La tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione comporta improcedibilità dell’azione, con conseguente rigetto delle ulteriori domande proposte, senza alcuna possibilità di sanatoria.
Intransigente, quanto giusto, il Tribunale di Venezia che, con la recentissima sentenza in commento, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione, introdotta a seguito di opposizione all’esecuzione, a causa della tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare, il debitore proponeva opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e il Giudice, rigettando la sospensione dell’esecuzione, concedeva termine sino a sessanta giorni per introdurre giudizio di merito, con osservazione dei termini per comparire ridotti della metà ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c.
Il debitore opponente provvedeva, quindi, a notificare l’atto di citazione ai vari creditori entro i sessanta giorni. Tuttavia, non rispettava il termine per comparire ridotto della metà.
Secondo le norme che disciplinano le esecuzioni, però, trova applicazione l’art. 618 c.p.c. secondo il quale, in presenza di un’opposizione all’esecuzione, dopo aver eventualmente adottato i provvedimenti indilazionabili o sospeso la procedura, il Giudice con ordinanza “fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà”.
Pertanto “in caso di abbreviazione dei termini di comparizione, l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro cinque giorni dalla notifica dell’atto di citazione e, se l’atto è stato notificato a più convenuti, il termine decorre dalla prima notificazione” (Cass. civ., sez. III, 17/06/2011, n. 13345).
In questo caso, il debitore opponente iscriveva a ruolo la causa, solo nove giorni dopo, non rispettando il termine perentoriamente imposto.
Ebbene, secondo le motivazioni svolte dal Tribunale di Venezia, non può invocarsi l’ipotesi di tardiva costituzione in giudizio, sanabile qualora l’altra parte si costituisca tempestivamente (secondo il principio espresso da Cass. n. 3626 del 2014), ma si tratta di violazione di un termine espressamente indicato dall’art. 616 c.p.c. come perentorio e, pertanto, inderogabile.
I termini perentori, come tali e poiché espressamente previsti dal legislatore, non possono essere prorogati, né essere soggetti a sospensioni o interruzioni di sorta, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge.
Così, in tale circostanza, la conseguenza della tardiva iscrizione a ruolo, non ammettendo sanatorie, deve essere l’improcedibilità dell’azione, con conseguente rigetto di tutte le ulteriori domande formulate dall’attore.
Tribunale di Venezia, 23 Luglio 2019, n. 1722Barbara Maltese – b.maltese@lascalaw.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui