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Tribunale di Torino


Sezione Feriale Civile


Sentenza 30-31 agosto 2011


*******


Il Giudice Designato


sciogliendo la riserva assunta all’udienza in data 29.08.2011 nel procedimento iscritto al n. 22056/11 R.G.C.,


promosso da:


B. A., rappresentata e difesa dall’Avv. Daniele MICHELETTA TITA’;


contro:


Z. R., rappresentato e difeso dall’Avv. Monica CHECCHIN;


avente ad oggetto:


Opposizione all’esecuzione (procedura di espropriazione mobiliare iscritta al n. 4259/2011 R.G.E.) ex art. 615, 2° comma, e segg. c.p.c. ed istanza di sospensione ex artt. 623 segg. c.p.c. ;


ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


-Visto il ricorso datato 22.07.2011, depositato in data 25.07.2011 dalla sig.ra B. A., debitrice esecutata nella procedura di espropriazione mobiliare iscritta al n. 4259/2011 R.G.E.;


-visto il Decreto datato 26.07.2011 del Presidente della Sezione Feriale, che ha fissato udienza di comparizione parti all’udienza in data 29.08.2011 avanti al Giudice Designato sottoscritto, ai sensi dell’art. 625,1° comma, c.p.c.;


-rilevato che all’udienza così fissata non si è costituito il creditore procedente, nonostante la rituale notificazione del ricorso e pedissequo Decreto;


-ritenuto che l’opposizione proposta dalla parte ricorrente risulti assistita da un adeguato fumus di fondatezza e che, dunque, sussistano i “gravi motivi” ex art. 624 c.p.c. per far luogo alla richiesta sospensione dell’esecuzione, in quanto, sia pure alla stregua di una sommaria cognizione e fatta salva la necessità di una istruttoria completa sul punto, risulta quanto segue:


  • il creditore procedente sig. Z. R. ha promosso la predetta procedura di espropriazione mobiliare iscritta al n. 4259/2011 R.G.E. nei confronti della sig.ra B. A. nella sua qualità di titolare dell’omonima Impresa individuale (come si evince dal verbale di pignoramento), in forza di decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di TORINO n. 10270/2010 datato 26.05.2010, depositato in data 31.05.2010;

  • il suddetto decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato in data 18.06.2010 in TORINO Corso Trapani n. 49;

  • senonché, l’Impresa individuale B. A. risulta aver sede in TORINO Corso Regina Margherita n. 280, come si evince dalla visura camerale prodotta dalla parte ricorrente sub doc. 1);

  • inoltre, già a far data dal 19.03.2009 la sig.ra B. A. aveva trasferito la propria residenza da TORINO Corso Trapani n. 49 a TORINO Corso Regina Margherita n. 280 bis, come si evince dal certificato storico di residenza prodotto dalla parte ricorrente sub doc. 2);

  • pertanto, la notifica del predetto decreto ingiuntivo deve considerarsi giuridicamente inesistente, con conseguente inefficacia del decreto stesso ai sensi dell’art. 644 c.p.c.;

  • secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, infatti, la notificazione inesistente (ossia non effettuata) o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo ed a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto) comporta l’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. la quale può essere fatta valere non soltanto con la procedura prevista dal 1° e 2° comma dell’art. 188 disp. attuaz. c.p.c. o con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (come si evince dall’ultimo comma dell’art. 188 disp. attuaz. c.p.c.), bensì anche (come nel caso di specie) con l’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c.;

  • in particolare, la Cassazione ha recentemente affermato che “di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base a un decreto d’ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiunto, che sostenga l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l’esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso” (Cass. civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15892 in Guida al diritto 2009, 43, 52);


-rilevato che, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., deve fissarsi un termine perentorio (che pare equo determinare in giorni 90 dalla comunicazione della presente Ordinanza) per l’introduzione del giudizio di merito relativo alla opposizione, da effettuarsi secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;


P.Q.M.


visti gli artt. 615, 2° comma, 616 e 623 e segg. c.p.c.:


SOSPENDE


il processo esecutivo iscritto al n. 4259/2011 R.G.E..


FISSA


ai sensi dell’art. 616 c.p.c., termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente Ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito relativo alla opposizione, da effettuarsi secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.


MANDA


alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.


Torino, lì 30.08.2011.


IL GIUDICE DESIGNATO


Dott. Edoardo DI CAPUA


Depositata in data 31.08.2011.

 

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