Dal 31 luglio è possibile inviare le comunicazioni integrative per richiedere il credito d’imposta per gli investimenti realizzati successivamente all’invio della comunicazione originaria ovvero realizzati entro la data di invio della comunicazione originaria, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione prevista
Lo scorso 12 luglio è scaduto il termine di cui all’articolo 5 del D.M. 17 maggio 2024 per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (introdotta con il decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023, convertito in legge n. 162 del 13 novembre 2023).
Come indicato dal comma 4 dell’articolo 5 del predetto decreto si attende ora l’emanazione del provvedimento che ne definisce la percentuale effettivamente spettante.
Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa pari a euro 1.8 miliardi (di cui all’articolo 16, comma 6 del D.L. 124/2023 modificato dall’articolo 1, comma 249 della legge n. 213/2023), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è infatti pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Tale provvedimento dovrebbe essere emanato, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del decreto 17 maggio 2024, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni, vale a dire entro il 22 luglio.
Il credito d’imposta sarà, quindi, utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SdI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del citato provvedimento che definisce la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante.
L’agevolazione è, invece, utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, la certificazione mediante PEC all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it (Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 262747/2024, punto 5).
Come indicato dal paragrafo 5 del citato Provvedimento n. 262747/2024, per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione originaria utilizzano lo stesso modello per presentare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025, una o più comunicazioni integrative, indicando l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.
Secondo le istruzioni per la compilazione del modello, tale comunicazione integrativa può essere presentata per indicare gli investimenti:
- realizzati successivamente all’invio della comunicazione originaria ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
- realizzati entro la data di invio della comunicazione originaria, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.
Nel medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Entro 10 giorni dalla data di presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa sarà quindi utilizzabile, per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SdI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della seconda ricevuta prevista. I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione originaria e hanno realizzato investimenti inferiori a quanto indicato, devono comunicarlo all’Agenzia, dal 3 febbraio al 14 marzo 2025.
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