Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, rilasciato
all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del
titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha
legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi
tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati
in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e
38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla
determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità
immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste
dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la
dichiarazione di cui all’articolo 34-bis. Per gli immobili
realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire
il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da
altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal
titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio
che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano
altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, nonché dal titolo
di abitabilità o agibilità ovvero dalle planimetrie catastali di
primo impianto, per gli edifici costruiti in data antecedente
all’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali, o da quello stabilito dai titoli edilizi in sanatoria,
rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, o dalle
tolleranze costruttive ed esecutive di cui all’articolo 34-bis, o
dalle varianti in corso d’opera ai sensi dell’articolo 35-bis, o
dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento
delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del presente Testo
unico, attestato dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a
nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con
apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per
oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della
comunione, di diritti reali.
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