Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 15 aprile 2021, n. 9877.
di Marzia Luceri
Con la presente ordinanza, la Cassazione si è pronunciata in ordine alla sussistenza del diritto del creditore al pagamento delle spese e competenze di precetto, nonostante l’avvenuta estinzione del credito – oggetto di titolo esecutivo – in virtù del pagamento spontaneo eseguito dal debitore in un momento antecedente all’inizio dell’esecuzione. In particolare, la Sezione VI ha precisato che, ai fini dell’accertamento del suindicato diritto, rileva il momento in cui si è perfezionata la notifica dell’atto di precetto.
Nel caso di specie, parte ricorrente assumeva già perfezionata la notifica dell’atto di pignoramento al terzo, allorquando il debitore principale aveva provveduto all’estinzione del proprio debito, sicché la procedura esecutiva doveva ritenersi giustamente azionata in ragione del perdurante inadempimento; diversamente, il tribunale aveva esclusivamente fatto riferimento alla data di notifica dell’atto al debitore principale, verificatasi successivamente all’esecuzione del pagamento spontaneo del credito.
Sul punto, gli Ermellini hanno precisato che, in realtà, al fine di verificare la collocazione temporale del pignoramento in relazione alle spese di esecuzione, bisogna avere riguardo alla data di inoltro all’ufficiale giudiziario della richiesta di procedere al pignoramento in questione, di talché, al fine di dirimere ogni eventuale tipo di contrasto, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
«le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall’inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest’ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.».
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