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In materia di terzo condono edilizio, quando si tratta della realizzazione di nuovi volumi, è esclusa sempre e comunque la possibilità di assentire l’intervento, anche nel caso di vincoli che non implicano inedificabilità assoluta.

E’ possibile ottenere la sanatoria straordinaria del Terzo condono edilizio (DL 269/2003) in riferimento all’ampliamento di un immobile residenziale situato in una zona assogettata a vincoli?

Risponde il Tar Lazio nella sentenza 12515/2024 del 19 giugno, fornendo delle coordinate ormai risapute in materia ma che è sempre bene ricordare vista la mole di sentenze della giurisprudenza amministrativa sul tema.

 

L’abuso edilizio del contendere

Si tratta, nello specifico, della richiesta per il titolo edilizio in sanatoria a fronte dell’avvenuto ampliamento della superficie e del volume del piano interrato rispettivamente di mq. 43,20 e mc. 250 in riferimento ad un appartamento per uso residenziale.

Secondo i ricorrenti, l’amministrazione comunale “ha rigettato l’istanza di condono sul solo presupposto dell’esistenza del vincolo, senza svolgere alcuna ulteriore indagine, né in ordine alla compatibilità urbanistica, né in ordine alla compatibilità o meno dell’intervento rispetto al valore paesaggistico sotteso al vincolo apposto”.

 

Nuovi volumi in zona vincolata: le regole del Terzo condono

Il TAR evidenzia che la normativa di cui al terzo condono è particolarmente stringente quanto alla possibilità di sanare abusi realizzati in zona vincolata, dal momento che, quando si tratti della realizzazione di nuovi volumi, esclude sempre e comunque la possibilità di assentire l’intervento, anche nel caso di vincoli che non implicano inedificabilità assoluta, e ciò senza che occorra acquisire il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

 

Terzo condono edilizio in zona vincolata: quali margini per l’opera di ampliamento?

Con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il Terzo condono edilizio è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza cioè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché gli stessi non comportino aumento di cubatura e superficie.

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Quali abusi edilizi possono essere sanati in zona vincolata

Il TAR ricorda che:

  • “In linea generale, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall’art. 32 d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici “;
  • come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, “il cosiddetto terzo condono, di cui all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ha un oggetto “più circoscritto” rispetto ai condoni aperti con le leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, “così da attribuire carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta“.

 

E se fosse una ristrutturazione edilizia? Terzo condono sempre off limits

Farebbe poca differenza – conclude il TAR – se si trattasse di opere di ristrutturazione edilizia in quanto, anche per tale categoria, la norma impedisce il rilascio del titolo in sanatoria, essendo esclusa dal novero dei c.d. “interventi minori”: “In base al comma 26 dell’art. 32, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, nelle aree soggette a vincolo i soli abusi sanabili sono quelli c.d. minori, cioè quelli indicati ai numeri 4, 5, e 6 della tabella allegata al d.l. n. 269 citato. In pratica, negli ambiti soggetti a vincolo è esclusa la sanatoria degli abusi di categoria 1, 2 e 3, (e ciò, tra l’altro, rende anche irrilevante l’affermazione secondo cui nella specie si sarebbe eseguita la ristrutturazione di un preesistente capanno, dato che anche le ristrutturazioni non sarebbero sanabili in quanto rientranti nella categoria n. 3, e quindi escluse dal condono in area vincolata dal comma 26 dell’art. 32)”.

Realizzazione nuovi volumi in area vincolata: sanatoria impossibile

In definitiva, nel caso specifico, la natura dell’abuso (consistente nella realizzazione di nuovi volumi) e l’esistenza dei vincoli paesaggistici imponevano comunque il diniego di condono, senza che occorresse acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.


LA SENTENZA INTEGRALE E’ SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

 

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