Il tema della “convivenza” abusi e irregolarità negli immobili e agevolazioni fiscali legate al Superbonus è stato ampiamente dibattuto negli anni. In linea di massima, il MEF ha difeso il diritto alla detrazione fiscale nonostante la presenza di irregolarità urbanistiche. Ciò non toglie che, nelle sedi opportune, il contribuente deve sanare l’abuso pagando le sanzioni amministrative previste.
Questo orientamento “soft” è stato messo in discussione da una recente sentenza del Tar Lazio: i giudici amministrativi hanno stabilito che, in presenza di abusi in condominio, il Comune può bloccare i lavori del Superbonus. Ecco i dettagli della decisione e le implicazioni future per chi sta eseguendo lavori agevolati.
Abusi edilizi in condominio e Superbonus, cambiano le regole
La sentenza del Tar n. 18386/2023 pone un nuovo orientamento interpretativo in tema di irregolarità urbanistiche, abusi e detrazioni fiscali del Superbonus. In quest’ultima sentenza i giudici hanno optato per una interpretazione della norme più orientata al rispetto delle norme urbanistiche e meno permissiva del passato.
Si possono ottenere le agevolazioni del Superbonus sugli edifici con abusi edilizi? A questa domanda la risposta diventa negativa. Il Comune in cui l’immobile è ubicato può bloccare la Cilas e, conseguentemente, impedire la prosecuzione degli interventi.
Oltre al principio sopra esposto, il Tar Lazio ha ritenuto coerente la decisione del Comune di vietare la prosecuzione dei lavori fino alla definizione della Scia. E questo perché gli interventi si possono eseguire solo su immobili privi di abusi e irregolarità.
Così i giudici amministrativi “la decisione di vietare la prosecuzione dei lavori sino alla definizione della Scia in sanatoria è coerente con il principio secondo cui gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono riguardare immobili non abusivi” e proseguono “per consentire la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico non si debba dare peso ai precedenti illeciti edilizi commessi sull’edificio”.
Il caso di specie
La decisione del Tar Lazio parte dall’analisi di una controversia che ha come protagonista un condominio che ha realizzato interventi di efficientamento energetico richiedendo le agevolazioni fiscali del Superbonus. Il condominio in questione aveva stipulato un contratto con un’impresa privata sia per la fase progettuale che esecutiva. L’impresa incaricata, come prevede la normativa, aveva prestato al Comune la Scia per sanare gli abusi edilizi presenti nel condominio, necessaria per iniziare i lavori.
Tuttavia il Comune ha dichiarato l’improcedibilità della Cilas e bloccato il proseguimento degli interventi di efficientamento e messa in sicurezza. Inoltre ha ordinato all’impresa costruttrice il “ripristino dello stato dei luoghi”.
Dopo il diniego, l’impresa ha presentato ricorso al Tar, il quale ha confermato le ragioni del Comune.
In quali casi il Comune può annullare la Cilas
La decisione del Tar Lazio conferma la possibilità per i Comuni di inibire gli effetti della Cila. I giudici amministrativi hanno specificato i poteri di vigilanza delle amministrazioni locali. Invece, per quanto riguarda la Scia, il Comune può esercitare anche un potere di controllo ex post.
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