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Il Giudice di Pace, adito per il processo in cui l’avvocato ha prestato la propria opera, è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall’art. 28 della L. n. 794 del 1942, regolate dal rito di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011.

Questo, il principio di diritto enunciato dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza 29 marzo 2923, n. 8929 (testo in calce), chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un avvocato, che si era visto respingere la richiesta di liquidazione degli onorari maturati in alcuni procedimenti.

Il giudice di pace adito, infatti, aveva rigettato il ricorso invocando la competenza del tribunale in composizione collegiale, secondo quanto previsto dalla formulazione dell’art. 14 del decreto citato, applicabile ratione temporis.

1. Il caso

Un avvocato proponeva ricorso ex art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 dinanzi al giudice di pace di Palermo, chiedendo la liquidazione dei compensi professionali inerenti ad alcune procedure monitorie, intraprese presso quello stesso ufficio giudiziario.

Il giudice di pace rigettava tuttavia il ricorso adducendo la propria incompetenza per materia.

In particolare sosteneva che le controversie in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, anche per l’opera prestata dinanzi al giudice di pace, sono soggette al rito sommario di cui al D.Lgs. n. 150/2011, quindi di competenza del tribunale in composizione collegiale.

2. La giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione sposa la tesi del ricorrente.

In particolare richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto ed i principi di diritto enunciati in due illustri precedenti, le sentenze n. 4485 del 2018 e n. 4247 del 2020.

In tali pronunce si afferma infatti che, in seguito all’introduzione dell’art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, le controversie previste dall’art. 28 della L. n. 794 del 1942 e l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo inerente onorari, diritti o spese degli avvocati, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al citato decreto, nella formulazione applicabile ratione temporis.

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3. L’ufficio giudiziario competente

Competente per tali procedimenti è l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo in cui l’avvocato ha prestato la propria opera; se si tratta del tribunale, questo – secondo l’originaria formulazione della norma, oggi riformata dal D.Lgs. n. 149 del 2022 – decide in composizione collegiale.

In particolare, precisano i giudici, la richiamata competenza del tribunale non è affatto inderogabile, concernendo la specifica ipotesi in cui – come nel caso di specie – l’attore agisce con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi all’ufficio presso il quale ha svolto la propria opera.

4. Il contributo della Corte Costituzionale

A conferma di tali considerazioni vi è la sentenza n. 65 del 2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma e 14, secondo comma del D.Lgs. n. 150 del 2011, rispetto all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui rispettivamente prevedono la competenza del tribunale in composizione collegiale e l’inconvertibilità nel rito ordinario.

Le considerazioni svolte dalla Consulta non escludono infatti la competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato.

La riserva di collegialità non costituisce invero un tratto essenziale di tale procedimento, come del resto conferma la scelta in favore del tribunale in composizione monocratica, operata con il D.Lgs. n. 149/2022, che ha modificato la formulazione dell’art. 14, secondo comma del D. lgs. n. 150/2011.

5. Conclusioni

Sulla scia di tali considerazioni la Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato l’ordinanza impugnata, enunciando il seguente principio di diritto: “ il giudice di pace adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dalla L. n. 794 del 1942, n. 794, art. 28 e regolate dal rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.”

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