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Il piano di ammortamento “alla francese”, di regola applicato ai finanziamenti con rimborso rateale (ad es., i mutui), prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo). Con il progredire dell’ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. 

libro anatocismo e usuraIl tema dell’anatocismo e del rapporto con l’ammortamento alle francese è ampiamente analizzato dall’avv. Fabio Fiorucci nel volume Anatocismo, Usura e TAEG/ISC nei Mutui Bancari, edito da AltalexEditore.

Di seguito pubblichiamo un estratto integrale del volume

Come già ricordato (Cap. I, § 3), il piano di ammortamento “alla francese”, di regola applicato ai finanziamenti con rimborso rateale (ad es., i mutui), prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo). Con il progredire dell’ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà più grande la quota capitale[120]

Il tipo di ammortamento applicato al mutuo, anche se testualmente non specificato dal contratto come piano di rimborso alla francese, è ritenuto validamente pattuito se desumibile dal comportamento posteriore delle parti alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.), rilevando al riguardo anche l’assenza di contestazioni sul modello prescelto nel corso dell’esecuzione del contratto (ovvero nell’eventuale successivo giudizio)[121]. Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizza- zione composta degli interessi, le Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di Banca d’Italia (ratione temporis vigenti) hanno previsto che tale circostanza debba essere esplicitata nel Foglio informativo[122]

Secondo talune impostazioni di parte (minoritaria) della giurisprudenza di merito[123], in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto  “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l’interesse applicato al mutuatario non è l’interesse semplice, ma l’interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato nel contratto; tale divergenza, per un verso, importa violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determina la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento va ricostruito con applicazione dell’interesse legale. 

Il predetto indirizzo – anatocismo nella determinazione della quota interesse della rata del mutuo ad ammortamento francese – risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito[124], che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall’Arbitro Bancario Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario – con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento”[125] – è in grado di valutare l’ammontare degli interessi da pagare[126]

In particolare, è evidenziato dalla giurisprudenza che il metodo di ammortamento c.d. alla francese – in cui, come noto, la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce – non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). In altri termini, l’interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi[127]

Stando così le cose, è evidente che siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi maturati), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate: insomma, l’anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale calcolare l’interesse composto[128]

È anzi stato osservato che, considerato che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche una quota del debito in linea capitale – quota tempo per tempo crescente con il progredire del rimborso -, ne deriva che il pagamento a scadenza del periodo x riduce il capitale che fruttifica nel periodo successivo x+1, ossia si verifica un fenomeno opposto rispetto alla capitalizzazione. In definitiva, nei prestiti con rimborso graduale del capitale si registra un fenomeno di segno inverso rispetto a quanto si verifica in regime di capitalizzazione: qualora sia prevista la capitalizzazione, il capitale che fruttifica non solo rimane uguale a se stesso, ma si arricchisse progressivamente degli interessi maturati nel precedente periodo, producendo interessi sempre maggiori; al contrario, nei mutui con rimborso graduale del prestito, ciascuna rata paga, oltre agli interessi del periodo, anche una quota del debito in linea capitale, con conseguente riduzione del capitale che fruttifica nel periodo successivo[129]. Secondo un diverso angolo di visuale, è rilevato che nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che rispondono alla regola dell’interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d’interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale[130]

Ricapitolando, secondo la giurisprudenza dominante: 1. il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese, pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all’italiana, utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo; 2. deve escludersi che nell’ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l’applicazione di interessi anatocistici, in quanto tale fenomeno può sussistere e si avrebbe “interesse composto” soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale; 3. gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo; 4. alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In linea con le conclusioni che precedono, in qualche circostanza è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., poiché fondato sull’asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici in ragione dell’ammortamento c.d. alla francese applicato al rapporto di mutuo e sulla connessa nullità del contratto per indetermina- tezza dell’oggetto, in quanto entrambi i motivi sono stati valutati dal collegio giudicante «privi di ragionevoli probabilità di accoglimento»[131]. Si segnala, infine, l’orientamento espresso da alcuni giudici di merito secondo cui, non essendo appunto concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse “scaduto” sul quale calcolare l’interesse composto, sostenere in giudizio un effetto anatocistico automatico dell’ammortamento francese integra gli estremi della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.[132]

Di recente, è stato evidenziato che l’intermediario, nel predisporre il contratto di mutuo, di regola indica il tasso nominale, la data di inizio e scadenza del finanziamento, l’importo e periodicità delle rate, e allega il piano di ammortamento, senza alcuna ulteriore precisazione, dando per scontato il regime finanziario composto e il computo degli interessi sul capitale residuo, anziché sulla quota capitale in scadenza. In sostanza, è censurato che nel contratto di finanziamento a rimborso graduale frequentemente, al di là del nomen che individua la tipologia di rata, non risulta alcuna univoca indicazione sui due aspetti che qualificano l’ammortamento impiegato: il regime finanziario composto e il calcolo degli interessi riferito, non al capitale scaduto, ma a tutto il capitale residuo al momento del pagamento[133]. Fermo restando che una informativa ex ante chiara e corretta è sempre auspicabile e opportuna, dall’esame della disciplina Bankitalia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (aggiornamento settembre 2017) non emerge alcun espresso riferimento alla necessità di indicare in contratto o nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (c.d. PIES, di ispirazione comunitaria) il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi abitualmente adottato nella prassi negoziale; la circostanza pare attestare che tali informazioni non sono riconducibili tra gli «elementi essenziali del rapporto contrattuale» (così Bankitalia) che devono essere resi noti ex lege al cliente.

Invero, anche lo schema negoziale di “Contratto di finanziamento fondiario” e “Capitolato di patti e condizioni generali” condiviso da Associazione Bancaria Italiana, Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei consumatori nel 2001[134] non prevede l’indicazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi (tale schema di contratto, come noto, è stato a suo tempo elaborato tenendo conto dei principi normativi in materia di tutela del consumatore e nello spirito di un equilibrio più generale nel rapporto banca-cliente). La suggestiva e innovativa impostazione del problema dell’anatocismo nei mutui sopra prospettata deve essere altresì armonizzata con la circostanza che: i contratti di mutuo sono di regola stipulati per atto pubblico; nei mutui a tasso fisso è possibile avere una dettagliata rappresentazione ex ante (piano di ammortamento) dei costi del finanziamento, evenienza che esclude la configurabilità di “effetti sorpresa” in fase di rimborso del mutuo (il TAEG/ISC indicato in contratto pare anch’esso escludere un consenso non adeguatamente informato da parte del mutuatario sugli oneri connessi alle modalità di ammortamento del mutuo); appare necessario fornire la compiuta dimostrazione (e allegazione in giudizio) dell’esistenza di effettive modalità di calcolo, nell’ammortamento francese, alternative alla capitalizzazione composta e al computo degli interessi calcolato sul debito residuo. Merita, altresì, di essere verificato se, a fronte di una siffatta alternatività[135], non possa essersi consolidato, nella prassi, un uso negoziale tra le parti (art. 1340 c.c.).

Nelle (numerose) decisioni che escludono che l’ammortamento francese possa giuridicamente configurare l’applicazione di interessi anatocistici – a diverse conclusioni giungono alcuni matematici finanziari, adottando criteri che non sembrano immediatamente riconducibili e sovrapponibili alle previsioni dell’art. 1283 c.c., vedi infra § 12.2. – è anche abitualmente affermato che l’assenza di qualsivoglia capitalizzazione (palese o occulta) nel piano di ammortamento francese esclude che possa verificarsi alcuna discordanza (indeterminatezza tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (TAN) e quello effettivo (salvo il caso, evidentemente del tutto eccezionale, in cui nello svolgersi del rapporto il contegno della banca diverga da quanto pattuito)[136]. Come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate hanno spesso una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto. La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è tanto più significativa quanto è maggiore il numero delle rate e più alto il tasso di interesse; pagare prima è un costo per il cliente e un vantaggio per la banca: il TAE aumenta. 

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Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso. Al riguardo, la giurisprudenza ha rimarcato la distinzione tra il concetto “giuridico” di tasso d’interesse ed il concetto “economico” di costo materiale dell’operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori, ivi compresa la periodicità delle rate)[137]. Insomma, la differenza tra TAN e TAE è la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui, l’interesse annuale generalmente non viene pagato in un’unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infrannuale in scadenza; e appunto la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto, ma (lievemente) maggiore. Problemi di indeterminatezza del tasso di interesse pattuito sono altresì abitualmente esclusi dalla giurisprudenza sul presupposto che «una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali»[138].

Come sopra accennato, secondo alcuni matematici finanziari nel piano di ammortamento francese il fenomeno anatocistico è fisiologico (in forza di una dipendenza funzionale tra quota interessi della rata in ammortamento e quote interessi già pagate). Senza alcuna pretesa di esaustività – ed eliminando qualunque riferimento alle necessarie argomentazioni matematiche (che evidentemente esulano dalla presente trattazione) – si riportano di seguito alcune conclusioni cui sono giunti taluni matematici finanziari che si sono interessati dei rapporti tra ammortamento francese e anatocismo[139]: «poiché la rata dell’ammortamento ‘francese’ è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta, ciò comporta, necessariamente, il calcolo di interessi su interessi» (G. Olivieri e P. Fersini); «l’aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito, …, coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta» (G. Olivieri e P. Fersini); «il debito residuo [del mutuo ad ammortamento francese] è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta» (G. Olivieri e P. Fersini); «nella realtà operativa, nella (quasi) totalità dei mutui ‘alla francese’ vengono utilizzati algoritmi di calcolo basati sulle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta e ciò comporta, escludendo i casi banali di un mutuo uniperiodale o di un tasso di interesse nullo, la presenza di anatocismo» (A. Annibali); «nessuna sentenza evidenzia che ogni debito residuo si ottiene dal precedente, sottraendo la rata e aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi» (A. Annibali); «detto che per la matematica finanziaria la rata, la quota capitale e la quota interessi, componenti il piano di ammortamento del mutuo, sono interconnesse tra loro e il tasso applicato è determinato dal numero e dall’entità delle rate, è da sempre noto che l’imputazione dei pagamenti fatta prima agli interessi produce un effetto anatocistico perché in generale contraria alla legge dell’interesse semplice che prevede o una unica capitalizzazione degli interessi al termine del periodo del finanziamento o che gli interessi non producano altri interessi. (…) Da ciò deriva che più frequenti saranno i pagamenti, più frequenti saranno le capitalizzazioni degli interessi, con conseguente anatocismo ed incremento degli stessi» (G. Colangelo); «in matematica, nel regime composto l’interesse si somma al capitale (si capitalizza) ad ogni valore di t producendo l’interesse sull’interesse nel successivo periodo (anatocismo), sicché questi, ancorché semplici nell’intervallo temporale tra due scadenze successive, si incrementano in modo esponenziale (progressione geometrica) » (G. Colangelo); «da un punto di vista matematico è indubbia la dipendenza funzionale tra interessi correnti e interessi già pagati giusto i quali, l’interesse della rata corrente non potrebbe essere calcolato, secondo una formulazione c.d. alla francese. Dunque, si può certamente affermare (…) che in un piano di ammortamento alla francese a rata e durata costante, la quota interessi della rata in ammortamento è determinata sommando al capitale dato a mutuo gli interessi via via maturati e già pagati (…) limitando tale importo mediante un fattore proporzionale all’importo della rata» (F. Rundo); «[il] debito residuo è composto attraverso una quota parte di interesse già pagato (…), dunque, la quota interessi prodotta per ciascuna rata, anche se calcolata sul solo debito residuo, sarà più alta del dovuto (secondo il tasso di interessi pattuito in regime semplice) per via di un debito residuo illecitamente incrementato» (F. Rundo). 

Resta da chiedersi se il fenomeno anatocistico riveniente dall’applicazione delle formule matematiche prospettate dai matematici finanziari sia riconducibile nel vincolante perimetro di operatività dell’art. 1283 c.c.: interessi su interessi scaduti. La previsione codicistica non pare idonea a disciplinare le espressioni della matematica finanziaria[140].

Secondo la giurisprudenza pressoché totalitaria, il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. ‘alla francese’ utilizza una formula che non ha alcun effetto anatocistico nella determinazione della quota di interessi (della rata del mutuo), calcolata tempo per tempo sul solo capitale residuo; deve escludersi che nell’ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l’applicazione di interessi anatocistici, in quanto tale fenomeno può sussistere e si avrebbe “interesse composto” soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale (ai rapporti tra anatocismo e ammortamento francese sono dedicati alcuni studi di matematica finanziaria, che ravvisano un fenomeno anatocistico nel calcolo della quota di interessi della rata del mutuo). Nei mutui, l’anatocismo riguarda invece gli interessi moratori, ossia gli interessi previsti in caso di ritardo nel pagamento di ciascuna rata. Configurano una condotta anatocistica quella parte degli interessi moratori che sono calcolati sulla quota interessi (corrispettivi) contenuta nella rata insoluta. In tale ultima ipotesi, il computo degli interessi di mora sugli interessi scaduti e non pagati è legittimo solo in presenza di esplicite previsioni normative.  




Anatocismo, Usura e TAEG/ISC nei Mutui Bancari








(Altalex, 5 aprile 2019)

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[120] Il piano di ammortamento alla francese prevede un maggior ammontare dell’obbligazione di interessi, rispetto a piani di ammortamento all’italiana; ciò in ragione dalla diversa costruzione delle rate: nell’ammortamento all’italiana, la quota capitale delle rate resta costante per tutta la durata dell’ammortamento, sicché le rate iniziali dell’ammortamento all’italiana contengono una quota capitale maggiore rispetto alle rate iniziali dell’ammortamento alla francese, il che si traduce in una maggiore onerosità per interessi del finanziamento con ammortamento alla francese perché nel finanziamento gli interessi corrispettivi vengono calcolati applicando il relativo tasso sul debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata e quindi, se il debito capitale residuo è mediamente maggiore, come appunto nell’ammortamento alla francese, anche gli importi per interessi saranno maggiori. In sostanza, la circostanza che di fatto, si paghino interessi leggermente superiori nell’ammortamento alla francese, trova ragione, non già in un conteggio anatocistico celato in quest’ultimo, bensì nel fatto che nell’ammortamento all’italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore; ne consegue che, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell’ammortamento alla francese, l’interesse conteggiato nell’ammortamento alla francese sarà inevitabilmente maggiore (ABF Napoli n. 4115/2014, in www.arbitrobancariofinanziario.it; Tribunale Milano 30.10.2013 e 16.7.2015; Trib. Lanciano 17.10.2017; Trib. Modena 17.4.2018, in www.ilcaso.it, www.dirittobancario.it e www.expartecreditoris.it).

[121] Trib. Modena 19.4.2018, in www.expartecreditoris.it.

[122] Il prototipo di Foglio informativo del mutuo offerto ai consumatori (modulo 4B) allegato alle Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di Banca d’Italia (vigente fino al 31 ottobre 2016) prevedeva nella nota 5 l’indicazione che “Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”.

[123] Trib. Bari, sez. Rutigliano, 29.10.2008, n. 113, in Giurisprudenza di merito, 2009, 1, p. 82: «Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano di ammortamento viene applicato, in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. “ammortamento alla francese”, ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, secondo la quale l’interesse applicato è quello composto e non quello semplice (previsto dal nostro codice civile all’art. 821, comma 3). Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto»; Trib. Larino 03.05.2012, in www.almaiura.it; Trib. Ferrara 05.12.2013, in www.ilcaso.it: il sistema di ammortamento cd. alla francese può comportare profili di illegittimità qualora consista nell’applicazione illegittima di interessi anatocistici; Trib. Isernia 28.07.2014, in www.ilcaso.it., che, ritenuto illegittimo, rispetto alle previsioni letterali del contratto, il sistema di ammortamento francese concretamente applicato al contratto di mutuo, ha applicato, per l’effetto di tale illegittimità, il tasso di interesse legale; Trib. Napoli 13.2.2018, in www.ilcaso.it: «Il CTU ha poi dimostrato nella sua relazione che, nel piano di ammortamento del mutuo per cui è causa, “ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, quindi, come evidenziato nella tabella, gli stessi interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi proprio perché sono stati capitalizzati”»; Trib. Lucca (GOT) 10.05.2018, in www.ilcaso.it: in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto ‘francese’ mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l’interesse applicato al mutuatario è un interesse anatocistico (con conseguente difformità interessi pattuiti e pagati); Trib. Ferrara 20.04.2018, in www.ilcaso.it: la capitalizzazione composta è insita nel piano di ammortamento alla francese.

[124] Cfr. (periodo 2014-2018) Trib. Modena 11.11.2014, in www.ilcaso.it; Trib. Torino 17.09.2014, in www.dirittobancario.it; Trib. Lecce 18.08.2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Siena 17.07.2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Foggia 22.05.2014, inedita; Trib. Milano 05.05.2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Pescara 10.04.2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Mantova 11.03.2014, in www.ilcaso.it; Trib. Venezia 27.11.2014, in www.ilcaso.it; Trib. Treviso 12.01.2015, in www.ilcaso.it; Trib. Lecce 14.12.2015; Trib. Padova 16.01.2016, 9.03.2016, 29.05.2016; Trib. Milano 08.03.2016 e 28.04.2016; Trib. Milano 25.20.2016, 08.3.2016 e 28.04.2016; Trib. Bergamo 25.02.2016 e 25.07.2017; Trib. Bologna 24.02.2016; Trib. Napoli 20.06.2016; Trib. Lecce 20.07.2016; Trib. Verona 24.11.2016; Trib. Roma 20.4.2015, 16.6.2016, 23.11.2016, 1.02.2017; Trib. Palermo 31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib. Asti 07.03.2017; Trib. Savona 02.05.2017: di per sé, il metodo di ammortamento alla francese non è sinonimo di anatocismo; Trib. Brescia 13.06.2017; Trib. Avellino 31.07.2017; Trib. Milano 28.07.2017 e 9.11.2017; Trib. Bergamo 08.09.2017; Trib. Sulmona 20.70.2017; Trib. Lecce 14.06.2017; Trib. Velletri 07.11.2017; Trib. Monza 29.03.201; Trib. Civitavecchia 28.06.2017; Trib. Brescia 27.09.2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.03.2017; Trib. Velletri 08.11.2017; Trib. Modena 29.09.2017; Trib. Brescia 13.06.2017; Trib. Pavia 31.10.2017; Trib. Sondrio 02.11.2017; Trib. Pescara 18.10.2017; Trib. Milano 26.10.2017; App. Milano 17.04.2018; Trib. Chieti 09.01.2018; Trib. Monza 27.03.2018; Trib. Modena 13.03.2018; Trib. Lucca 24.04.2018; App. Bologna 13.04.2018: l’ammortamento cd. “alla francese” non incorre nella violazione del disposto dell’art.1283 c.c., o interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti; Trib. Napoli Nord 26.04.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.05.2018; Trib. Catania 11.07.2018: l’ammortamento francese non configura anatocismo; peraltro, l’imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell’ammortamento “alla francese” la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell’art. 1194 c.c., tutte in www.ilcaso.it, www.expartecreditoris, www.dirittobancario.it, Pluris Banca Dati.

[125] La disciplina di Trasparenza bancaria di Bankitalia esplicita che l’allegazione del piano di ammortamento è prevista quando il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito (v. Prospetto informativo europeo standardizzato, c.d. PIES).

[126] ABF 03.06.2013, n. 3208, in www.arbitrobancariofinanziario.it nonché ABF n. 424/2013, n. 429/2013, n. 3853/2014, n. 6703/2014, n. 1946/2016, n. 2491/2017, in www.arbitrobancariofinanziario.it.

[127] Rutigliano e Faccincani, Brevi note per riconoscere, “si spera definitivamente”,l’assenza di anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento “alla francese”, in Banche e banchieri, 2017, p. 333.

[128] Trib. Verona 24.03.2015, 27.4.2016 e 7.7.2016, in www.ilcaso.it e www.expartecreditoris.it.

[129] Trib. Torino 17.09.2014, in www.dirittobancario.it; Trib. Verona 24.3.2015, Trib. Avellino 31.7.2017 e Trib. Bologna 29.9.2017, in www.ilcaso.it e www.expartecreditoris.it.

[130] Trib. Milano 26.10.2017, in www.dirittobancario.it; App. Bologna 13.4.2018, in www.expartecreditoris.it; Trib. Napoli Nord 26.4.2018, in www.expartecreditoris.it: se è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell’ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

[131] App. Bologna 13.5.2018, in www.expartecreditoris.it.

[132] Trib. Verona 24.3.2015, www.expartecreditoris.it; Trib. Salerno 30.1.2015, www.expartecreditoris.it; Trib. Brescia 13.6.2017 e 27.9.2017, www.expartecreditoris.it; Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017, www.expartecreditoris.it; Trib. Torino

2.3.2018, in www.expartecreditoris.it: è fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. l’aver sostenuto in giudizio tesi contraddittorie, controproducenti, che ignorano arbitrariamente chiari dati normativi riguardo al diritto della banca a pretendere interessi moratori sulla rata scaduta.

[133] Marcelli e Pastore, L’ammortamento alla francese. Matematica e diritto: quando la scienza vien piegata a negar se stessa, 18.10.2018, in www.assoctu.it. Alla base del ragionamento è posto il rilievo che l’ammortamento alla francese può essere costruito seguendo due distinte regole: regime finanziario semplice o composto. La rata calcolata in regime finanziario composto risulta maggiore di quella calcolata in regime finanziario semplice. Gli interessi ricompresi in ciascuna rata del piano di ammortamento possono essere calcolati sul debito in scadenza (quota capitale della rata) oppure su tutto il debito residuo.

[134] Circolari ABI, serie Legale n. 37 – 2 novembre 2001 – Contratti bancari (Pos. 1195-II) – Tavolo di lavoro con le Associazioni dei consumatori e Protocolli di intesa. Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente. Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico e Capitolato di patti e condizioni generali, in www.abi.it. La Banca d’Italia, con il provvedimento n. 150/A del 30 maggio 2001, ha ritenuto gli schemi negoziali in oggetto compatibili con la normativa Antitrust.

[135] Ove dimostrata l’esistenza di modalità di computo degli interessi alternative a quelle diffuse nella prassi – ossia capitalizzazione composta e computo degli interessi calcolato sul debito residuo (ammortamento francese) – si potrebbe forse configurare una violazione della normativa Antitrust: tutela della concorrenza e dei consumatori.

[136] Ex multis Trib. Roma 16.6.2016, in www.expartecreditoris.it; Trib. Palermo 31.1.2017, in www.iusletter.com: è infondata l’eccezione di difformità tra il tasso di ammortamento del finanziamento convenzionalmente pattuito e quello effettivamente applicato in violazione dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 1284 c.c.; Trib. Pisa 21.4.2017, in www.adusbefpuglia.it: la circostanza che il piano di ammortamento alla francese non genera alcun fenomeno anatocistico esclude anche alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo. Contra Trib. Isernia 28.7.2014, in www.adusbef.veneto.it: se il tasso di interesse è il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto, perché con un piano di ammortamento alla francese, il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare. Che si tratti di anatocismo o meno, ritiene questo giudice di non poter avere a disposizione gli elementi per poterlo dire. Ma di certo è possibile affermare che si è ingenerata una indeterminatezza e una incertezza circa uno degli elementi dell’accordo: se il contratto nella sua parte letterale richiama l’applicazione di un tasso, che poi sviluppato (rectius, applicato) nel piano di ammortamento si estrinseca in misura diversa, si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario. Sussistendo dunque quella che possiamo definire incertezza o indeterminatezza del tasso sussiste una violazione dell’art. 1284 c.c., nonché dell’art. 117 TUB, commi 4 e 6, e di conseguenza, occorre procedere, mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole, ad applicazione del tasso di interesse legalmente determinato, per effetto del combinato disposto ex artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.

[137] Trib. Modena 11.11.2014: nell’ipotesi in cui un contratto di mutuo a tasso varia bile preveda la restituzione dell’importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese”, non sussiste indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare, sicché non deve procedersi al ricalcolo del credito con applicazione del tasso legale ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c.; Trib. Milano 8.3.2016 e 28.4.2016; Trib. Varese 29.11.2016; Trib. Milano 28.6.2017 e 6.6.2018: una difformità tra il tasso espresso su base annua (TAN) e il tasso effettivamente praticato dipende dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all’anno. Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e tuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso d’interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo), tenuto conto che l’indicazione relativa al tasso e alla cadenza infrannuale delle rate appare in contratto; Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017: occorre osservare come la tesi di parte attrice si fondi in realtà sull’erronea confusione tra il concetto “giuridico” di tasso d’interesse (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il concetto “economico” di costo materiale dell’operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti – ivi compresa la periodicità delle rate – e che viene espresso dal ben noto concetto di TAEG/ISC); Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017; Trib. Milano 29.9.2017: una difformità tra TAN e TAE dipende dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all’anno (a vantaggio della banca); ciò non implica l’applicazione di un tasso di interesse anatocistico o comunque difforme dal TAN, tutte in www.ilcaso.it, www.dirittobancario.it e www.expartecreditoris.it.

[138] Trib. Benevento 19.11.2012, in www.expartecreditoris.it; Trib. Monza 19.6.2017, in www.expartecreditoris.it: nei mutui in cui siano espressamente indicati e accettati mediante sottoscrizione l’importo mutuato, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti, il tasso e il piano di ammortamento, l’applicazione dell’interesse non può condurre ad una pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1284 c.c.; Trib. Roma 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017, 5.4.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017; Trib. Pisa 21.4.2017, tutte in www.ilcaso.it, www.dirittobancario.it e www.expartecreditoris.it; Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017, in www.expartecreditoris.it: laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell’unica rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d’interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z); in altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo; Trib. Lanciano 17.10.2017, in www.expartecreditoris.it: la lamentata discordanza tra TAN e TAE è inclusa nel TAEG/ISC; App. Bologna 13.5.2018, in www.expartecreditoris.it: è escluso che l’adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese possa comportare, di per sé, un’assoluta incertezza sull’entità del tasso ultra-legale stabilito nel contratto, in violazione dell’art. 1284 c.c.; tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare in modo certo e univoco l’entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza; Trib. Napoli Nord 26.4.2018, in www.expartecreditoris.it: non derivando dal metodo di ammortamento alla francese alcuna difformità tra tasso pattuito e tasso effettivo, è escluso che vi sia violazione dell’art. 1284 c.c.; Trib. Modena 19.4.2018, in www.expartecreditoris.it; Trib. Torino 13.6.2018, in www.dirittobancario.it.

[139] Fersini e Olivieri, Sull’anatocismo nell’ammortamento francese, in Banche e Banchieri, 2015, p. 134; Annibali, Ammortamento di mutui “alla francese” nel regime finanziario della capitalizzazione semplice, 22.9.2017, in www.assoctu.it; Colangelo, Il lungo addio, in Foro Italiano, 2016, I, c. 1101; Id., Interesse semplice, interesse composto e ammortamento francese, in Foro Italiano, 2015, V, c. 469; Rundo, Ammortamento c.d. “alla francese” ed il presunto effetto anatocistico: analisi matematica dell’algoritmo e commenti alla giurisprudenza di merito, 2016, in www.altalex.it.

[140] Come già sopra riferito, secondo la giurisprudenza (Trib. Milano 26.10.2017, in www.dirittobancario.it; App. Bologna 13.4.2018 in www.expartecreditoris.it; Trib Napoli Nord 26.4.2018, in www.expartecreditoris.it), nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che rispondono alla regola dell’interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d’interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale. 


 

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