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Socio di s.n.c. chiusa da tre anni, dopodiché consulente nel settore del marketing. La s.n.c. aveva lasciato debiti (pochi) con i fornitori, (molti) con le banche ed il fisco.

Questo signore paga i fornitori, azzera i debiti con le banche (grazie anche ad alcune transazioni), è oggetto di pignoramento presso terzi da parte di Equitalia presso il suo nuovo datore di lavoro, esito negativo. Rescinde il rapporto di lavoro.

In qualità di non consumatore attiva la procedura di sovraindebitamento, proponendo di versare e. 500 mensili per 10 anni. Patrimonio aggredibile ZERO. Agenzia delle Entrate creditore UNICO, il cui voto è stato negativo. Il quorum del 60% dei crediti (necessario per l’omologa della proposta di accordo – L.3/2012, art. 11, c. 2) non è stato raggiunto.

Risultato concreto: nessun incasso per l’erario nell’immediato e, molto probabilmente, per il futuro (difficile che questo signore emetterà molte fatture).

Ne segue la domanda: il principio No Creditor Worse Off NCWO (verificare che il creditore dissenziente venga soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione) fa parte dell’ordinamento giuridico italiano?

Nel caso di consumatore, la L. 3/2012 (sovraindebitamento), art. 12-bis, comma 4 statuisce: “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria … “. Cioè, se il sovraindebitato è consumatore, la legge ammette –tramite la valutazione del magistrato- la presenza del NCWO. Difficile applicarlo per analogia al non consumatore, perché in questa fattispecie il legislatore ha richiesto esplicitamente il voto favorevole del 60% dei crediti.

Ma il NCWO è presente, come principio generale, nella normativa italiana?

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.5.2014 “che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento” (cioè BRRD e Bail-in), articolo 34 (“Principi generali che disciplinano la risoluzione”), comma 1, lettera g: “Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione prendano tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti ….g) nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente o l’entità di cui all’articolo 1… fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza …”.

Normativa efficace nell’ordinamento giuridico italiano. Tuttavia, si potrebbe obiettare che l’oggetto e l’ambito di applicazione di questa direttiva sono limitati al settore bancario e finanziario.

Legge 19.10.2017, n. 155, “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’ impresa e dell’insolvenza”, articolo 1, comma 2: “Nell’esercizio della delega … il Governo tiene conto della normativa dell’Unione europea e in particolare … della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014 ….”.

Raccomandazione 2014/1351/UE, articolo 19, “…. . Il giudice dovrebbe respingere il piano di ristrutturazione se è probabile che il tentativo di ristrutturazione limiti i diritti dei creditori dissenzienti in misura superiore rispetto a quanto questi potrebbero ragionevolmente prevedere in assenza di ristrutturazione dell’impresa del debitore”.

Sempre la L. 155/2017, articolo 2, lettera e, “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali: … e) .. assimilando il trattamento dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri … a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori …”

Se il governo non esercitasse la delega, i principi sopra enunciati rimarrebbero “sospesi”; tuttavia, espressi in una legge entrata in vigore, devono avere una pur qualche efficacia.

Nelle bozze dei decreti delegati, consegnate al Ministro della giustizia il 22.12.2017, sono presenti:

– articolo 2 “Principi generali”, comma 1-20: per “prova di convenienza -si intende- la verifica che il creditore dissenziente viene soddisfatto nelle procedure disciplinate dal presente codice in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale”;

– concordato minore, articolo 85, comma 3: ”Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice, sentito il debitore per il tramite dell’ OCC, lo omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’ esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”.

Sulla base di quanto sopra è plausibile che il NCWO faccia parte dell’ordinamento giuridico italiano e che ad esso si possa ricorrere in una procedura di sovraindebitamento, non consumatore.

Inoltre.

Se creditore è l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, per diminuire il debito verso quest’ ultima si può ricorrere al D.L. 148/2017, convertito nella L. 172/2017 (rottamazione-bis delle cartelle fiscali), che prevede una riapertura dei termini del D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016. Ma (come per la normativa di fine 2016) anche la rottamazione-bis richiede tempi molto ristretti per il pagamento delle rate del debito falcidiato; difficile che il sovraindebitato abbia le disponibilità finanziarie per farlo.

Per ovviare a ciò la L. 225/2016 prevedeva espressamente la possibilità di iniziare la procedura di sovraindebitamento (L.3/2012) e poi inserire in essa la rottamazione delle cartelle Equitalia. Infatti l’art. 9-ter statuiva che “Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n.3 (sovraindebitamento), i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’ articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore”.

A tal fine, dopo la pubblicazione del modulo DA1 (“Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”) sul sito di Equitalia, il 17.1.2017 fu pubblicato –sullo stesso sito- il Modulo DA2 (“Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore”), con esplicito riferimento alla L.3/2012.

Analogo richiamo non si trova nel modulo 2000/17, pubblicato a dicembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per la rottamazione-bis.

E’ auspicabile, quindi, che –come avvenuto ad inizio 2017- l’Amministrazione a breve pubblichi un modulo specifico per inserire la rottamazione delle cartelle fiscali nella procedura del sovraindebitamento.

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(Altalex, 2 febbraio 2018. Articolo di Giovanni Matteucci)

 

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