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La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria devono essere accompagnate dalla dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le necessarie conformità.

Il 30 maggio sarà ricordato come una data storica per l’edilizia: è entrato infatti in vigore il decreto-legge 69/2024 Salva Casa, con l’ufficiale ‘start‘ ai procedimenti di sanatoria delle parziali difformità edilizie, cioè tutti quei piccoli lavori tipo soppalchi, tramezzature interne, ampliamento di finestre, eccetera.

 

Parziali difformità: come si ottiene la sanatoria del Salva Casa

La sanatoria degli interventi in parziale difformità rispetto a permesso o SCIA non avverrà più quindi col principio della doppia conformità ex art.36 dpr 380/2001 (all’epoca della realizzazione e all’epoca della richiesta) ma sarà sufficiente la conformità dell’intervento alle norme urbanistiche al momento della domanda e a quelle edilizie al momento della realizzazione (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa).

In questo caso sarà possibile ottenere il permesso in sanatoria, che può essere
rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia (SUE)
, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il
termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al
secondo periodo.

In sede di esame delle richieste di permesso in
sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del
provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli
interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare
l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti
di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici
e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle
barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono
essere sanate ai sensi del presente articolo.

Per le segnalazioni
certificate di inizio attività (SCIA)
in sanatoria, lo
sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo
periodo le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge  241/1990,
che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

 

La dichiarazione del professionista

La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria devono essere accompagnate dalla dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le necessarie conformità.

Per quanto riguarda la conformità edilizia, la dichiarazione deve riferirsi alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento.

 

Epoca dell’intervento: se non è chiara, va attestata dal tecnico incaricato che se ne assume la responsabilità

L’epoca di realizzazione dell’intervento deve essere provata tramite la documentazione prevista dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo.

Nei casi in cui non sia possibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento con la documentazione indicata, il tecnico incaricato deve attestare la data di realizzazione con una propria dichiarazione, assumendosi la responsabilità.

In caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

 

La sanatoria paesaggistica

Il testo specifica poi che “Qualora gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente“.

 

Il pagamento della sanzione

Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di
inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo
di oblazione, di una somma
pari al doppio dell’aumento del valore
venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi,
in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica,
si applica anche una sanzione equivalente al maggiore importo tra
il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

 

Richiesta di sanatoria: silenzio assenso dopo 45 giorni

Il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente deve pronunciarsi con provvedimento motivato sulla richiesta di permesso in sanatoria entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende accolta (meccanismo del silenzio-assenso).

Per le SCIA si applica il termine previsto dall’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nei casi di interveti in zone tutelate, i termini indicati sono sospesi fino alla conclusione del procedimento di compatibilità paesaggistica.

Trascorsi questi termini, eventuali successive determinazioni dell’ufficio comunale competente sono inefficaci.

Il termine viene interrotto se l’ufficio segnala esigenze istruttorie motivate e puntuali entro i termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.

In caso di accertata mancanza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente applica le sanzioni previste.

 

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