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Uno strumento normativo per regolamentare il cosiddetto fallimento civile e predisporre azioni di gestione della “crisi” del debitore non soggetto alle procedure fallimentari tradizionali, disegnando un sistema composito finalizzato al superamento del perdurante squilibrio finanziario tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, il cosiddetto sovraindebitamento.

E’ la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, meglio nota come norma “salva suicidi”, una misura adottata dal Parlamento italiano sulla scorta dell’esperienza di molti Paesi occidentali.

Cos’è, come funziona, quali effetti produce: abbiamo provato a capirne di più con l’ausilio del notaio avellinese Fabrizio Pesiri, che ha avuto modo di approfondire la materia in occasione della relazione tenuta nell’ambito del recentissmo convegno organizzato dalla Sezione di Avellino dell’AIGA, presso la Camera di Commercio di Avellino.

“La situazione di crisi, diversamente da quella della cosiddetta insolvenza – esordisce il notaio Pesiri -, possiede in sé i connotati della transitorietà, anche delle cause che hanno determinato lo squilibrio finanziario del soggetto, e si declina nella caratteristica della recuperabilità di quell’equilibrio”.

Notaio Pesiri, quali sono le possibilità previste dalla normativa?

“Il legislatore ha individuato tre strumenti, tutti attivabili su iniziativa del solo debitore:

a) l’accordo di ristrutturazione, che è la procedura generale di composizione negoziata della crisi da sovraindebitamento;

b) il piano del consumatore, offerto alla sola persona fisica “consumatore”, a quel particolare debitore cioè che ha contratto obbligazioni esclusivamente per far fronte a bisogni suoi o dei suoi familiari, quindi per scopi estranei alla attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;

c) il piano di liquidazione dei beni, procedura residuale che può condurre, a certe condizioni, alla cd. “esdebitazione”.

Qual è il principio generale che sottende le procedure?

“Le tre procedure si fondano tutte sul principio generale, oramai accettato anche nell’ambito fallimentare, della negoziabilità della crisi, attraverso strumenti contrattuali tra debitore e creditori dai contenuti più o meno tipici, aventi quale loro unitaria causa giustificatrice la composizione ed il superamento della crisi del primo, se onesto e meritevole, sia esso piccolo imprenditore non fallibile, professionista, imprenditore agricolo, consumatore, dipendente pubblico, lavoratore subordinato, disoccupato, e così via”.

Quali sono le ricadute dell’applicazione del principio generale sopra citato?

“Innanzitutto, l’intervento del Giudice, con un’incredibile inversione culturale ispirata al salvataggio della persona in difficoltà, si riduce ad un controllo di legittimità (cd. procedura di omologazione) degli accordi di ristrutturazione tra debitore ed una parte dei creditori o del piano di composizione proposto dal debitore consumatore”.

E poi?

“Solo una parte dei creditori (60% negli accordi di ristrutturazione) o addirittura nessun creditore (nel piano del consumatore o nel piano di liquidazione dei beni) ha voce in capitolo: l’esito di segno positivo della procedura di omologazione da parte del Giudice conferisce al piano proposto dal debitore (seppur con l’assistenza obbligatoria di un professionista indipendente particolarmente qualificato, il cd. Organismo di Composizione della Crisi), di estendere la sua efficacia dirompente e vincolante a tutti i creditori precedenti l’inizio della procedura (anche i privilegiati), nessuno escluso, ed a tutti i beni del debitore, anche futuri (principio cd. della concorsualità)”.

Il principio inderogabile da osservare è che tutti i creditori devono ricevere, anche poco ma tutti ed in egual misura nella medesima categoria (in ossequio all’altro dogma indiscusso, quello della par condicio creditorum), e che la procedura di ristrutturazione del debito deve coinvolgere tutti i beni del debitore (salvi quelli di natura strettamente personale, es. quelli impignorabili)”.

Un sistema complesso, quello disciplinato dalla legge 3/2012, che punta da un lato a sostenere il debitore sfortunato ma onesto, dall’altro il creditore che attende di essere saldato dopo aver adempiuto alla sua prestazione. Insomma una norma che cerca di limitare le crisi e che ha alla sua base una forte componente etica.

“La componente etica nel sistema disegnato dal legislatore del 2012 è fortissima, e non potrebbe essere diversamente: se al debitore è concesso concludere accordi con il 60% dei suoi creditori, vincolando contro la loro volontà l’altro 40%, o se al consumatore è permesso proporre un piano che prescinde incredibilmente dall’accordo anche con uno soltanto dei suoi creditori (qualcuno lo chiama per questo motivo “concordato coattivo”), andando direttamente in omologa dal Giudice, sull’altro piatto della bilancia non può non esservi un valore superiore da tutelare a dispetto delle ragioni creditorie, e cioè quello della meritevolezza del debitore”.

Cosa significa?

“In buona sostanza, egli nell’assumere le obbligazioni deve aver agito con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, non deve aver colposamente determinato il suo sovraindebitamento anche attraverso il ricorso al credito non proporzionato alle sue capacità patrimoniali, non deve aver compiuto atti in frode ai creditori, deve aver conservato la documentazione idonea a ricostruire la sua situazione finanziaria, nel corso della procedura non deve aver aggravato colposamente o dolosamente la sua situazione debitoria, non deve aver fatto già ricorso ad una delle procedure di gestione del sovraindebitamento nei precedenti 5 anni, e così via.”

Notaio Pesiri, come si sviluppa, in tale contesto, la procedura di liquidazione?

“La procedura di liquidazione di tutti i beni del debitore è quella a cui il debitore ricorre quando non riesce a far fronte alle aspettative di tutti i creditori (cioè non riesce a riconoscere qualcosa a tutti), ovvero per conversione “sanzionatoria” di una delle due altre procedure ad opera del Giudice. La liquidazione risponde ad una logica funzionale profondamente diversa rispetto alle due appena analizzate, perché tende a smembrare e vendere il patrimonio del debitore per pagare i debiti, non a ristrutturarlo”.

E’ questa l’unica procedura attivabile per liberare il debitore?

“Si, essa rappresenta l’unica procedura che, a certe condizioni di buona condotta del debitore (che, per esempio, abbia cooperato allo svolgimento della procedura, abbia svolto un’attività produttiva di reddito, o abbia cercato occupazione, abbia soddisfatto almeno in parte i creditori anteriori all’inizio della procedura, ecc.) può condurre alla cd. “esdebitazione”, alla liberazione definitiva cioè dai precedenti debiti non integralmente soddisfatti, che è un effetto che nessuna altra delle procedure analizzate può mai raggiungere, e tanto meno può farlo la tradizionale procedura esecutiva individuale, che colpisce il singolo bene e che coinvolge unicamente il creditore procedente e quelli intervenuti nella procedura.

E’ per questo motivo che il processo di esecuzione forzata, che si fonda sull’espropriazione individuale, regolato dal codice di procedura civile, verrà gradualmente ma inesorabilmente collocato in pensione”.

Quali sono i principi che permeano la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Innanzitutto, non è prevista una percentuale minima di soddisfazione dei creditori anteriori cd. chirografari (che sono quelli, come è noto, senza causa di preferenza, privilegio o prelazione).

Il creditore che non ha aderito all’accordo non può impedire che la procedura di omologa giudiziale vada avanti, può soltanto intervenire nella stessa per opporsi, ed in ogni caso resta vincolato all’efficacia falcidiante dell’accordo ove il Giudice valuti il suo dissenso come infondato e/o irragionevole: ed è tale l’opposizione nel caso in cui dalla procedura di liquidazione complessiva dei beni del debitore, quel creditore non ricaverebbe presumibilmente più di quanto può ricavare dalla attuazione del piano di ristrutturazione.

Inoltre, è possibile falcidiare i creditori privilegiati (cioè quelli muniti di pegno, ipoteca o privilegio), a certe condizioni previste dalla norma.

Nel caso in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire l’esecuzione del piano o dell’accordo, è possibile il conferimento, anche in garanzia, di beni o redditi di terzi soggetti.

Infine, bisogna tener presente che l’inizio della procedura, a garanzia della sua regolare attuazione, determina il sorgere di taluni effetti protettivi del patrimonio del debitore: dal momento dell’apertura del concorso tra tutti i creditori anteriori, i beni del debitore non possono più subire procedure esecutive individuali o cautelari sia da parte dei creditori anteriori, sia da parte dei creditori posteriori”.

Perché queste procedure non hanno riscosso un grande successo?

“I motivi sono essenzialmente tre: da un lato, è difficile trovare un debitore sfortunato, ma corretto e che non abbia determinato per lo meno colposamente la sua situazione di sovraindebitamento, per cui il Giudice tende ad essere molto rigido e severo nella valutazione dei presupposti di accesso alla procedura”.

E poi?

“Dall’altro lato, bisogna considerare che, salvo il piano del consumatore (che come detto prescinde del tutto da un accordo con i creditori), è estremamente difficile mettere insieme il 60% di creditori chirografari volenterosi e disponibili alla falcidie, soprattutto in quei casi in cui il patrimonio del debitore è composto dalla sola residenza familiare e magari anche ipotecata, con il rischio concreto quindi che il creditore privilegiato assorba l’intero valore dell’attivo.

Infine, i costi della procedura, per quanto contenuti, rappresentano un ulteriore motivo di aggravio della debitoria, peraltro in prededuzione”.

Una notazione storica finale è doverosa: la legge 155/2017, che contiene la delega al Governo in ordine alla riforma della complessiva disciplina della crisi e dell’insolvenza in ambito sia civile che commerciale, di cui si attendono i decreti governativi di attuazione, detta principi generali ai quali dovrà essere ispirata la modifica della intera materia concorsuale, in un’ideale unificazione delle procedure di emersione e gestione preventiva e prudenziale della crisi sia del soggetto fallibile sia del soggetto “civile”, anche attraverso procedure di allerta “confidenziale” laddove vi siano ragionevoli margini di recuperabilità dell’equilibrio economico-finanziario del soggetto sovraindebitato.

 

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