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Nell’ambito di un’esecuzione immobiliare, il creditore deve provvedere alla trascrizione del pignoramento e a fornire la relativa prova entro il termine perentorio previsto per il deposito della certificazione notarile ex art 567 c.p.c.

Il principio è stato, di recente, ribadito nell’ordinanza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore che ha confermato il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito circa il deposito della nota di trascrizione del pignoramento.

Nel caso di specie, il creditore procedente aveva depositato nel termine di 60 giorni dall’istanza di vendita l’ispezione ipotecaria relativa alla trascrizione del pignoramento unitamente alla certificazione notarile e successivamente il duplo della nota di trascrizione.

Il debitore proponeva opposizione chiedendo, tra l’altro, la dichiarazione di inefficacia del pignoramento per violazione dell’art. 557 c II cpc, avendo il creditore depositato la nota di trascrizione oltre il termine di 15 giorni dalla consegna.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha rilevato che alcuna disposizione sancisce che il creditore debba provvedere al deposito della nota di trascrizione del pignoramento entro un termine perentorio e precisa che l’art. 557 c. III c.p.c. nel prevedere la sanzione di inefficacia del pignoramento, non menziona la nota di trascrizione ma soltanto la nota di iscrizione a ruolo, il titolo esecutivo, il precetto ed il pignoramento.

Come altre Corti di merito (tra cui Tribunale di Napoli Nord, Avezzano e Lecce), il Tribunale di Nocera Inferiore prende le distanze da un differente e non convincente precedente di legittimità, affermato in via incidentale, secondo cui, “per evitare una manifesta contraddizione” dei commi II e III dell’art. 557 c.p.c., il creditore dovrebbe provvedere al deposito entro il termine di 15 giorni dalla consegna della nota di trascrizione da parte del Conservatore (Cass. n. 4751/2016).

Anzitutto, il Tribunale di Nocera Inferiore ha evidenziato che detta pronuncia afferiva ad un caso diverso rispetto a quello di specie (mancata rinnovazione della trascrizione entro il termine ventennale) e che la Corte di Cassazione, dopo essersi espressa in termini condizionali, aveva concluso sostenendo che la questione del raccordo tra II e III comma dell’art. 557 c.p.c. e “la spiegazione dell’apparentemente misterioso silenzio del terzo sul deposito della nota di trascrizione, tuttavia, non dev’essere ulteriormente approfondita in tale sede”.

Il Tribunale ha altresì rilevato che accogliere un tale principio, significherebbe introdurre in via giurisprudenziale un termine perentorio non previsto dal legislatore.

A ciò si aggiunga, che è proprio la Corte di Cassazione ad aver affermato il differente principio di diritto per cui “la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene” (Cass. n. 7998/2015).

In ragione di quanto sopra, il Tribunale di Nocera Inferiore ha affermato che la trascrizione del pignoramento è coessenziale alla deliberazione sulla istanza di vendita, pertanto è necessario che, entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito della stessa, il pignoramento sia trascritto e che tale trascrizione sia documentata al Giudice dell’Esecuzione mediante il deposito della relativa nota ovvero certificata dal Notaio nella relazione sostitutiva ex art 567 c.p.c. In difetto, l’istanza di vendita non potrebbe essere accolta con improcedibilità dell’esecuzione immobiliare e relativa estinzione.

Il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore è condivisibile, anche alla luce di quanto avviene nella prassi.

Potrebbe infatti accadere che la restituzione da parte della Conservatoria della nota di trascrizione avvenga con ritardo per ragioni del tutto estranee alla volontà e alla solerzia del creditore.

In tal senso, alcune Corti di merito, hanno evidenziato che la mancata previsione di un termine entro cui depositare la nota di trascrizione del pignoramento, più che una dimenticanza, pare essere una scelta consapevole del legislatore, volta a scongiurare il rischio che il creditore si trovi nell’impossibilità di rispettare il termine previsto dal 557 c II c.p.c. per causa a lui non imputabile.

Vista l’incertezza normativa, ci auspichiamo che il legislatore possa quanto prima intervenire per fare luce sulla questione.

Trib. Nocera Inferiore, Ord., 23 marzo 2021Ludovica Citarella – l.citarella@lascalaw.com

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