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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 9 gennaio 2020, n. 210.

di Antonio Zurlo

 

 

 

 

Le circostanze di fatto.

Parte ricorrente, intestatario di un contratto di mutuo stipulato con la Banca convenuta, in data 25 ottobre 2016, deduceva di essere stato beneficiario della sospensione del pagamento delle rate, avvalendosi delle disposizioni normative emanate a favore dei soggetti colpiti dal terremoto verificatosi nell’Italia centrale, nel 2016. A fronte della sua richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, aveva ricevuto dall’Istituto mutuante un conteggio estintivo ritenuto non corretto, avendo la Banca calcolato, relativamente alle rate sospese, gli interessi sull’intero importo residuo del debito. Ritenendo tale impostazione non conforme all’orientamento interpretativo già manifestato sulla questione dalla giurisprudenza arbitrale, il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo che gli interessi fossero calcolati non già sull’importo residuo del mutuo, ma limitatamente alle rate sospese.

L’Intermediario, nelle sue controdeduzioni, eccepiva, in via pregiudiziale, che il ricorrente “[fosse] intervenuto quale titolare dell’omonima impresa individuale e non quale consumatore” e, inoltre, che non avesse preventivamente esperito alcun tentativo di conciliazione o di mediazione. Nel merito, sosteneva che nella risposta fornita al ricorrente sul criterio di calcolo degli interessi dovuti si fosse attenuta al disposto della legge regolatrice (ovverosia il D.L. n. 148/2017, convertito in l. n. 172/2017), nonché a quanto stabilito nell’Accordo, sottoscritto in data 27 marzo 2018, tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Commissario Straordinario del Governo per la “Ricostruzione Sisma 2016”. Più nello specifico, il punto 2.4 del prefato accordo aveva definito i criteri di calcolo degli interessi, con precisazione che “gli interessi maturati nel periodo di sospensione [dovessero essere] calcolati sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione”, con espresso richiamo del precedente Accordo fra l’ABI e l’Associazione dei Consumatori, del 18 dicembre 2009, ai fini delle modalità di calcolo. La Banca osservava, inoltre, che i precedenti pronunciamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario (d’ora innanzi, ABF), richiamate dal ricorrente, risalissero a un periodo anteriore alla legge di conversione del richiamato decreto legge, per cui evidentemente riferibili unicamente a fattispecie non assimilabili a quella oggetto del ricorso in esame, risultando diversi “i presupposti fattuali e normativi”. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, in replica, osservava che, in realtà, diversamente da quanto eccepito dalla Banca convenuta, avesse esperito una forma di mediazione, proprio attraverso la procedura arbitrale e, inoltre, che l’affermazione della propria qualità di consumatore o meno non avrebbe comunque avuto alcuna rilevanza in relazione alla normativa di agevolazione, la cui applicazione era oggetto di controversia.

 

Gli orientamenti della giurisprudenza arbitrale.

Sul tema oggetto del ricorso (e che potrebbe giovarsi di una nuova reviviscenza, con riferimento alle disposizioni normative “emergenziali”, di sospensione dei pagamenti rateali, in conseguenza della pandemia di Covid-19)[1] , il Collegio territoriale[2] rimette all’esame del Collegio di Coordinamento la questione interpretativa riguardante il calcolo degli interessi maturati durante la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, disposta dalla legge, in relazione a interventi a sostegno delle popolazioni colpite da calamità sismiche. 

In particolare, l’ABF romano precisa che il dubbio interpretativo sia determinato dalle differenti posizioni delle parti, in quanto: il ricorrente sosteneva che la base di calcolo degli interessi dovesse essere individuata nelle sole rate oggetto di sospensione; la Banca convenuta, per contro, riteneva che gli interessi fossero da conteggiare sul capitale residuo al momento della sospensione. Di tal guisa, nell’ordinanza si rappresenta che la questione interpretativa sia meritevole di un’ulteriore pronuncia del Collegio di Coordinamento, proprio in considerazione del nuovo quadro normativo recentemente delineatosi. Rileva, infatti, che, a norma dell’art. 2bis, comma 22, D. L. n.148/2017 sia stato stipulato tra il Commissario Straordinario del Governo e l’ABI, in data 27 marzo 2018, un Accordo finalizzato alla ridefinizione del piano di ammortamento dei finanziamenti sospesi ai sensi dell’art. 14, comma 6, D. L. n. 244/2016. Nell’Accordo de quo è testualmente previsto che: “in caso di sospensione dell’intera rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono calcolati sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione, in base a quanto previsto dal Documento Tecnico relativo all’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori”. Inoltre, nel Documento tecnico del 2009 risulta espressamente, con riferimento agli interessi relativi al periodo di sospensione, un analogo riferimento all’ “applicazione del tasso contrattuale al debito residuo”.

Ciò premesso, il Collegio rimettente evidenza come sia già intervenute delle pronunce “di coordinamento” su analoghi dubbi interpretativi, con particolare riguardo agli eventi sismici concernenti l’Abruzzo e l’Emilia Romagna, con l’espressione univoca del principio per cui gli interessi, al termine del periodo di sospensione, debbano essere conteggiati sulle rate sospese e non sull’intero capitale residuo. Nell’ordinanza sono, per giunta, richiamate anche le ragioni fondanti di tale orientamento ermeneutico, basate, sostanzialmente, sul riconoscimento normativo dell’evento sismico quale “causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 1218 c.c., giustificativa del ritardo (impossibilità giuridica) nell’adempimento di obblighi di pagamento”, nonché sull’incompatibilità dello spirito solidaristico (che, come incidentalmente evidenziato, ritorna anche con riferimento alla normativa per l’attuale emergenza coronavirus) della legge con l’eventualità che il mutuatario “debba subire addirittura un aggravio economico per effetto del beneficio della sospensione[3].

Ciò premesso, il Collegio territoriale ravvisa l’opportunità di rimettere nuovamente la questione all’esame del Collegio di Coordinamento, ritenendo “fatto rilevante sopravvenuto la circostanza che, attraverso un rinvio recettizio operato dall’art. 2bis, comma 22, del D.L. n. 148/2017, abbia acquistato rilevanza normativa anche il successivo “Accordo fra il Commissario straordinario del Governo e l’Associazione Bancaria Italiana”, siglato in data 27.3.2018 e volto – secondo la norma appena ricordata – alla ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti sospesi ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.L. n. 244/2016”. Sottolinea, altresì, che nel citato Accordo del 2018 “in maniera ancor più inequivoca” si faccia riferimento per il calcolo degli interessi post-sospensione al “capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione”, circostanza che lascerebbe presumere che “già l’Accordo del 2009 intendesse riferirsi alla totalità del debito non ancora rimborsato al momento della sospensione; e che l’Accordo del 2018, dunque in questo senso coerentemente con quello del 2009, altro non abbia fatto che esplicitarne, in termini ancor meno controvertibili, quel significato”.

Sotto altro, ma contiguo profilo, nell’ordinanza di rimessione, ci si sofferma su considerazioni di “natura più sostanziale ed economica”, capaci di rendere “discutibile su un piano strettamente finanziario” l’orientamento interpretativo secondo cui “la sospensione del rimborso delle rate, con decorso degli interessi sul “capitale residuo” durante il periodo della sospensione, ridurrebbe il mutuatario in una condizione addirittura “deteriore” rispetto a quella in cui non fosse operata alcuna sospensione”. A tal riguardo, si evidenzia come costituisca innegabile beneficio per il mutuatario la moratoria accordata nei pagamenti dovuti, scongiurando il rischio di un inadempimento, mentre il fatto che il calcolo degli interessi sia rapportato al “capitale residuo” rientrerebbe nella “logica finanziaria di qualsiasi moratoria sul debito”, rilevando, altresì, che il pagamento di maggiori interessi sarebbe compensato dall’allungamento della durata del mutuo, senza scontare penali o interessi di mora.

Sulla base delle considerazioni rassegnate, l’ABF romano ritiene che la questione de qua sia meritevole di una pronuncia chiarificatrice da parte del Collegio di Coordinamento, in considerazione del nuovo quadro normativo recentemente delineatosi.

 

La decisione del Collegio di Coordinamento.

In base a quanto descritto, indubbia centralità, nella risoluzione della questione interpretativa, assume l’Accordo stilato in data 27 marzo 2019 dal Commissario Straordinario del Governo e l’ABI, formato e sottoscritto ai sensi dell’art. 2bis, comma 22, del D. L. n.148/2017. Tale Accordo, che, a giudizio del Collegio rimettente, per effetto del richiamo nella citata norma di legge, verrebbe ad assumere “rilevanza normativa”, concerne la “ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti sospesi ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19”. Nell’Accordo, per quanto qui di interesse, è stabilito che “In caso di sospensione dell’intera rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono calcolati sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione, in base a quanto previsto nel Documento Tecnico relativo all’Accordo del 18 dicembre 2009 fra l’ABI e le Associazioni dei consumatori. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale.” (cfr. punto 2.4). È previsto, altresì, che “In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non sono dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione oltre a quelli già corrisposti in tale periodo, secondo il piano di ammortamento originario.” (cfr. punto 2.5).

Ciò premesso, al Collegio di Coordinamento appare opportuno e necessario rassegnare sinteticamente il percorso normativo caratterizzante gli interventi legislativi, succedutisi nel tempo, disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in varie Regioni italiane. Al riguardo, carattere ictu oculi evidente è la sostanziale uniformità degli enunciati normativi, a partire dal D. L. n. 39/2009, convertito con l. n. 77/2009 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo  nel mese di aprile 2009”), in cui all’art. 6, comma 1, lett. n, si dispone che “La sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere”, erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 T.U.B.,  “con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati”.

Formulazione sostanzialmente non dissimile si rinviene nell’art. 8, par. 9), del D. L. n. 74/2012, convertito con l. n. 122/2012, e nell’art. 48, comma 1, lett. g, D. L. n. 189/2016, convertito con l. n. 229/2016 (“Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”). La norma da ultimo citata viene richiamata dall’art. 14, comma 6 del decreto-legge n. 244/2016 (conv. con legge n. 19/2017”), che ne proroga i termini, norma a sua volta richiamata dall’art. 2bis del D. L. n. 148/2017.

Sul tema degli interessi dovuti al termine della moratoria accordata dalla legge, segnatamente con riguardo alle previsioni di cui all’art. 8 D.L. n. 74/2012, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento con tre decisioni coeve[4], nelle quali è stata sottolineata la differenza fra il trattamento riservato alla sospensione delle rate del mutuo, accordata su base negoziale, e quella disposta dalla legge per eventi calamitosi. Più specificamente, in relazione al tema in esame, si fa riferimento, quanto al profilo negoziale, all’Accordo dell’ABI con le Associazioni dei Consumatori, stipulato in data 18 dicembre 2009, avente come presupposto la crisi economica che aveva colpito la produzione e l’occupazione, con inevitabile impatto sulle famiglie italiane, riducendone la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito.

Secondo il Collegio di Coordinamento, trattandosi di un accordo di natura negoziale, allo stesso poteva riconoscersi “il duplice obiettivo di consentire ai mutuatari che versino in particolari situazioni disagevoli di ottenere una moratoria con una sostanziale rinegoziazione del mutuo che non comporti una perdita finanziaria per le banche rispetto al programma originariamente divisato[5]. Diverso profilo, invece, doveva riconoscersi alla sospensiva prevista dal D.L. n. 72/2012 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo”), costituendone presupposto fondante il contesto ambientale emergenziale. In mancanza di una previsione normativa in ordine al diritto della banca di richiedere gli interessi una volta terminata la moratoria, nonché al criterio di calcolo di tali interessi al termine della sospensiva, il Collegio di Coordinamento, nelle richiamate pronunce, ha escluso che potesse trovare applicazione analogica di quanto previsto nel Documento tecnico, in cui si concretava il c.d. “Piano famiglie”, osservando che “È di tutta evidenza che quest’ultima ipotesi, ove non sia esplicitamente richiamata dalle parti, è inapplicabile al caso qui in esame, avendo natura contrattuale ed essendo regolata da uno specifico documento tecnico, cui gli interessati possono o meno aderire o derogare[6]. Ha, inoltre, sottolineato la diversa natura della moratoria accordata dalla legge in cui “l’evento sismico è normativamente qualificato come causa di forza maggiore ai sensi dell’art.1218 c.c.”, mentre a suo fondamento si pone “lo spirito solidaristico della legge destinata ad alleviare il disagio socio economico delle popolazioni colpite dall’evento sismico (al punto da prevedere nell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 74/2012 che taluni adempimenti tributari vengano regolarizzati “senza sanzioni e interessi”)”.

Sulla base dei principi interpretativi qui sinteticamente ricordati, il Collegio di Coordinamento si è espresso nel modo seguente: “Considerato che la legge non prevede che la regolarizzazione del debito del mutuatario coinvolto nell’evento sismico debba subire addirittura un aggravio economico per effetto del beneficio della sospensione e che per altro verso non contempla una rinuncia forzosa del mutuante agli interessi sulle rate che cadono nel periodo di sospensione, deve concludersi nel senso che sulle rate sospese il mutuatario è tenuto a pagare interessi corrispettivi, calcolati però non sull’intero capitale residuo, ma sull’ammontare delle rate sospese, comprensivo di capitale e di interessi inclusi nel debito monetario espresso da ciascuna rata (senza dunque la possibilità di configurare in questo un fenomeno di anatocismo). Gli “interessi di sospensione” vanno quindi correlati al numero e all’ammontare delle rate sospese e a una durata corrispondente al periodo di sospensione[7].

Senza soluzione di continuità si pone altro pronunciamento del Collegio di Coordinamento[8], con riguardo alla sospensione disposta dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 39/2009, recante misure urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici in Abruzzo. Nella decisione si delineano due ulteriori motivi, che inducono a escludere l’applicazione, al termine della moratoria, di interessi calcolati sull’intero capitale residuo. Il primo motivo viene individuato “nel dato testuale assai significativo rinveniente dalle norme in esame: l’art. 6, primo comma, lett. n, ult. periodo, nel regolare taluni aspetti fiscali del caso di specie, fa espresso riferimento agli «interessi attivi relativi alle rate sospese», di talché l’argomento letterale già consente di concludere nel senso che gli interessi dovuti a causa della sospensione di pagamento disciplinata dalla medesima disposizione di legge maturano proprio sull’importo complessivo delle rate scadute in tale periodo, e non invece su tutto il capitale che il mutuatario deve restituire”. Va rilevato che il riferimento agli «interessi attivi relativi alle rate sospese» si ritrova, riportato con identica formulazione, nella successiva normativa riguardante eventi sismici[9]

Il secondo motivo[10] trova fondamento nell’esigenza “di una lettura costituzionalmente orientata del citato art. 6, comma 1°, lett. n. Appaiono infatti incontestabili le finalità solidaristiche che hanno ispirato la norma in esame, di talché non appare irragionevole ritenere, sulla base dei princìpi riconducibili all’art. 2 Cost., che sussista un dovere delle banche di concorre alla realizzazione delle istanze di tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, attesa la difficoltà, oggettivamente evidente, di onorare con puntualità le scadenze dei debiti contratti”.

L’orientamento interpretativo espresso nelle ricordate pronunce appare basato su argomentazioni solide e attuali, che rendono immotivati i dubbi espressi al riguardo dal Collegio di Roma nella sua ordinanza, su di un possibile revirement.

Secondo un primo rilievo critico, dovrebbe presumersi che “già l’Accordo del 2009 intendesse riferirsi alla totalità del debito non ancora rimborsato al momento della sospensione; e che l’Accordo del 2018, dunque in questo senso coerentemente a quello del 2009, altro non abbia fatto che esplicitarne, in termini ancor meno controvertibili, quel significato”. Sotto altro profilo, basandosi su considerazioni di “natura più sostanziale ed economica” e su un’ottica “strettamente finanziaria”, nella stessa ordinanza, come anticipato, si ritiene “discutibile su un piano prettamente finanziario l’argomento secondo il quale la sospensione del rimborso delle rate, con decorso degli interessi sul “capitale residuo” durante il periodo della sospensione, ridurrebbe il mutuatario in una condizione addirittura “deteriore” rispetto a quella in cui non fosse operata alcuna sospensione”. In sostanza, il maggior onere dovuto al calcolo degli interessi sul “capitale residuo” troverebbe giustificazione nell’ “innegabile beneficio” di cui si avvale il mutuatario per effetto della moratoria.

Quanto alla prima considerazione, questo Collegio, nelle richiamate pronunce, non ha inteso porre in dubbio il significato letterale della formula adottata nell’Accordo del 2009, ma l’ha ritenuta non applicabile nelle fattispecie prese in esame, riguardanti moratorie disposte dalla legge per gravi eventi emergenziali. Con riferimento agli aspetti di carattere finanziario, sottolineati dal Collegio rimettente, si richiama la già ricordata esigenza “di una lettura costituzionalmente orientata” delle norme di legge considerate, per cui “non appare irragionevole ritenere, sulla base dei princìpi riconducibili all’art. 2 Cost., che sussista un dovere delle banche di concorre alla realizzazione delle istanze di tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, attesa la difficoltà, oggettivamente evidente, di onorare con puntualità le scadenze dei debiti contratti[11].

Tutto ciò premesso, il Collegio di Coordinamento esamina più direttamente il contenuto dell’art. 2bis D.L. n. 148/2017 e del conseguente Accordo, di cui è necessario definire la natura giuridica. Trattasi obiettivamente di una novità rispetto al precedente quadro normativo, riguardante misure urgenti introdotte a causa di eventi sismici. L’Accordo viene qualificato nell’ordinanza come atto “avente rilevanza legale, in virtù di un rinvio recettizio operato dalla citata norma di legge. Siffatta qualificazione non appare, tuttavia, condivisibile, posto che “per aversi rinvio recettizio (o materiale) occorre che il richiamo «sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua» (cfr. Corte Cost. sent. n. 259/2014), né può affermarsi che l’intento del legislatore sia quello di incorporare l’atto richiamato, sembrando piuttosto volto a ottenere un effetto combinato di atto amministrativo e legge, effetto che mantiene la sua peculiarità e la sua efficienza rispetto al fine, a condizione che rimangano ferme la natura dell’uno e dell’altra[12].

Peraltro, la norma in questione non fa rinvio a un provvedimento amministrativo preformato, ma a un “Accordo” la cui formazione è affidata anche a un soggetto privato; ne deriva che, pur nella scarsa chiarezza del testo normativo, l’Accordo, nella sua peculiarità, sembrerebbe piuttosto inquadrabile nel novero degli “accordi integrativi o sostitutivi” previsti dall’art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), la cui validità e vincolatività devono ritenersi subordinate alla compatibilità con l’interesse pubblico, che nella specie va individuato nel testo della legge che autorizza tale accordo.

Più specificamente, può ritenersi qualificabile come “accordo sostitutivo” in quanto non destinato a riversarsi in un provvedimento amministrativo finale.

Nel testo dell’art. 2bis, comma 22, della legge è stabilito che “i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario”. In un successivo passaggio, nel medesimo comma, tale indicazione si ripete: “Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni  nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino  al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del  medesimo comma 6, senza oneri  aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data”. Ad avviso del Collegio di Coordinamento tale duplice indicazione (che rappresenta anch’essa una novità rispetto alle precedenti formule legislative riguardanti eventi sismici) costituisce una precisa condizione cui attenersi nella formazione dell’Accordo riguardante la ridefinizione dei piani di ammortamento. Tale precisazione del testo normativo costituisce una conferma (sebbene indiretta) dell’interpretazione data sul punto dalla giurisprudenza arbitrale, nelle menzionate decisioni del 2015 e del 2016 del Collegio di Coordinamento.

Difatti, può presumersi che il legislatore abbia considerato la gravità delle ragioni fondative dell’intervento normativo, riservato a vittime del terremoto che abbiano subito la distruzione o il grave danneggiamento di un’abitazione o di un edificio adibito ad attività economiche (cfr. art. 48, primo comma, lett. g, D.L. n. 189/2016 e art. 14, sesto comma, D.L. n. 244/2016), valutando la significativa diversità della situazione emergenziale, rispetto a quella di chi sia afflitto da generiche difficoltà economiche, presa in considerazione dal c.d. “Piano famiglie”, del 2009. Ne consegue che l’Accordo ex art. 2bis D.L. n. 148/2017, prevedendo che in caso di sospensione dell’intera rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione [debbano essere] calcolati sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione, in base a quanto previsto dal Documento tecnico relativo all’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori”,  sembrerebbe disattendere la prescrizione della legge, secondo cui il meccanismo di sospensione del pagamento delle rate debba attuarsi “senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Dalla incoerenza con la menzionata condizione imposta dalla legge appare dubbia la legittimità dell’atto in cui si concreta l’Accordo, nella parte in cui stabilisce il criterio per il piano di ammortamento post moratoria, in quanto la sua validità e vincolatività, secondo la comune opinione dottrinaria, deve ritenersi subordinata alla compatibilità con l’interesse pubblico che ne costituisce elemento definitorio, nella fattispecie individuabile nel fatto che i beneficiari della moratoria possano avvalersi di un’effettiva facilitazione, senza patire oneri aggiuntivi.

La rilevanza dell’interesse pubblico consente di qualificare l’accordo come atto appartenente al diritto pubblico, assoggettato agli stessi controlli ai quali sarebbe sottoposto il provvedimento. Quanto ai rimedi giurisdizionali, deve essere rilevato che l’“accordo sostitutivo” sia soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, potendo il giudice ordinario solo “conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio” e disapplicarlo ove ritenuto “non conforme a legge” (ex artt. 4 e 5, all.to E, l. n. 2248/1865).  Più precisamente, la legge prevede che “In questo come in ogni altro caso, le Autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi” (cfr. art. 5, all.to E). Pertanto, in base al tenore letterale della citata norma, l’istituto della “disapplicazione” non sembra rientrare fra le prerogative dell’ABF, posto che il richiamato art. 5 della legge del 1865 fa riferimento alle “Autorità giudiziarie”, fra le quali non può ritenersi annoverato l’Organismo arbitrale[13].

Passando alla decisione della fattispecie concreta oggetto del ricorso, si osserva, in via preliminare, l’infondatezza del rilievo mosso dall’Intermediario, peraltro senza qualificarne gli effetti, circa la qualificazione di non consumatore del ricorrente, dal momento che il disposto dell’art. 14, comma 6, D. L. 30 dicembre 2016, n. 244, richiamato dal D.L. n. 148/2017, si riferisce anche alle “attività economiche e produttive”.

Nel merito, va rilevato che parte ricorrente, in sede di anticipata estinzione del mutuo, ha contestato il conteggio estintivo presentato dalla Banca, avendo quest’ultima calcolato gli interessi post sospensione sull’intero importo del debito residuo, anziché sulle sole rate sospese. Al riguardo, l’Istituto ha controdedotto richiamandosi alle disposizioni riportate nell’Accordo, stipulato fra il Commissario Straordinario del Governo e l’ABI, ai sensi dell’art. 2bis D. L. n. 148/2017, in cui afferma che “sono stati stabiliti in modo inequivoco i termini di calcolo degli interessi sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione, vale a dire sul debito residuo. Ciò premesso, alla luce delle considerazioni interpretative su illustrate, pur ritenendo sussistenti i dubbi di legittimità innanzi espressi in ordine all’Accordo, il Collegio, come già osservato, non può procedere alla sua disapplicazione, ai sensi dell’art. 5, Allegato E, l. n. 2248/1865, non potendo qualificarsi “Autorità giudiziaria” in base alla predetta norma di legge.

Il ricorso, consequenzialmente, non può essere accolto.

 

 

Qui la decisione.


[1] Autorevole dottrina, in considerazione della finalità evidentemente solidaristica della normativa emergenziale, ha espresso una preferenza per una ridefinizione compensativa degli interessi. In tal senso, F. Greco, nell’editoriale di prossima pubblicazione in questa Rivista.

[2] Il riferimento è a ABF, Collegio di Roma, n. 22756/19.

[3] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 29 luglio 2015, n. 5863, per cui: «Considerato che la legge non prevede che la regolarizzazione del debito del mutuatario coinvolto nell’evento sismico debba subire addirittura un aggravio economico per effetto del beneficio della sospensione e che per altro verso non contempla una rinuncia forzosa del mutuante agli interessi sulle rate che cadono nel periodo di sospensione,  deve concludersi nel senso che sulle rate sospese il mutuatario è tenuto a pagare  interessi corrispettivi, calcolati però non  sull’intero capitale residuo, ma sull’ammontare delle rate sospese, comprensivo di capitale e di interessi inclusi nel debito monetario espresso da ciascuna rata (senza dunque la possibilità di configurare in questo un fenomeno di anatocismo). Gli “interessi di sospensione” vanno quindi correlati al numero e all’ammontare delle rate sospese e a una durata corrispondente al periodo di sospensione.»; ABF, Collegio di Roma, 7 febbraio 2019, n. 3739.

[4] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 29 luglio 2015, nn. 5863, 5877 e 5885.

[5] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 29 luglio 2015, n. 5885.

[6] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 29 luglio 2015, n. 5877.

[7] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 29 luglio 2015, n. 5885.

[8] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 23 marzo 2016, n. 2712, per cui: «Al di là dell’argomento, evidenziato dal Collegio rimettente e del tutto condivisibile, secondo cui la natura di ‘proroga’ dell’intervento dell’ABI manifesta la continuità, seppure su base volontaria (e la banca resistente vi ha aderito), con la misura originariamente disposta dal decreto n. 39 del 2009, il Documento tecnico di sospensione relativo all’iniziativa del sistema bancario in parola prevede che “Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti”, e che questi ultimi “possono essere rimborsati” mediante, tra l’altro, “sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario”. Si tratta, in effetti, di previsione che lascia margini di autonomia convenzionale nella determinazione della durata del periodo di ammortamento delle rate sospese. Ciò non di meno, essa non appare sufficiente a legittimare il calcolo degli interessi di ‘sospensione’ sull’intero capitale residuo e non solo su quello effettivamente toccato dalla misura sospensiva.».

[9] Cfr. art. 8 D.L. 6 giugno 2012, n. 74, per cui «con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito di impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati». Identico enunciato si ritrova nell’art. 48, primo comma 1, lett. g, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, richiamato nell’art. 14, comma 6, D.L. n. 244/2016, a sua volta richiamato nell’art. 2bis D.L. 16 ottobre 2017, n. 148.

[10] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 23 marzo 2016, n. 2712.

[11] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 23 marzo 2016, n. 2712.

[12] Cfr. Corte Cost., 3 maggio 2013, n. 80, con nota di P. Veronesi, Ancora sulla distinzione tra rinvio recettizio (della legge al regolamento) e diritto vivente di origine regolamentare., in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 3, 2013, 1359D.

[13] Cfr. Corte Cost., n. 818/2008.


 

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