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La moratoria nelle procedure di sovraindebitamento[1] rappresenta un meccanismo che permette al debitore di ottenere una sospensione temporanea del pagamento dei debiti. Questo strumento è previsto dall’art. 8 della Legge n. 3/2012 (ante 15.07.2022) e mira a concedere un periodo di respiro al debitore, affinché possa ricomporre la propria situazione finanziaria.

Il nuovo codice della crisi d’impresa ha introdotto modifiche significative riguardanti le procedure di composizione delle crisi, comprese quelle da sovraindebitamento[2]; difatti non è più presente invece la moratoria sino ad un anno per il pagamento dei crediti privilegiati dettato dall’art. 8 l. n. 3/12 e già ritenuta derogabile dalla Cassazione che ha ritenuto una dilazione superiore possibile con il consenso del creditore[3]. Il concetto di moratoria, rimane essenziale all’interno delle nuove disposizioni, facilitando le trattative e le procedure di composizione tra il debitore e i creditori.[4]

È importante notare che la moratoria è uno strumento a disposizione dei debitori, ma la sua concessione e durata dipendono da vari fattori, come la gravità del sovraindebitamento e la capacità del debitore di presentare un piano credibile per la sua risoluzione.

Per avere un quadro completo e dettagliato sulla moratoria nel contesto del nuovo codice della crisi d’impresa, sarebbe utile approfondire ulteriormente le fonti citate, in particolare il decreto del 21 marzo 2023[5].

L’implementazione del Codice della Crisi ha portato, dunque, a un cambiamento significativo nello scenario normativo delle procedure di sovraindebitamento. Mentre il precedente art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012 prevedeva una moratoria per i creditori privilegiati, il nuovo codice non ha riproposto questa disposizione specificamente per le procedure di sovraindebitamento.

Tuttavia, nel caso del concordato minore, esiste ancora una disposizione sulla moratoria tramite il richiamo dell’art. 74[6], comma finale, CCII. Questo permette di collegare tale procedura al riformato art. 86[7] CCII, che esplicitamente ammette la moratoria senza limiti di durata, ad eccezione dei crediti di lavoro che devono essere pagati entro sei mesi dall’omologazione del concordato.

L’art. 86 CCII, applicabile anche al concordato minore, introduce diverse modifiche, come l’eliminazione del periodo di due anni per la moratoria e del criterio di attualizzazione dei crediti dilazionati per il calcolo dei diritti di voto. Inoltre, viene introdotta una moratoria speciale per i crediti di lavoro fino a sei mesi dall’omologazione. Queste disposizioni sono soggette alle regole stabilite nell’art. 109, che regola i quorum di maggioranza per l’approvazione del concordato preventivo in continuità.

Pertanto, è possibile prevedere una moratoria senza limiti di durata per i creditori con privilegio, pegno o ipoteca, eccetto per i crediti di lavoro che devono essere pagati entro trenta giorni. Queste regole si applicano anche al concordato minore in continuità, regolato dall’articolo 74, comma finale, CCII, tramite il richiamo delle disposizioni del concordato preventivo.

Tuttavia, l’art. 86 CCII[8] si applica esplicitamente al concordato in continuità e non al concordato liquidatorio, sollevando il problema dell’ammissibilità di una proposta di dilazione per i creditori con privilegio, pegno o ipoteca nei concordati liquidatori, inclusi i concordati minori consentiti dall’art. 74, comma 2, CCII[9].

La giurisprudenza, a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione del 2014, ha riconosciuto il diritto di voto per i creditori con privilegio dilazionato, equiparandoli ai creditori non integralmente soddisfatti. Questo ha aperto la possibilità di dilazione anche nei concordati liquidatori, senza però stabilire un principio generale per ammettere la moratoria dei crediti con prelazione in questa tipologia di concordato.

La moratoria nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, sebbene sia possibile far riferimento all’art. 86 CCII per la procedura concordataria generale, non trova supporto nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. Nel Codice della Crisi, non vi è disposizione specifica sulla moratoria dei creditori privilegiati, né un rinvio analogo all’articolo 86 CCII, come avviene per l’art. 74, comma 2, CCII, a parte la previsione speciale per il pagamento prioritario dei mutui ipotecari garantiti dalla residenza principale del debitore.

Sebbene l’art. 67, comma 5, CCII, come anche nella procedura concordataria generale, permetta la riduzione del credito con privilegio, pegno o ipoteca fino al valore dei beni, come attestata dall’OCC, tale disposizione si limita a riflettere il principio generale nel diritto delle procedure concorsuali, secondo cui i creditori privilegiati possono essere pagati solo fino al valore presunto degli assets garantiti, mentre il residuo viene classificato come credito chirografario.

In altre parole, secondo alcuni, la norma non afferma la possibilità di una moratoria dei crediti, anche se ridotti in base al valore degli assets. Al contrario, si applica il principio generale del pagamento immediato del credito con privilegio. A parere della tradizionale dottrina, i debiti devono essere pagati in conformità con le previsioni del piano concordatario, se rientrano nei settori coperti dalla proposta, oppure immediatamente se i crediti non sono influenzati dall’accesso alla procedura concordataria, come appunto i crediti privilegiati. Inoltre, allora il divieto di voto dei creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari era giustificato dal fatto che una proposta concordataria che non prevedesse il pagamento completo e immediato di tali creditori non era concepibile. Allo stesso tempo, la vecchia formulazione dell’articolo 160 della legge fallimentare e dell’articolo 124 della legge fallimentare, richiedeva come condizione di ammissibilità solo la parziale soddisfazione dei creditori chirografari, sulla base del presupposto che i creditori con diritto di prelazione dovessero essere soddisfatti integralmente e immediatamente.

Gli argomenti per sostenere il principio dell’obbligo di pagamento immediato dei crediti con diritto di prelazione sono supportati da:

-la considerazione che i debiti scadono al momento dell’apertura del procedimento (art. 55, comma 2, legge fall., ora art. 154, comma 2, CCII), principio richiamato dall’art. 100 CCII per la procedura concordataria preventiva ma applicabile a tutte le procedure concorsuali;

-l’art. 1183 c.c. stabilisce che, se non è specificato un termine per l’esecuzione della prestazione, il creditore può richiederla immediatamente.

Solo con le riforme introdotte nel 2005 è stato possibile prevedere che la proposta possa contemplare un pagamento parziale dei creditori privilegiati, a condizione che il piano preveda una soddisfazione non inferiore al valore dei beni garantiti.

Tuttavia, questa possibilità di pagamento parziale – ribadita oggi dall’art. 67, comma 4, CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore – non implica la facoltà da parte del debitore di prevedere un pagamento dilazionato dei crediti con diritto di prelazione. Tale pratica è ammessa solo attraverso una giurisprudenza che, tuttavia, si basava su disposizioni normative che derivavano principalmente dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3/2012 per il piano del consumatore, che non è più riprodotto nel Codice della Crisi.

Pertanto, la regola generale nella procedura secondo l’art. 67 CCII dovrebbe essere quella del pagamento immediato dei creditori al momento dell’omologazione, con l’unica eccezione dei tempi tecnici necessari per una eventuale liquidazione dei beni gravati da garanzie.

«Il creditore ha un effettivo potere veto, considerando che la procedura speciale del consumatore non prevede una fase di voto?

In altre parole, nel contesto di una proposta di ristrutturazione secondo l’articolo 67 CCII, l’obbligato potrebbe eccepire l’inammissibilità del piano se non prevede il pagamento immediato dei creditori con diritto di prelazione?

La previsione dell’articolo 67 comma 4 CCII sull’ammissibilità del pagamento parziale dei creditori privilegiati è sufficiente per consentire un pagamento dilazionato?»[10]

La possibilità di applicare una moratoria nella ristrutturazione del consumatore, non soggetta alla votazione dei creditori ma alla decisione del giudice, solleva interrogativi sulla base normativa su cui fondarla.

Sul punto, il Tribunale di Avellino con provvedimento del 16 marzo 2023, ha sostenuto che la moratoria sia sempre possibile, anche in assenza di una disposizione normativa esplicita, ma sempre adottata in base alla valutazione del giudice e su richiesta del creditore.

Secondo il tribunale, poiché è venuta meno la disposizione che garantiva ai creditori privilegiati il diritto di soddisfazione entro un anno dall’omologa, la tempistica, le percentuali (non insignificanti) e le modalità di soddisfazione dei creditori sono ora esclusivamente soggette alla valutazione del ceto creditorio, che può contestare qualsiasi motivazione di convenienza come previsto dall’articolo 70 comma 9 del Codice della Crisi.

Pertanto, secondo il tribunale, nella procedura del consumatore la moratoria è ammissibile, anche in assenza di una norma specifica come l’art. 86 CCII che si applica solo al concordato minore. Tuttavia, la proposta di ristrutturazione non può prevedere una moratoria illimitata per i creditori privilegiati, ma solo entro i limiti della convenienza per i creditori, tenendo conto dell’alternativa liquidatoria e non dell’intera categoria dei creditori, bensì del “credito dell’opponente”.

Questa decisione del tribunale di Avellino, sebbene sia stata resa sotto il nuovo Codice della Crisi, sembra non discostarsi dall’interpretazione fornita dalle sentenze della Corte di Cassazione del 2019 in materia di moratoria prevista dall’art. 8, comma 4, l. n. 3/2012.

Il ragionamento intrapreso dal tribunale suggerisce che se in presenza di una norma specifica la moratoria era ammessa senza limiti temporali (fermo restando il diritto di voto e la possibilità di contestazione della convenienza da parte del creditore), allora in assenza di una norma analoga nella ristrutturazione del consumatore, essa dovrebbe essere sempre consentita, limitata solamente dal giudizio di convenienza previsto dall’art. 70, comma 9, CCII, che è stimolato dal creditore dissenziente.

In altre parole, ciò che la norma non vieta dovrebbe essere consentito, nonostante il principio tradizionale del pagamento immediato dei crediti privilegiati. Tuttavia, resta da chiarire il motivo per cui il legislatore ha ritenuto necessario introdurre una disposizione esplicita, come l’articolo 86 del Codice della Crisi, per consentire la moratoria dei creditori privilegiati nel concordato preventivo (e quindi nel concordato minore).

In argomento si richiama anche la decisione del Tribunale di Terni del 8 maggio 2023, est. Nastri; la decisione affronta la questione della mancanza di una norma sulla moratoria nella procedura del consumatore.

Secondo il tribunale, l’art. 67, comma 4, CCII consente la riduzione dei crediti privilegiati nei limiti del valore dell’attivo gravato, ma non la dilazione del pagamento. Pertanto, la moratoria può essere applicata solo se i creditori privilegiati acconsentono espressamente, non tramite silenzio-assenso. Senza una norma esplicita, l’accordo specifico con i creditori privilegiati è necessario per superare la questione dell’ammissibilità della moratoria.

La decisione emessa dal giudice di Terni merita attenzione per aver riconosciuto l’esistenza di una lacuna legislativa in materia di moratorie per i consumatori. Questa mancanza non può essere colmata attraverso un’interpretazione dell’art. 67, comma 4, CCII, specialmente quando riguarda il pagamento parziale di crediti prioritari.

Nel caso specifico esaminato, la persona sovraindebitata ha suggerito un piano di rimborso ai suoi creditori ipotecari e all’Agenzia delle Entrate che si estende su un periodo di dieci e cinque anni rispettivamente. Questo avverrebbe senza vendere il bene ipotecato e pagando solo una parte del debito eccedente il valore del bene.

Il giudice ha fornito un periodo per la revisione e l’aggiunta di documenti, o per ottenere il consenso scritto dai creditori interessati. Senza alcuna modifica o integrazione da parte del debitore, la proposta è stata dichiarata non accettabile.

Nelle procedure di ristrutturazione del debito, la possibilità di dilazionare i pagamenti è consentita solo con il consenso preventivo dei creditori coinvolti. In assenza di leggi specifiche sulle moratorie, solo un accordo particolare con i creditori può risolvere il problema.

Il verdetto ha anche fatto riferimento a una sentenza precedente (Cass. 2019/27544), sottolineando l’ambiguità esistente nella giurisprudenza su come acquisire il consenso dei creditori – sia prima della procedura o durante la stessa moratoria.

Alcuni osservatori hanno sottolineato che la mancanza di una fase formale di voto nella procedura di ristrutturazione del consumatore presenta delle criticità. Questo perché, per giustificare la necessità del consenso del creditore coinvolto in una moratoria prolungata, si potrebbe dover introdurre elementi di negoziato non inerenti alla ristrutturazione stessa. Di fatto, la mancanza di meccanismi di voto è stata progettata per semplificare la procedura, in particolare nei casi meno gravi, permettendo al tribunale di sostituirsi ai creditori nel processo di approvazione. Tuttavia, questo sistema potrebbe essere messo in discussione quando i creditori contestano le decisioni del tribunale.

Dal momento che il giudice ha il potere di valutare e approvare la proposta di ristrutturazione senza bisogno dell’approvazione diretta dei creditori, pretendere il consenso esplicito di un creditore complicherebbe la procedura. Questo approccio va contro l’idea di considerare i creditori come un gruppo omogeneo, piuttosto che come singoli individui.

Tuttavia, resta da risolvere la questione della base legale per l’estensione della moratoria sui crediti prioritari all’interno della ristrutturazione del consumatore.

In conclusione

È fondamentale per l’integrità di un sistema, poter concedere una moratoria nel contesto della ristrutturazione del consumatore. Questa necessità emerge da due considerazioni:

-prima, l’obbligo di pagamento immediato ai creditori prelazionari renderebbe l’istituto quasi irraggiungibile, annullando l’intento di superare situazioni di sovraindebitamento;

-seconda, privare la ristrutturazione del consumatore di una moratoria creerebbe un’iniquità nel trattamento tra i consumatori e non consumatori sovraindebitati.

Non bisogna dimenticare che il consumatore rappresenta l’entità più vulnerabile tra le parti interessate dal Codice.

Tuttavia, un’analisi delle decisioni giurisprudenziali rivela che il legislatore ha scelto di non reincorporare la disposizione dell’art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, spingendo alla ricerca di una base alternativa per la moratoria. Una prospettiva ermeneutica suggerisce che il principio del “favor debitoris” è al culmine della sua applicazione nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. Questo principio non solo guida l’interpretazione ma anche la stessa normativa, evidenziato dalla prosecuzione del mutuo ipotecario sotto l’art. 67, comma 5, CCII.

Questa disposizione specifica rappresenta un’eccezione rispetto agli artt. 2740 e 2741 c.c. e garantisce al debitore di mantenere la proprietà della propria abitazione, anche in presenza di contestazioni.

Riflettendo sulla vastità delle protezioni accordate al consumatore, sembra irragionevole che il legislatore, pur garantendo questi diritti, escluda la moratoria dei creditori prelazionari. L’applicazione del “favor debitoris” non si limita al testo normativo ma trova spazio anche nell’interpretazione, sottolineato dal riferimento all’analogia dell’art. 12 delle preleggi.

La recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 38596 del 6 dicembre 2021, ha riaffermato l’uso dell’analogia in assenza di disposizioni esplicite, come nel caso della moratoria.

Considerando la moratoria esplicitamente citata nel concordato minore e il “rapporto di somiglianza”, delineato nella Cass. 2021/38596, tra vari casi di sovraindebitamento, è evidente una congruenza tra le situazioni. Questa similitudine rafforza l’argomentazione per un’interpretazione analogica che riconosce la moratoria in entrambe le procedure, altrimenti si rischia una possibile incostituzionalità dell’art. 67, comma 1, CCII.

In definitiva, l’art. 67, comma 1, CCII stabilisce chiaramente che la proposta di un consumatore sovraindebitato può essere flessibile e adattabile, senza menzionare esclusioni relative alla moratoria.

 

 

________________________________________________________

[1] Nel contesto della legge 3/2012, veniva stabilita una norma chiara relativa alle procedure negoziali, precisamente all’art. 8 c.4. Questa specificava che era possibile proporre un accordo che consentisse una sospensione temporanea dei pagamenti, per un periodo massimo di un anno, in favore dei creditori che avevano specifici diritti su beni o proprietà. Tuttavia, ci sono state interpretazioni giuridiche che hanno ampliato questa visione, permettendo di estendere questo periodo e dando ai creditori interessati la capacità di partecipare alla decisione. L’art. 86 CCII, legato al concordato preventivo, aveva proposto di estendere il periodo di moratoria a due anni e di fornire un metodo per calcolare la “perdita economica da ritardo”. Sebbene queste modifiche non siano state formalmente adottate, le decisioni giuridiche successive hanno adottato un approccio simile, evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Rimini nel 2020. Tuttavia, esisteva un dibattito sulle reali intenzioni legislative dietro l’art. 86 CCII, in particolare riguardo alla durata della moratoria e ai diritti derivanti da essa. Indipendentemente dalle sfumature interpretative, l’argomento della moratoria in relazione alla legge 3/2012 non rappresentava una questione controversa, poiché era chiaramente definito e sancito nella norma stessa

[2] Rivista Diritto della Crisi: Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento – Gianfranco Benvenuto e Rosanna Capasso – Articolo pubblicato 2 Agosto 2022.

[3] Cfr. Cass. nn. 17391/2020, 27544/2019 e 17834/2019.

[4] Anche recentemente, in fattispecie di piano del consumatore ex art. 7 l. 3/2012, Cass. 22 settembre 2022 n.27843, ha ribadito l’orientamento per cui “a tal riguardo questa Corte, rispondendo in senso affermativo al quesito se nella nozione di «soddisfazione non integrale» dei privilegiati debba essere ricompresa anche l’ipotesi del pagamento dilazionato, ha chiarito che, in tal caso, alla non integrale soddisfazione segue il diritto di voto del creditore privilegiato degradato, da parametrarsi alla perdita economica rapportabile al ritardo (Cass. 9 maggio 2014, n. 10112)”. “Più di recente – prosegue la Cassazione – si è poi ulteriormente chiarito che le procedure da sovraindebitamento sono modellate in similitudine con l’istituto del concordato preventivo, di guisa che si devono estendere alla materia i principi enucleati in tema di concordato preventivo, con l’ovvio limite della compatibilità: e si è dunque ribadito che l’adempimento con una tempistica dilatata equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, la quale impone l’equiparazione dei privilegiati ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto (Cass. 3 luglio 2019, n. 17834)”

[5] Decreto 21 marzo 2023 – Composizione negoziata della crisi d’impresa – Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento – Recepimento dell’aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021

[6] Articolo 74

Proposta di concordato minore

  1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
  3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
  4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

[7] L’ Art. 86 CCII nella sua prima formulazione, recitava: “Il piano può prevedere una moratoria non superiore a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall’art. 5 d.l. 231/2002, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo”.

[8] L’art. 86 CCII, sempre rubricato “Moratoria nel concordato in continuità”, ora stabilisce che “Fermo quanto previsto nell’articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall’omologazione”.

[9] L’art. 109 CCII, rubricato “Maggioranza per l’approvazione del concordato”, dispone infatti che “I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta”.

[10] V. A. Mancini, Ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII: è ancora ammissibile la moratoria dei creditori privilegiati? (Note intorno a Tribunale di Avellino 16 marzo 2023 e Tribunale di Terni 8 maggio 2023), in ilcaso.it, 27 giugno 2023.

 

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