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Ti mancano anni di contributi per andare in pensione? Oltre al riscatto di laurea o del servizio militare si può sfruttare la cosiddetta “pace contributiva”, ossia la possibilità di recuperare fino a 5 anni di periodi di mancata contribuzione.

Nel 2024 e nel 2025 si potrà, rispettando precisi requisiti, fruire dell’istituto della cosiddetta pace contributiva, reintrodotto dall’ultima legge di bilancio e recepita dall’INPS con la circolare INPS 29 maggio 2024, n. 69, rivolto ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996. Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a cinque anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

La pace contributiva è stata introdotta la prima volta nel biennio 2019-2021 e ora nuovamente ma rispetto a quella passata, per la pace contributiva Inps 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Ciò significa che per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Sommario

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Cos’è la pace contributiva Inps

Cos’è la pace contributiva Inps

Come spiega l’Inps online, la pace contributiva offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori cinque anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021.

Chi rientra nella pace contributiva

La misura si rivolge a contribuenti iscritti a:

  • assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle sue forme sostitutive ed esclusive,
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani
  • Gestione Separata.

È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.

Come funziona

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge 213/2023 (legge di bilancio).

Possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.

Ai fini della scelta dei periodi va considerato che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo.

L’Inps precisa che qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio, accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.

Come aderire pace contributiva?

Per fruire della nuova misura è necessario presentare la domanda entro il 31 dicembre 2025, soltanto online tramite i seguenti canali:

  • portale web dell’INPS, tramite la pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, selezionando poi “Riscatti”;
  • Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo “AP135”.

Quanto si paga di contributi

Per quantificare l’onere di riscatto, questo viene determinato in base al metodo di calcolo “a percentuale”, previsto per il sistema contributivo e applicando le aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda, sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.

Come si paga? E’ previsto il pagamento in due modalità:

  • un’unica soluzione dell’intera cifra
  • rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.

La rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.



 

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