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Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una società  avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva confermato il precedente provvedimento del Tribunale di prime cure e dichiarato l’inammissibilità del piano di concordato preventivo formulato dalla società.

La Corte d’appello aveva anzitutto rilevato come il piano concordatario, nel prevedere la soddisfazione per intero dei creditori privilegiati e per una quota “intorno al 20%” dei creditori chirografari, non assicurasse la soddisfazione dei creditori nella misura minima del 20% prevista dall’art. 160, comma V, l.f. Inoltre, la Corte confermava la valutazione del giudice di primo grado sulle lacune che caratterizzavano la relazione del professionista attestatore in ordine ai crediti da riscuotere e ai criteri utilizzati per determinare la percentuale di abbattimento dei crediti. Infine, la Corte territoriale rilevava l’inammissibilità della proposta in considerazione della previsione, riportata nel piano di concordato, del diritto di voto dei fideiussori e della loro liberazione anche per la parte residua della loro obbligazione di garanzia, in violazione dell’art. 184 l.f.

La società contestava tale decisione, proponendo ricorso per cassazione con sette motivi, e ribadiva la legittimità della proposta di concordato preventivo formulata.

La Suprema Corte, nel ritenere infondato detto ricorso, ha anzitutto evidenziato come, a prescindere dalla rilevanza della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, la proposta risultava in ogni caso inammissibile a causa dell’inadeguatezza dell’attestazione di cui all’art. 186 bis, comma 1, l.f., già accertata dalle Corti di merito con motivazione sottratta al vaglio di legittimità, in quanto logica, coerente ed adeguata.

Inoltre, la Corte di legittimità ha chiarito, richiamando un proprio orientamento consolidato, che il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale; potrà invece essere ammesso al passivo solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso (cfr. Cass. 19609/2017). In altri termini, il fideiussore ottiene un diritto di regresso verso il debitore principale solo quando abbia pagato il creditore e, fino ad allora, non può essere ammesso al passivo della procedura concordataria, neppure con riserva quale credito condizionale e, di conseguenza, non può esprimere il proprio voto in sede di adunanza dei creditori.

Quanto precede trova, secondo la Corte, una particolare applicazione in materia fallimentare, con l’art. 61 l.f. ed è confermato dalla disposizione dell’art. 174, ultimo comma, l.f., che attribuisce ai fideiussori che non abbiano adempiuto al pagamento solo un diritto di intervento all’adunanza, con possibilità di esprimere in quella sede osservazioni e contestazioni, ma non anche il diritto di partecipare alla votazione.

Infine, la Cassazione ha confermato l’illegittimità della previsione, inserita nella proposta di concordato formulata dalla società ricorrente, secondo cui i fideiussori sarebbero stati integralmente liberati dalle garanzie prestate, indipendentemente dalla percentuale di soddisfazione dei creditori. Al riguardo, la Corte di legittimità ha evidenziato che la disposizione dell’art. 184 comma 2 l.f. costituisce una deroga espressa al principio della trasmissibilità degli effetti favorevoli tra i condebitori, mentre, di norma, il fideiussore da un lato paga quanto si era assunto l’obbligo di pagare in sede di sottoscrizione del contatto di garanzia e dall’altro subisce, in sede di rivalsa, gli effetti del concordato come qualunque altro creditore.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, “deve escludersi che l’effetto esdebitatorio del concordato possa essere esteso ai coobbligati in forza di patto espresso inserito nella proposta, trattandosi di disciplina degli effetti del concordato normativamente stabilita e dunque sottratta, a differenza di quanto previsto dalla disposizione dell’art. 184 u.c. legge fall., alla disponibilità delle parti”.

La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso della società, confermando la sentenza della Corte d’appello di Napoli e del Tribunale di Napoli.

Cass., Sez. I Civile, 6 settembre 2019, n. 22382Eleonora Gallina – e.gallina@lascalaw.com

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