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Ispirandosi a Dracone, celebre giurista greco noto per la sua intransigenza, l’Agenzia delle Entrate interpreta con la massima severità la portata delle sanzioni previste in materia di violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria. Lo fa nella risoluzione n. 22/2022 riguardante l’art.  3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, secondo cui “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000”.

Il punto in discussione riguarda la corretta interpretazione del termine “comunicazione”, che si collega all’applicazione della relativa sanzione di 100 euro. Ci si chiede in particolare se tale termine si riferisce:

i) al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;

ii) al singolo file delle spese mediche inviato al Sistema tessera sanitaria;

iii) alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file;

iv) ad altro.

Nella risposta i tecnici del fisco si collegano a quanto previsto nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 175 del 2014, a commento dell’articolo 3, secondo cui  “al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 12 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. L’Agenzia, rifacendosi a un passaggio successivo contenuto sempre nella relazione illustrativa al D.lgs. 175/2014, laddove si esprime l’esigenza di una “risposta punitiva adeguata e congrua”, conclude nel senso che la sanzione vada applicata per ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato, perché “una diversa lettura non consentirebbe, infatti, di ottenere l’effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa”.

Secondo i tecnici del fisco, dunque, il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria deve essere riferito ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria. Non ha alcun rilievo il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), il numero oppure i soggetti cui i documenti si riferiscono. In altri termini, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Dovendosi applicare esclusivamente il cumulo materiale fino a un massimale di 50.000 euro, in caso di errore, la sanzione si presenta particolarmente onerosa: per esempio, a fronte di 300 comunicazioni errate la sanzione ammonta a 30.000 euro; se le comunicazioni errate sono 600 la sanzione complessiva si ferma a 50.000 euro.

È possibile evitare oppure alleviare il carico sanzionatorio avvalendosi delle seguenti norme:

  • ai sensi del comma 5-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 175/2014, la sanzione non si applica se la comunicazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza;
  • la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, se è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista;
  • ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”.

In quest’ultimo caso, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13 è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro. Riprendendo l’esempio precedente, la presentazione della comunicazione corretta nei 60 giorni comporta la riduzione della sanzione a un terzo fino a un massimo di 20.000 euro, ulteriormente riducibile a 1/9, per un importo pari a 3,7 euro per ogni documento per un totale di 1.110 euro (n. 300 x 3,7). Dopo i 60 giorni si applicano esclusivamente le riduzioni secondo le modalità del ravvedimento operoso, pari a 11,11 euro fino al 90mo giorno, a 12,50 euro fino a scadenza dell’anno e così via, sempre da calcolarsi per ogni documento di spesa.

Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, gli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l’erogazione dei servizi sanitari sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate.

Per l’anno 2022, i termini di scadenza (ex art. 7, comma 1, del DM 19 ottobre 2020), sono i seguenti:

  • 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
  • 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN

 

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