 5 Febbraio 2021.
[3] Art. 8, comma 1 bis della Legge n. 3/2012, introdotto dalla Legge n. 176/2020.
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