Un ordine di demolizione può essere sospeso nel
momento in cui il responsabile dell’abuso presenta
un’istanza di sanatoria edilizia
e il giudice dell’esecuzione è tenuto a
valutarne attentamente l’eventuale sussistenza perché
l’Amministrazione possa poi procedere in tempi brevi e
ragionevoli all’emanazione di un nuovo provvedimento.
Ordine di demolizione: responsabilità del giudice
dell’esecuzione
Si tratta di una responsabilità fondamentale, che la
Corte di Cassazione ha evidenziato con la sentenza
n. 2267/2022. Il caso in esame riguarda il ricorso
proposto per violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), contro l’ordinanza del
Giudice dell’esecuzione che aveva accolto parzialmente un’istanza
di revoca dell’ordine di demolizione.
In particolare, i ricorrenti avevano allegato e documentato la
presentazione di istanza di concessione in
sanatoria relativa alla realizzazione di alcune opere
abusive e il Giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato ad
affermarne l’irrilevanza, senza fornire delle motivazioni a
sostegno.
Sul merito, gli ermellini hanno richiamato la costante
giurisprudenza della Corte, secondo la quale l’ordine di
demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale
passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta
assolutamente incompatibile con atti amministrativi o
giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che
abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano
provveduto alla sua sanatoria.
Esso può essere sospeso solo quando sia possibile, sulla base di
elementi concreti, che venga adottato dall’autorità amministrativa
o giurisdizionale, nel giro di brevissimo tempo, un
provvedimento in contrasto insanabile con l’ordine
di demolizione.
Inoltre, la Corte ha ribadito che, in tema di reati
edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di
demolizione delle opere abusive in presenza di una istanza di
condono o di sanatoria, il giudice dell’esecuzione è tenuto a una
attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione
della procedura ed in particolare:
- ad accertare il possibile risultato dell’istanza;
- se esistono cause ostative al suo accoglimento;
- nel caso di insussistenza, a valutare i tempi di definizione
del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in
prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
Onere di allegazione e onere probatorio
Infine, sempre in tema di reati edilizi, il soggetto che
invoca in sede esecutiva la sospensione o la revoca
dell’ordine di demolizione non ha un onere probatorio, ma solo un
onere di allegazione dei documenti a corredo
dell’istanza. Questo perché incombe poi sull’autorità
giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.
In questo caso il Tribunale, a fronte di specifica allegazione
dei ricorrenti, si è limitato a prendere atto dell’intervenuta
presentazione di istanza di concessione edilizia
in sanatoria e a valutarla irrilevante, senza considerare se ci
fossero i presupposti per l’emanazione di un eventuale
provvedimento di accoglimento o meno e quali fossero
i possibili esiti e tempi di definizione della procedura.
L’ordinanza è stata quindi annullata, con rinvio al Tribunale
per procedere a nuovo giudizio, previa disamina della
documentazione fornita per valutare la sussistenza o meno
dei requisiti per la concessione edilizia in sanatoria.
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