La notifica della sentenza di primo grado effettuata alla parte personalmente, senza quindi che sia espressamente menzionato il procuratore come destinatario o anche solo come soggetto presso il quale è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine “breve” per impugnare.
Ciò vale anche se la notifica è eseguita in un luogo che è al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, perché non può surrogarsi l’omessa indicazione della notifica al difensore con la circostanza, di per sè neutra, che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata.
Questo, in sintesi, quanto ribadito dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 9 marzo 2023, n. 13426 (testo in calce), che si pone nella scia di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
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1. Il caso
A fondamento della pronuncia la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Asl Roma X, condannandola al risarcimento dei danni nei confronti di un soggetto.
Secondo la Corte, la notifica dell’appello da parte della Asl sarebbe infatti avvenuta tardivamente, oltre il termine c.d. “breve” di 30 giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado.
Di qui il ricorso per cassazione proposto dall’azienda sanitaria, censurando l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere valida, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, la notifica della sentenza presso la parte personalmente (cioè il direttore generale della Asl Roma X), anziché presso il procuratore costituito.
Un errore cui aveva fatto seguito l’omesso rilievo che l’appello sarebbe stato invece tempestivamente notificato alla controparte entro il termine c.d. “lungo”, in questo caso pari ad un anno, dato che il giudizio di primo grado era stato instaurato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 69/2009.
2. La giurisprudenza di legittimità sul punto
Per la Corte di Cassazione il motivo d’impugnazione è fondato.
I giudici osservano come al caso di specie si applica il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la notificazione della sentenza eseguita alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, è inidonea a far decorrere il termine “breve” per impugnare, sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo ovviamente si tratti di parte non costituita in giudizio (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. 6, ord. n. 455 del 10.01.2022, Rv. 663803 – 01; Cass. Sez. 1, ord. n. 6478 del 06.03.2020, RV. 657085 – 01).
3. La ratio della notifica presso il procuratore
La Corte sottolinea soprattutto come è proprio l’esigenza di garantire il diritto di difesa della parte destinataria della notifica, ad imporre che questa sia effettuata al procuratore, o anche alla parte ma comunque presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata.
Ciò in ragione degli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine “breve” e della competenza tecnica del difensore nel valutare la condotta processuale più conveniente da porre in essere.
4. La notifica alla parte personalmente non fa decorrere il termine breve
La notifica alla parte, senza espressa menzione del procuratore come destinatario – concludono i giudici – non è quindi idonea a far decorrere il termine “breve” per impugnare, neppure se eseguita in un luogo che è al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio.
L’omessa notifica al difensore non può infatti surrogarsi con l’indicazione del suo nominativo nell’epigrafe della sentenza notificata, trattandosi di circostanza che ha di per sé carattere neutro.
5. Conclusioni
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata notificata alla parte personalmente e non al procuratore costituito in giudizio, come comprovato dalla relazione di notificazione.
Si tratta quindi – conclude la Corte – di una notifica nulla, come tale inefficace a far decorrere il termine “breve” per impugnare. L’appello, dunque, risulta tempestivamente proposto, nel rispetto del c.d. termine “lungo”, pari in questo caso ad un anno.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso è stato quindi accolto, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per una nuova decisione nel merito.
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