Leggi le ultime sentenze su: risarcimento danni da fatto illecito; principio di solidarietà sociale; azione di rivalsa; quinto dello stipendio; reati commessi dal pubblico dipendente; pignoramento di una quota dello stipendio del coniuge; mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore.
Limiti al pignoramento della retribuzione
L’ipotesi prevista nella lett. b) dell’art. 545 c.p.c., che esclude dalla liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice, non è alternativa alla ipotesi della lettera a), ma cumulativa, e dunque va interpretata nel senso che l’occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso
violare i limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio).
Tribunale Rimini, 05/03/2020
Quando lo stipendio è impignorabile?
La liquidazione dell’onorario al difensore d’ufficio può essere liquidata dal giudice a carico dello stato qualora il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale.
(Nel caso di specie, il difensore aveva dimostrato che l’imputato non aveva beni mobili o immobili con le visure intestate all’indagato e che lo stipendio percepito era impignorabile , in quanto il pignoramento del quinto dello stipendio è consentito solo dopo aver detratto la somma da considerare come minimo vitale per sopravvivere, minimo vitale equiparato alla pensione sociale aumentata della metà).
Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 07/02/2020
Pignoramento di stipendio con cessione del quinto
Nel caso di pignoramento di un credito su cui già gravava la cessione volontaria del quinto, la differenza fra la metà dello stipendio e la quota ceduta è interamente pignorabile solo se la somma della quota volontariamente ceduta e delle quote dei pignoramenti successivamente intervenuti (da intendersi ognuno non superiore al quinto) superano la metà dello stipendio, che costituisce il limite invalicabile a garanzia delle basilari esigenze di vita del debitore
Tribunale Siena, 09/09/2019, n.883
Pignoramento di 1/5 dello stipendio: è opponibile alla procedura di liquidazione?
Il pignoramento di 1/5 dello stipendio non è opponibile alla procedura di liquidazione, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori, sicché per l’ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore vale la regola dell’inopponibilità della cessione del credito futuro alla procedura.
Tribunale Milano, 18/02/2019
Quinto dello stipendio e Tfr del debitore
In tema di risarcimento danni da fatto illecito, deve ritenersi contrario a buona fede e fonte di responsabilità extracontrattuale il comportamento dell’INPDAP caratterizzato dal fatto che – nonostante il creditore avesse già avuto, all’esito di un procedimento ex art. 543 c.p.c., l’assegnazione nei confronti del Ministero, terzo pignorato, di un quinto dello stipendio e dell’eventuale t.f.r. del debitore, dipendente pubblico, e il Ministero avesse inviato all’ente previdenziale copia del provvedimento di assegnazione, con il riepilogo della situazione debitoria, “per l’ulteriore seguito di competenza” – liquidi per intero al
debitore l’indennità di buona uscita, pretendendo, per l’opponibilità dell’assegnazione nei suoi confronti, l’instaurazione di un nuovo pignoramento presso terzi, tenuto conto che in tale ipotesi non ricorre una cessione del debito (o una novazione soggettiva), ma una semplice delegazione di pagamento, e che l’obbligo di buona fede oggettiva o di correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione del generale principio di solidarietà sociale, applicabile non solo in ambito contrattuale, ma anche extracontrattuale, ponendo una regola di comportamento, in base alla quale, nei rapporti della vita di relazione, ciascuno è tenuto a un comportamento leale, volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio.
Cassazione civile sez. III, 29/01/2018, n.2057
Trattenute pari ad un terzo dello stipendio netto
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, l. 13 aprile 1988 n. 117, come sostituito dall’art. 5, comma 1, l. 27 febbraio 2015 n. 18, nella parte in cui stabilisce che l’azione di rivalsa, nelle ipotesi di colpa, possa essere eseguita attraverso trattenute pari ad un terzo dello stipendio netto, anziché ad un quinto, in relazione agli art. 2 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e 33, comma 8, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, secondo i quali gli stipendi, i salari e le retribuzioni dei
dipendenti pubblici possono essere soggetti a sequestro o pignoramento fino alla concorrenza di un quinto, in riferimento agli art. 3, 101-113 cost.
Tribunale Catania, 06/02/2016
Simultaneo concorso: la pignorabilità della retribuzione del debitore
La locuzione “simultaneo concorso” dell’art. 545, comma 5, disciplina il limite di pignorabilità della retribuzione del debitore nell’ipotesi della simultanea esistenza di più crediti nei suoi confronti.
Poiché l’assegnazione all’opponente creditore di un ulteriore quinto dello stipendio del debitore non comporta lo “sforamento” della soglia della metà dello stesso, l’opposizione può trovare accoglimento.
Tribunale Trento, 11/11/2015, n.1050
Assegno all’ex coniuge
Nel caso di pignoramento di stipendio, specie se già oggetto di cessioni volontarie e/o pregressi pignoramenti, in sede di assegnazione il GE può limitarsi a stabilire – anziché una somma determinata – il suo criterio di determinazione, al fine di consentirne l’esatta applicazione, con automatica espansione quantitativa del
pignoramento stesso, in caso di successive variazioni stipendiali, ovvero di cessazione delle assegnazioni e/o cessioni in corso.
Tribunale Modena, 16/10/2012
Limite pignoramento stipendio dipendenti pubblici
Il limite del pignoramento a carico dei dipendenti pubblici, fissato nella misura massima di un quinto dello stipendio dall’art. 2, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, non è applicabile quando oggetto del pignoramento sono somme dovute al dipendente a titolo di arretrati stipendiali, non avendo questi ultimi natura alimentare.
Consiglio di Stato sez. IV, 06/07/2009, n.4322
Pignoramento di una quota dello stipendio del coniuge obbligato al mantenimento
Il pignoramento di una quota dello stipendio del coniuge obbligato al versamento di una somma mensile a titolo di mantenimento dei figli minori, costituendo un importo notevolmente inferiore a quello stabilito nella sentenza di separazione, non fa venire meno la configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 570 c.p. non essendo sufficiente ad assicurare il sostentamento mensile dei figli minori.
Corte appello Caltanissetta, 08/05/2008
Pignoramento dello stipendio del marito
La moglie separata che proceda al pignoramento dello stipendio del marito, il quale non abbia ottemperato agli obblighi previsti nella sentenza di separazione, è legittimata ad agire anche per la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento dovuto dal padre nei confronti del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente.
La posizione di tale figlio, divenuto maggiorenne ma ancora dipendente non per sua colpa dai genitori, deve essere assimilata a quella del figlio minore con conseguente protrazione dell’obbligo di mantenimento, oltre che di istruzione, fino al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di idonea attività lavorativa.
Pertanto, il coniuge separato ben può agire in via esecutiva nei confronti dell’ altro coniuge per ottenere quanto da questi dovuto per il mantenimento del figlio maggiorenne con sé convivente ma che non sia in grado di procurarsi idonei mezzi di sostentamento.
Tribunale Bari sez. II, 14/09/2006, n.2289
Pignoramento stipendio: la natura dei crediti
Vanno restituiti al giudice “a quo” gli atti relativi alle q.l.c., in riferimento all’art. 3 cost., dell’art. 2 comma 1 n. 3) d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai n. 2) e 3); dell’art. 2 comma 2 del medesimo d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui – a differenza di quanto previsto dall’art. 545 comma 5 c.p.c. per i lavoratori dipendenti del settore privato – non prevede il simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; nonché, nel caso di eventuale accoglimento delle precedenti questioni, dell’art. 68 comma 2 dello stesso d.P.R. n. 180 del 1950 nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all’art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione.
Benché l’ordinanza di rimessione non prospetti profili nuovi né svolga argomenti diversi da quelli già considerati con l’ord. n. 359 del 2004, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità di identiche questioni sollevate dal medesimo giudice, si impone la restituzione degli atti al rimettente affinché valuti la rilevanza sul giudizio “a quo” dello “jus superveniens” costituito dall’art. 1 comma 137 l. 30 dicembre 2004 n. 311.
Corte Costituzionale, 10/03/2005, n.101
Pignoramento di un quinto dello stipendio
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 2 comma 1 n. 3) e comma 2, dell’art. 68 comma 2 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, censurati, in riferimento all’art. 3 cost., il primo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3), e nella parte in cui – a differenza di quanto previsto dall’art. 545 comma 5 c.p.c. per i lavoratori dipendenti del settore privato – non prevede il simultaneo concorso nei limiti della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un
pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; il secondo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all’art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione.
Premesso che la questione concernente l’art. 2 comma 1 n. 3) d.P.R. n. 180 del 1950 – formulata quale premessa a quella relativa al comma 2 – è del tutto inconsistente atteso che la norma, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale ha assunto il medesimo significato (se non anche formulazione) del comma 4 dell’art. 545 c.p.c., le altre questioni si risolvono nel chiedere una pronuncia volta a creare, manipolando più norme, un nuovo equilibrio (con una parificazione assoluta) rispetto a quello realizzato – in modo di certo non manifestamente irragionevole – dal legislatore con il prevedere un sistema che, a fronte di un trattamento più favorevole per il pubblico dipendente quanto al cumulo di pignoramenti, contempla un trattamento meno favorevole quanto al concorso di pignoramenti con precedenti
cessioni del credito.
Corte Costituzionale, 25/11/2004, n.359
Beni impignorabili o relativamente pignorabili
Anche in caso di concorrenza tra il pignoramento dello stipendio e la decurtazione di esso per versamento diretto dell’assegno di mantenimento in favore della moglie separata e del figlio minore alla stessa affidato, vige il principio del limite della pignorabilità dello stipendio predetto nella misura massima della metà ex art. 545 c.p.c., analogicamente applicabile a tale fattispecie dovendosi comunque riconoscere in capo al (debitore) produttore del reddito il minimo vitale.
Tribunale Pescara, 08/07/2003
Stipendio: limite massimo di pignorabilità
Le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause creditorie tra quelle considerate nell’art. 545, commi 3 e 4, c.p.c.: crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ogni altro credito; invece, nel caso di semplice concorso di crediti il pignoramento non può superare la misura di un quinto dello stipendio.
Pretura Modena, 29/10/1997
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