Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596 resa mediante deposito in cancelleria nella giornata odierna (18 settembre 2020), si sono pronunciate sull’annosa questione dell’attivazione del procedimento di mediazione in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo.
Il risultato, dopo sentenze di merito e non solo ondivaghe, è chiaro: l’istanza di mediazione deve essere presentata dall’opposto, diversamente il giudice deve provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo.
Mediazione e decreto ingiuntivo, la questione e il contrasto
Il procedimento obbligatorio di mediazione è un istituto che trova disciplina nel decreto legislativo n. 28 del 2010.
Il decreto citato specifica che in relazione a determinate cause, ivi comprese quelle condominiali, così come disposto dall’art. 5 comma 1-bis, esso rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
All’art. 5, quarto comma, nell’ambito delle deroghe alla obbligatorietà in relazione alle materie soggetto all’obbligo è specificato che esso non è tale – cioè non rappresenta condizione di procedibilità – «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione»
Dopo questa udienza, però, per andare avanti nel giudizio, si deve presentare istanza di mediazione.
A chi spetta farlo? All’opponente, quale promotore dell’opposizione, o all’opposto, quale promotore dell’azione monitoria che ha portato all’emissione del decreto ingiuntivo opposto?
Data la particolarità della posizione delle parti, è noto che in relazione al giudizio di opposizione vi è un’inversione formale, ma non sostanziale dei ruoli, fin da subito s’è creato contrasto sulla questione.
Mediazione e decreto ingiuntivo, la pronuncia delle Sezioni Unite
Il contrasto ha portato le Sezioni Unite a pronunciarsi, nel seguente modo, con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020: «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».
Mediazione e decreto ingiuntivo, i riflessi in ambito condominiale
In relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo condominiale, la situazione è la seguente.
Il condominio, ricorrente, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo diviene l’opposto, cioè colui che formalmente convenuto in giudizio è in realtà l’attore della pretesa creditoria.
Starà al condominio, dunque, attivare il procedimento di mediazione una volta superata l’udienza, che decide sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Ove così non fosse il decreto, dato atto del mancato esperimento del tentativo, andrebbe revocato per il non avveramento della condizione di procedibilità della domanda, nel caso delle azioni monitorie postergata a questa fase. Un fatto di non poco conto se si pensa che, ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. c.c. per stare in mediazione l’amministratore necessità di una delibera che deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio.
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