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Con l’emanazione del D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (testo in calce) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, il nostro legislatore ha introdotto importanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Il decreto correttivo si propone di emendare il testo del D.lgs. n. 14/2019 da alcuni refusi, chiarire il contenuto delle disposizioni controverse ed introdurre modifiche finalizzate a coordinare la disciplina dei differenti istituti.

1. Nozione di crisi

Il decreto correttivo si concentra innanzitutto sulla nozione di crisi contenuta nell’art. 2 del D.lgs. n. 14/2019 che viene difatti specificata dal legislatore in modo più preciso attraverso il ricorso alle espressioni utilizzate dalla scienza aziendalistica.

È stata infatti abbandonata la precedente definizione che identificava la crisi in uno stato di “difficoltà economico-finanziaria” dell’impresa.

Il concetto di crisi viene infatti individuato come “squilibrio economico – finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore.

L’indicatore della situazione di squilibrio è rappresentata dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l’assenza di prospettiva di continuità come specificato dall’art. 13 del D.lgs. n. 14/2019.

2. Procedura di allerta

L’art. 15 del D.lgs. n. 14/2019 dispone che l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo segnalare al debitore non solo che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante, ma anche che essa effettuerà la segnalazione all’OCRI qualora, entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso, non provveda a regolarizzare la situazione ovvero a presentare istanza di composizione assistita o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Il decreto correttivo ha significativamente modificato le soglie che impongono all’Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione.

L’esposizione debitoria è infatti considerata di importo rilevante quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato ai fini IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, è superiore ai seguenti valori di riferimento:

  • € 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad 1 milione di euro;
  • € 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
  • € 1.000.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore a 10 milioni di euro.

La novella ha altresì fissato in 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, il termine tassativo entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve trasmettere l’avviso al debitore.

3. OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa)

Sono state altresì apportate modifiche alle disposizioni relative alle modalità di designazione dei componenti dell’OCRI, così come previsto dall’art. 17 del D.lgs. n. 14/2019.

Il referente dell’organismo deve infatti procedere alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza.

Il decreto correttivo dispone che uno dei componenti dell’OCRI vada designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.

La scelta dovrà ricadere tra una rosa di tre nominativi che il debitore è tenuto ad indicare al referente.

Il referente è inoltre investito del compito di provvedere, sentito il debitore, alla designazione quando è impossibile individuare l’associazione rappresentativa del settore di riferimento.

È stata altresì introdotta una procedura per la sostituzione degli esperti che compongono il collegio in caso di inerzia o mancato adempimento dei compiti loro affidati così come riscontrata dal referente.

Il referente deve, in questo caso, segnalare la situazione al Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, al Presidente della Camera di commercio ed al rappresentante dell’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore che debbono procedere, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte od inadempiente.

4. Ruolo del Pubblico Ministero

Il decreto correttivo ha rafforzato i poteri del Pubblico Ministero, essendo stato introdotto il nuovo comma 3 all’art. 38 del D.lgs. n. 14/2019.

E’ stato infatti specificatamente attribuito al Pubblico Ministero il potere di intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

È inoltre disposto che le relazioni del commissario giudiziale debbono essere trasmesse al Pubblico Ministero al fine di poter facilitare il potere di intervento nella procedura di concordato preventivo.

5. Misure protettive

Per quanto concerne le misure protettive di cui all’art. 54 e 55 del D.lgs. n. 14/2019 che possono essere richieste contestualmente al deposito della domanda per l’ammissione ad una procedura di regolazione della crisi, il decreto correttivo ha precisato che esse non possono avere una durata superiore a 4 mesi, così come disposto dalla Direttiva UE 1023/2019.

6. Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

Sono altresì previste novità per quanto concerne la disciplina dei piani attestati di risanamento regolata dall’art. 56 e ss. del D.lgs. n. 14/2019. 

L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può infatti predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.

Il piano deve avere data certa e deve indicare: 1) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; 2) le principali cause della crisi; 3) le strategie d’intervento ed i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; 4) i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative; 5) gli apporti di finanza nuova; 6) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Il decreto correttivo è intervenuto sul contenuto del piano essendo stati introdotti due nuovi elementi, visto che esso deve includere:

  • l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  • il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario;

Un professionista indipendente deve successivamente attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

In forza delle modifiche recentemente apportate, è stato precisato che il debitore possa richiedere la pubblicazione nel registro delle imprese non solo del piano, ma anche dell’attestazione formulata dal professionista e degli accordi conclusi con i creditori.

7. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Con riferimento al tema degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa disciplinata dall’art. 61 del D.lgs. n. 14/2019, le modifiche apportate dal decreto correttivo ha disposto che resta esclusa la possibilità di soddisfare i creditori in misura prevalente con il ricavato della continuità aziendale.

Rimane tuttavia fermo il fatto che l’accordo non può avere finalità liquidatorie a meno che non si tratti di una convenzione conclusa con banche ed intermediari finanziari.

8. Esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La novella è intervenuta anche a introdurre novità per quanto concerne la disciplina dell’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti contenuta nell’art. 71 del D.lgs. n. 14/2019.

La norma precisa innanzitutto che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.

L’OCC ha il compito di vigilare sull’esatto adempimento del piano e risolvere le eventuali difficoltà sottoponendole al Giudice ove necessario.

Il debitore è tenuto a provvedere alle vendite ed alle cessioni, ove previste dal piano, attraverso il ricorso a procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e la collaborazione dell’organismo di composizione della crisi sulla base di stime condivise.

È necessario che siano assicurate adeguate forme di pubblicità ed il procedimento deve essere improntato ai principi di massima informazione e partecipazione degli interessati.

L’OCC ha il dovere, ogni 6 mesi, di riferire al Giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.

Dopo aver sentito l’OCC e verificato la conformità dell’atto dispositivo al piano, il Giudice può autorizzare lo svincolo delle somme ed ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza di omologazione disposta ai sensi dell’art. 70, comma 7, del D.lgs. n. 14/2019.

E’ inoltre specificato che sono inefficaci i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’art. 70, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Da un punto di vista procedurale, la norma dispone inoltre che l’OCC deve, sentito il debitore, presentare al Giudice una relazione finale dopo che è terminata l’esecuzione del piano.

Il Giudice deve:

  • procedere alla liquidazione del compenso dell’OCC, autorizzandone il pagamento, quando il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
  • indicare invece gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento, quando lo stesso non sia stato integralmente e correttamente eseguito.

9. Concordato preventivo

Per quanto concerne la disciplina del concordato preventivo, l’art. 87 del D.lgs. n. 14/2019 prevede, come noto, che il debitore debba presentare unitamente alla proposta di concordato anche un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Nel caso della proposta di concordato in continuità, il decreto correttivo modifica la norma, essendo stato specificato che il debitore debba presentare anche il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

La novella prevede anche alcune novità per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, quali l’alienazione e l’affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi dell’art. 94 comma 2, del D.lgs. n. 14/2019.

Il Tribunale, in caso d’urgenza, sentito il commissario giudiziale, può infatti autorizzare l’esecuzione di questi atti senza dar luogo a pubblicità ed a procedure competitive.

Ciò è consentito quando può essere compromesso irreparabilmente l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento.

Rimane tuttavia necessario che venga comunque data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori del provvedimento e del compimento dell’atto.

Sono state inoltre introdotte alcune novità anche con riferimento alla disciplina dei contratti pendenti prevista dall’art. 97 del D.lgs. n. 14/2019.

è stata innanzitutto reintrodotta la disposizione che sanziona con l’inefficacia i patti che consentono il recesso dai contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

Per quanto riguarda invece il caso della richiesta di sospensione o scioglimento dei contratti pendenti, la norma correttiva prevede che la controparte non possa esigere la prestazione dal debitore né invocare la risoluzione di diritto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di concordato preventivo nel periodo compreso tra la data di notificazione dell’istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo.

Un ulteriore interessante aspetto toccato dal decreto ha ad oggetto i contratti di finanziamento bancario.

È stato chiarito che il finanziatore può continuare a riscuotere i crediti anticipati anche successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo.

Il legislatore ha precisato che costituisce prestazione principale anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata.

Nel caso di scioglimento del contratto da parte del Giudice delegato, su istanza del debitore, la norma dispone che il finanziatore conserva il diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i 120 giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato e la notifica del provvedimento che dispone lo scioglimento.

Con riferimento alla procedura di voto nel concordato preventivo di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 14/2019, sono inoltre stati previsti termini leggermente più stringenti entro i quali il commissario giudiziale deve dare comunicazione al debitore ed agli altri interessati dell’avvenuto deposito della propria relazione definitiva.

La comunicazione va infatti effettuata almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

È stato inoltre espressamente specificato che i provvedimenti del Giudice delegato debbono essere comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno 2 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

Un’ulteriore importante specificazione riguarda le condizioni che consentono l’apertura della liquidazione giudiziale nel caso di risoluzione del concordato preventivo prevista dall’art. 119 del D.lgs. n. 14/2019.

Il decreto correttivo ha precisato che, in questo caso, il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, a meno che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

10. Revocatoria fallimentare

La novella è intervenuta anche a correggere la disciplina della revocatoria fallimentare per quanto concerne le rimesse effettuate su conto corrente bancario come previsto dall’art. 166, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 14/2019.

La norma, così come modificata, esclude la possibilità di ricorrere alla revocatoria quando le rimesse su conto corrente non abbiano ridotto in maniera durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca.

Scompare pertanto il requisito della consistenza come previsto nella previgente formulazione della disposizione. 

11. Accertamento del passivo

Il decreto correttivo introduce una disposizione specifica per quanto concerne la comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo regolata dall’art. 205 del D.lgs. n. 14/2019.

Il curatore ha infatti il dovere di dare immediata comunicazione ai ricorrenti della dichiarazione di esecutività dello stato passivo.

Nella comunicazione il curatore deve informare i ricorrenti del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda, allegando anche una copia dello stato passivo reso esecutivo.

Le modifiche apportate dal decreto prevedono che la comunicazione debba ora anche contenere una sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

La disposizione è finalizzata a disincentivare la proposizione delle impugnazioni allo stato passivo da parte dei creditori che non avrebbero alcuna possibilità di veder soddisfatto il proprio credito a fronte della esiguità dell’attivo anche nel caso di accoglimento delle loro ragioni.

12. Esdebitazione

Il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche anche alla disciplina dell’esdebitazione di diritto regolata dall’art. 282 del D.lgs. n. 14/2019.

E’ stata prevista la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia del decreto con il quale viene dichiarata l’esdebitazione del consumatore o del professionista.

È stato inoltre espressamente specificato che l’esdebitazione non opera sia nelle ipotesi previste dall’art. 280 del D.lgs. n. 14/2019 sia quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La norma dispone inoltre che il provvedimento con cui il Tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni per poter concedere l’esdebitazione va comunicato al Pubblico Ministero, ai creditori ed al debitore, i quali possono proporre reclamo entro il termine di 30 giorni.

13. Albo dei gestori della crisi

Sono previste novità anche per quanto riguarda i requisiti che i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro debbono possedere al fine di poter essere registrati all’interno dell’Albo dei gestori della crisi di cui all’art. 356 del D.lgs. n. 14/2019.

I professionisti sono tenuti a dimostrare di aver frequentato corsi di formazione (art. 4, comma 5, lett. b, del D.M. 24 settembre 2014, n. 202) della durata minima di 40 ore (200 ore invece per tutti gli altri soggetti).

Ai fini del primo popolamento dell’albo, la norma precisa altresì che possono ottenere l’iscrizione i soggetti, in possesso dei requisiti prescritti, a condizione che dimostrino di essere stati nominati in almeno 2 procedure negli ultimi 4 anni, quali curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

È oltremodo precisato che il mantenimento dell’iscrizione all’albo è subordinato all’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale. 

14. Assetti organizzativi societari

Il decreto correttivo ha apportato alcune importanti precisazioni anche per quanto concerne le disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di assetti organizzativi societari

Si rammenta che, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 2086 c.c. post riforma, l’imprenditore che opera in forma societaria collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva di una possibile situazione di crisi e della perdita della continuità aziendale.

Il decreto correttivo è intervenuto ad individuare specificatamente il soggetto o l’organo competente ad istituire gli assetti organizzativi societari, tanto è vero che questa funzione è riconosciuta in capo agli:

  • amministratori per quanto concerne la società semplice ai sensi dell’art. 2257 c.c. e la s.r.l. ai sensi dell’art. 2475 c.c.;
  • amministratori ovvero al consiglio di gestione per quanto concerne la società per azioni ai sensi dell’art. 2380 bis c.c. ed art. 2409 novies c.c.

15. Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel decreto correttivo entreranno in vigore a partire dall’1 settembre 2021 unitamente al Codice della crisi d’impresa come previsto dall’art. 389, comma 1, del D.lgs. n. 14/2019.

Sono tuttavia presenti misure che saranno in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta ufficiale poiché modificative di disposizioni già vigenti.

A partire dal 20 novembre 2020 saranno pertanto operative le norme aventi ad oggetto: l’istituzione dell’Albo dei gestori della crisi e la competenza esclusiva degli amministratori relativamente all’istituzione di appositi assetti organizzativi societari.

DECRETO LEGISLATIVO N. 147/2020>> SCARICA IL TESTO IN PDF

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