Mi è stato notificato un pignoramento in banca per delle cartelle esattoriali non pagate: se dimostro che le somme mi servono per cure mediche salvavita e che sono invalido posso ottenere lo sblocco?
Purtroppo non è previsto alcun beneficio per chi non paga le cartelle esattoriali di Equitalia e, al contempo, utilizza i soldi del proprio conto corrente per pagarsi le cure mediche; ciò vale anche se si tratta di prestazioni sanitarie imprescindibili, come nel caso delle cure salvavita.
Incredibilmente, è più facile ottenere un “alleggerimento” del pignoramento se si è pensionati o lavoratori dipendenti piuttosto che se si è inabili al lavoro e, per via dell’invalidità, non si può percepire altri redditi.
Difatti, i redditi di lavoro dipendente e quelli da pensione possono essere pignorati nei limiti massimi di:
– un decimo, per pensioni e stipendi inferiori a 2.500 euro;
– un settimo, per pensioni e stipendi tra 2.5001 e 5.000 euro;
– un quinto, per pensioni e stipendi superiori.
Invece, se il pignoramento avviene sul conto del lavoratore dipendente o del pensionato, Equitalia può bloccare solo la somma ivi depositata superiore a 1.345,56 euro (ossia pari al triplo dell’assegno sociale). Dunque, se il conto rimane sempre entro tale soglia, il pignoramento “va a vuoto”. Per gli importi, invece, accreditati sul conto dopo il pignoramento (sempre a titolo di pensione o stipendio) resta il limite massimo di un quinto. Sul punto, leggi l’approfondimento “Pignoramento del conto corrente: nuovi limiti”.
Pertanto, dando dimostrazione che il denaro depositato sul conto corrente serve per cure mediche vitali non si ottiene lo sblocco, né il giudice può annullare il pignoramento. Si tratta di una delle tante storture del nostro sistema di riscossione tributaria.
La pensione di invalidità è pignorabile?
Per quanto riguarda, infine, il pignoramento dei sussidi assistenziali previsti per gli invalidi, in linea teorica anche tali importi sono pignorabili al pari di qualsiasi altro credito. La Cassazione ha però chiarito che la pensione di invalidità è pignorabile integralmente fatto salvo un limite impignorabile di somme necessarie a garantire al pensionato i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Fino alla recente riforma dell’esecuzione forzata, tali minimo impignorabile veniva determinato, caso per caso, dal giudice. Oggi si potrebbe avanzare la tesi (attraverso una interpretazione in via analogica dalle norme sul pignoramento della pensione) secondo cui il minimo vitale è pari al triplo dell’assegno sociale, ossia, per il 2016 a tre volte l’importo di 448,51 euro (ossia 1.345,53).
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