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Sussiste bancarotta semplice e non fraudolenta se le omissioni nelle scritture contabili riguardano periodi limitati e sono frutto di trascuratezza e non della volontà di non rendere ricostruibile il patrimonio ed il movimento degli affari.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 17 giugno 2019, n. 26613 (testo integrale in calce).

Sommario


Bancarotta semplice e fraudolenta

La condotta di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, oppure come bancarotta semplice.

La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice, L. Fall. ex art. 217, comma 2, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore.

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Giurisprudenza di legittimità

Secondo giurisprudenza di legittimità, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice, in cui l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture contabili obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest’ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nella L. Fall., art. 217, comma 2.

Diverso è, infine, l’elemento soggettivo, costituito nell’ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell’ipotesi di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, dal dolo generico (Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 2016, n. 55065).

Ciò precisato gli ermellini ribadiscono il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, ex L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore che faccia derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella fattispecie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, inquest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2.

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 26613/2019 >> SCARICA IL TESTO PDF

 

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