Può capitare che dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi ci si accorga di aver sbagliato a indicare il sostituto di imposta. Magari perché era quello precedente ma nel frattempo si è cambiato datore di lavoro, magari poiché era quello che la precompilata suggeriva in automatico. Fatto sta che ci si rende conto di aver trasmesso un modello 730/2023 indicando un sostituto di imposta che non ci salderà mai il rimborso spettante perché non abbiamo più una busta paga con lui.
Ma può anche capitare che il contribuente non se ne accorga proprio e riceva, invece, una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui si afferma che c’è stato un diniego da parte del sostituto di imposta indicato. Ma il quali casi il sostituto d imposta può presentare un diniego? Come abbiamo spiegato in un precedente articolo, infatti, il datore di lavoro è sempre obbligato a pagare il rimborso in busta paga (tranne in rari casi).
In quali casi il sostituto di imposta può riutarsi di conguagliare il 730?
Il diniego da parte del sostituto di imposta non può essere arbitrario. Nella maggior parte dei casi, infatti, è obbligato ad anticipare il conguaglio nella busta paga dei dipendenti. In alcuni casi specifici, però, può presentare diniego a queste operazioni e sono:
- il caso in cui il contribuente che lo ha indicato come sostituto di imposta non ha mai avuto un rapporto di lavoro con lui e lo ha indicato per errore;
- nel caso che il rapporto di lavoro con il contribuente sia cessato prima della data di avvio della presentazione del 730.
In questi casi, quindi, il sostituto di imposta può presentare, entro 5 giorni dalla ricezione del 730, il rifiuto a prendere in carico le operazioni di conguaglio. E al contribuente arriverà una mail automatica che lo informa che il sostituto di imposta che ha indicato nella dichiarazione non provvederà a effettuare né rimborsi né trattenute.
Non serve rifare la dichiarazione dei redditi
Anche se il sostituto di imposta risulta essere errato, la dichiarazione dei redditi è regolarmente presentata. Si può procedere, a questo punto, in due modi: se il 730 risulta a debito e si deve versare tasse si possono effettuare i pagamenti con il modello F24.
Se, invece, dal 730 emerge un credito e si deve ricevere un rimborso è necessario presentare un 730 integrativo di tipo 2, ovvero quello che consente di cambiare il solo sostituto di imposta lasciando inalterata la dichiarazione dei redditi per tutto il resto.
La presentazione di questo 730 integrativo può avvenire anche in autonomia sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere inviato fino al 10 novembre 2023. Se non si ha un sostituto d’imposta nel 730 integrativo di tipo 2 si può barrare la casella che indica l’assenza di un sostituto di imposta, in questo modo l’Agenzia delle Entrate provvederà al rimborso direttamente sul codice Iban che si indicherà per ricevere l’accredito.
Dopo questa data l’unica alternativa per rimediare all’errore è presentare un modello Redditi Pf.
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