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Qualora il debitore non abbia adempiuto ad un debito e il creditore avvii un’azione esecutiva, esistono nella normativa italiana degli strumenti che permettono al debitore di limitare tale procedura e di contestarla. Nel nostro caso, ci concentreremo su come sospendere l’esecuzione di un pignoramento presso terzi.

Come bloccare il pignoramento presso terzi

Si possono utilizzare diverse categorie di opposizione per bloccare un pignoramento presso terzi, a seconda delle ragioni in cui si basano.

L’opposizione all’esecuzione, regolata dall’art. 615 del codice di procedura civile, riguarda il diritto del creditore di procedere con l’esecuzione forzata, inclusa la possibilità di pignorare i beni del debitore. In tal caso ci si può opporre quando manca il titolo esecutivo o il diritto sostanziale che lo rappresenta.

Questa norma prevede due tipi di opposizione: una prima prima dell’inizio dell’esecuzione, anche tramite citazione davanti al giudice competente per materia e territorio, e un’altra successiva, tramite ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa l’udienza di comparizione delle parti. Il giudice dovrà stabilire se esiste o meno il diritto del creditore di procedere con l’esecuzione: se l’opposizione viene accolta, il pignoramento presso terzi sarà bloccato.

Tuttavia, l’opposizione non potrà essere presentata una volta che i beni pignorati sono già stati assegnati o venduti, a meno che non sia basata su fatti sopravvenuti o se il debitore dimostra di non aver potuto opporsi per cause non imputabili a lui.

Analisi dell’obiettivo dell’opposizione

L’obiettivo dell’opposizione ai procedimenti esecutivi consiste nel mettere in discussione la correttezza con cui tali opzioni sono state intraprese. Questa opposizione può riguardare la forma del titolo esecutivo sul pignoramento presso terzi, del precetto e del procedimento di notifica sia del titolo sia del precetto.

Anche l’art. 617 disciplina l’opposizione distinguendola tra quella avviata prima dell’inizio dell’esecuzione e quella presentata durante il corso dell’esecuzione.

Nel primo caso, l’opposizione è presentata tramite atto di citazione entro 20 giorni, davanti al giudice dell’esecuzione se il debitore ha eletto domicilio dove il Tribunale ha sede oppure, in mancanza, nel tribunale del luogo in cui il precetto è stato notificato.

Nel secondo caso, invece, l’opposizione viene presentata tramite ricorso diretto al giudice dell’esecuzione nel termine di 20 giorni.

Il tipo di rimedio è concesso al terzo

Il rimedio concesso al soggetto in caso di pignoramento presso terzi, ma che non appartengono al patrimonio del debitore, è l’opposizione stessa del terzo all’esecuzione. In questo caso, il terzo può presentare un ricorso al giudice dell’esecuzione prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.

Per quanto riguarda l’opposizione tardiva del terzo, l’art. 620 del codice di procedura civile prevede la possibilità di proporla solo per i beni mobili, dopo che la vendita è stata già disposta. Nel caso di vendita di un bene immobile, invece, il terzo può solo pretendere il diritto di proprietà nei confronti dell’acquirente.

Esistono inoltre altre procedure che possono impedire il pignoramento dei beni presso terzi, che verranno discusse di seguito.

Ecco quando si può bloccare il pignoramento di beni presso terzi

L’art. 494 del codice di procedura civile prevede la possibilità di impedire il pignoramento presso terzi mediante il versamento della somma oggetto di procedura e delle spese nelle mani dell’ufficiale giudiziario, che ha l’incarico di consegnarle al creditore.

Questa operazione costituisce un pagamento, che blocca il pignoramento presso terzi e costituisce un adempimento tardivo.

Il terzo comma dell’art. 494 prescrive che il debitore che desidera evitare il pignoramento di beni può sostituirli con una somma di denaro corrispondente all’importo oggetto di procedura, depositandola nelle mani dell’ufficiale giudiziario.

Richiesta di conversione del pignoramento

L’art. 495 prevede la possibilità di sostituire i beni vincolati con una somma di denaro, prima che avvenga la vendita o l’assegnazione degli stessi. Tale somma viene stabilita con un’ordinanza, dopo aver ascoltato le parti coinvolte. Una volta verificato il pagamento dell’importo deciso, il giudice provvede alla liberazione del bene soggetto al pignoramento presso terzi, sostituendolo con il denaro.

La richiesta di bloccare il pignoramento presso terzi può essere effettuata solo una volta. Il creditore viene pagato o le somme vengono distribuite dal debitore ogni sei mesi. Se il debitore non effettua i pagamenti o li ritarda di più di quindici giorni, le somme versate rientrano nei beni pignorati.

Richiesta di riduzione

Il codice di procedura civile stabilisce che se il valore dei beni oggetto di pignoramento eccede il valore dei debiti e delle spese, il giudice può disporre la riduzione del pignoramento. In questo modo si tutela il tuo diritto alla proporzionalità dell’esecuzione forzata.

Quando il valore dei beni pignorati risulta sproporzionato rispetto alle necessità del creditore, il compendio pignorato può essere ridotto, sempre che esista una pluralità di beni o che il bene pignorato sia divisibile in natura.

Inoltre, la maggioranza degli orientamenti giurisprudenziali si esprime a favore della riduzione del pignoramento anche prima dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita.

Una soluzione alternativa: trovare un accordo con il creditore

L’accordo tra il debitore e creditori rappresenta senza dubbio una soluzione molto apprezzata da quest’ultimi, considerati i costi e i tempi necessari per attuare una procedura esecutiva.

La proposta di accordo viene formulata dall’avvocato del debitore e il suo contenuto viene deciso di comune accordo tra le parti interessate. In genere, tale accordo può prevedere il pagamento graduale dell’importo dovuto o l’estinzione parziale del debito.

La sospensione dell’esecuzione dipende dalla conclusione dell’accordo stesso.

Esisto crediti impignorabili

Alcuni debiti del debitore sono inalienabili, altri solo in una misura limitata.

Non possono essere pignorati i sussidi di assistenza o di sussistenza per le persone indigenti, quelli riguardanti maternità, malattie, erogati da enti assistenziali o istituti di beneficienza.

Inoltre, sono impignorabili i crediti dell’assicurato nei confronti dell’ente assicuratore e i crediti alimentari (tra cui le prestazioni derivanti da obblighi di mantenimento).

Di solito, i salari, le pensioni e lo stipendio del debitore possono essere pignorati solo al 20%.

In sintesi, esistono diverse modalità per impedire un pignoramento di terzi, ma per ottenere una guida completa e un giudizio preciso, è possibile completare il modulo nella pagina e mettersi in contatto con un professionista.

 

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