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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109

Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta
Ufficiale – Serie generale – n. 226 del 28 settembre 2018),
coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130 (in
questo stesso Supplemento ordinario – alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti per la citta’ di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.». (18A07450)

(GU n.269 del 19-11-2018 – Suppl. Ordinario n. 55)
Vigente al: 19-11-2018 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).

A norma dell’art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Capo I Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova 

Art. 1
Commissario straordinario per la
ricostruzione


1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi,
avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di
garantire, in via d’urgenza, le attivita’ per la demolizione, la
rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei
materiali di risulta, nonche’ per la progettazione, l’affidamento e
la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso
sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione
Liguria, e’ nominato un Commissario straordinario per la
ricostruzione, di seguito nel presente capo: «Commissario
straordinario». La durata dell’incarico del Commissario straordinario
e’ di dodici mesi e puo’ essere prorogata o rinnovata per non oltre
un triennio dalla prima nomina.

2. Al Commissario straordinario e’ attribuito un compenso,
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
in misura non superiore a quella indicata all’art. 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l’esercizio dei compiti
assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un
contingente massimo di personale pari a venti unita’, di cui una
unita’ di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque
unita’ di livello dirigenziale non generale e la restante quota di
unita’ di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con
questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita’ richiesti dal Commissario straordinario per
l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e’ posto, ai sensi dell’art.
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non
dirigenziale della struttura e’ riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l’indennita’ di amministrazione, del
personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale
sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente
a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai
Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche’
un’indennita’ sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di
importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di
posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della
struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di
livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche’ un’indennita’ sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di
importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di
posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio
sono a carico esclusivo della contabilita’ speciale intestata al
Commissario straordinario.Nell’ambito del menzionato contingente di
personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un
massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti
estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
cui compenso e’ definito con provvedimento del Commissario
straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del
Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di
cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse
disponibili nella contabilita’ speciale di cui al comma 8. A tal fine
e’ autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell’art. 45.

3. Per le attivita’ urgenti di progettazione degli interventi, per
le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita’ di direzione
dei lavori e di collaudo, nonche’ per ogni altra attivita’ di
carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il
Commissario straordinario puo’ avvalersi, anche in qualita’ di
soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali
interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria,
degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a.,
delle Autorita’ di distretto, nonche’, mediante convenzione, dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa’ a partecipazione
pubblica o a controllo pubblico.

4. Il Commissario straordinario puo’ nominare, con proprio
provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unita’, fino a due
sub-commissari, il cui compenso e’ determinato in misura non
superiore a quella indicata all’art. 15, comma 3, del decreto-legge
n. 98 del 2011. L’incarico di sub-commissario ha durata massima di 12
mesi e puo’ essere rinnovato.

5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche’ per la
progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e
il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario
straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche’ dei vincoli
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Con
decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di
semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche
in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli
interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario,
adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Anche nelle more dell’adozione del decreto di cui al terzo periodo,
il Commissario straordinario dispone l’immediata immissione nel
possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate,
necessarie per l’esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario
anche l’accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese
chiamate a svolgere le attivita’ di cui al presente comma, con
salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e
comunque senza che cio’ possa ritardare l’immediato rilascio di dette
aree da parte dei terzi.

6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento,
tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza
e funzionalita’ dell’infrastruttura concessa ovvero in quanto
responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione
dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario,
entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario,
versa sulla contabilita’ speciale di cui al comma 8 le somme
necessarie al predetto ripristino ed alle altre attivita’ connesse di
cui al comma 5, nell’importo provvisoriamente determinato dal
Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni
accertamento sulla responsabilita’ dell’evento e sul titolo in base
al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della
viabilita’. Nella determinazione di detto importo, il Commissario
straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al
predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all’art. 1-bis. In
caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario
puo’ individuare, omessa ogni formalita’ non essenziale alla
valutazione delle manifestazioni di disponibilita’ comunque
pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della
cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato
nei confronti del concessionario alla data dell’evento, potendo
remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al
tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attivita’ del
Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del
Concessionario, a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo
di anticipazione e’ autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui
dall’anno 2018 all’anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si
provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini
della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2018 e 120 milioni di euro per
l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di
cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e
quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, 40 milioni di euro per
l’anno 2019, 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All’atto del
versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli
interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di
cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’
corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento
all’entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell’art. 32 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, la realizzazione delle attivita’ concernenti il
ripristino del sistema viario, nonche’ quelle connesse, ad uno o piu’
operatori economici diversi dal concessionario del tratto
autostradale alla data dell’evento e da societa’ o da soggetti da
quest’ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al
fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel
sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacche’ non puo’
escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione
all’evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio.
L’aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle
predette attivita’, una struttura giuridica con patrimonio e
contabilita’ separati.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente
articolo, e’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale
intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le
risorse pubbliche all’uopo destinate nonche’ quelle tempestivamente
messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
dell’evento.

8-bis. Il Commissario straordinario, nell’esercizio delle funzioni
attribuite dal presente decreto, puo’ avvalersi e puo’ stipulare
convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di
cui all’art. 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all’art. 36 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.


Art. 1 bis
Misure per la tutela del diritto
all’abitazione

1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione
dell’infrastruttura crollata a seguito dell’evento, che costituisce
opera di pubblica utilita’, il Commissario straordinario, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, puo’ stipulare con i proprietari e
con gli usufruttuari delle unita’ immobiliari oggetto delle ordinanze
di sgombero del sindaco della citta’ di Genova, con gli effetti di
cui all’art. 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’atto di cessione
del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle
conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio
sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede
all’immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai
sensi dell’art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario
straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui
proprietari a favore di istituti finanziari, ne’ acquisisce alcun
gravame sull’unita’ immobiliare ceduta.

2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione
sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione
degli stessi, l’indennita’ quantificata in complessivi euro 2.025,50
per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell’immobile,
delle spese per l’acquisto degli arredi e di ogni altra spesa
accessoria per la ricollocazione abitativa, nonche’, per ciascuna
unita’ immobiliare, l’indennita’ di cui alla legge della regione
Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali
di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l’indennita’
per l’improvviso sgombero, pari a euro 36.000.

3. Agli usufruttuari e’ corrisposta, nel termine di cui al comma 2,
la quota delle indennita’ di cui al medesimo comma 2 calcolata
utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente
diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

4. Le indennita’ sono diminuite del 10 per cento in favore dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione.

5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento
provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le
indennita’ di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso
di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

6. All’esito delle operazioni di ricostruzione, l’eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e’ pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello
stesso.


Art. 1 ter
Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali

1. Per l’esecuzione delle attivita’ di cui all’art. 1, il
Commissario straordinario individua i tronchi autostradali
funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell’autostrada A10
sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di
ricostruzione dell’infrastruttura conseguente all’evento. A tal fine
le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente
consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.

2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di
priorita’ rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad
intraprendere le occorrenti attivita’ di verifica e messa in
sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti
convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e
cavalcavia.

3. Fermo restando l’obbligo, per le concessionarie, di adottare
ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumita’ e
della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di
limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attivita’ di cui
al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte
dalle concessionarie sotto la vigilanza dell’Agenzia di cui all’art.
12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza
possibilita’ di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna
corrispondente revisione del piano economico finanziario.


Art. 2
Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali

1. Per far fronte alle
necessita’ conseguenti all’evento, la
Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Citta’
metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le societa’
controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonche’ la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova,
previa autorizzazione del Commissario delegato per l’emergenza
nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente
per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato,
ulteriori unita’ di personale con funzioni di protezione civile,
polizia locale e di supporto all’emergenza, fino a 300 unita’, in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti
dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall’art. 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli enti ivi indicati
possono provvedere con risorse proprie disponibili, d’intesa con il
Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresi’ con
propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1,
delle unita’ di personale e delle risorse nel limite complessivo di
spesa di euro 3.500.000 per l’anno 2018 e di euro 10.000.000 per
l’anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario
delegato provvede a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita’ speciale per l’emergenza.

3. Le assunzioni sono effettuate con facolta’ di attingere dalle
graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche
per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non
risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto,
i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all’assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di
pubblicita’, trasparenza e imparzialita’, anche semplificati.

3-bis. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Autorita’ di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale e’ autorizzata ad assumere, per
gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato,
venti unita’ di personale con funzioni di supporto operativo e
logistico all’emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere
sulle risorse del bilancio dell’Autorita’ medesima. Il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
e’ ridotto di euro 500.000 per l’anno 2018 e di euro 500.000 per
l’anno 2019.

4. La contabilita’ speciale di cui all’ordinanza n. 539 del 20
agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l’emergenza
dell’evento determinatosi il 14 agosto 2018, e’ integrata di 9
milioni di euro per l’anno 2018 e 11 milioni di euro per l’anno 2019.
Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente
alla contabilita’ speciale intestata al Commissario delegato.

4-bis. Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse di
cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione
del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalita’
di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attivita’ di recupero
dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a
seguito dell’evento.


Art. 3
Misure in materia
fiscale

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero adottate a seguito dell’evento, a decorrere dall’anno
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul
reddito delle societa’ fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui
al primo periodo sono, altresi’, esenti dall’applicazione
dell’imposta municipale propria, di cui all’art. 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di
cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a
decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all’evento e fino
al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell’interno e del
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31
dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per il
rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all’esenzione
di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di
godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita’ locali
in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti
all’evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli
indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e
indipendentemente dalle modalita’ di fruizione e contabilizzazione,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che
svolgono attivita’ economica, le agevolazioni di cui al presente
comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di
godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi
residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno
sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal
pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento.

4. Fatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiarativi di legge,
non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all’imposta di
successione, ne’ alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, ne’
all’imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a
seguito dell’evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29
e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ per le
attivita’ esecutive da parte degli agenti della riscossione e i
termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai
soggetti residenti o che hanno sede o unita’ locali negli immobili di
cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31
dicembre 2019.

5-bis. Le autorita’ di regolazione di cui all’art. 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti
adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono prevedere
esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas,
acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema
che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra
l’ordinanza di inagibilita’ o l’ordinanza sindacale di sgombero e la
revoca delle medesime, individuando anche le modalita’ per la
copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo
perequativo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell’art. 45.


Art. 4
Sostegno a favore delle imprese
danneggiate in conseguenza dell’evento


1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede
operativa
all’interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del
comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto
2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con
provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare
entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla
data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un
decremento del fatturato rispetto al valore mediano del
corrispondente periodo del triennio 2015-2017, e’ riconosciuta, a
domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel
limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato puo’
essere dimostrato mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi
dell’art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall’estratto
autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi
di riferimento.

2. I criteri e le modalita’ per l’erogazione delle somme, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l’anno 2018, sono stabiliti
dal Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018,
che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita’
speciale per l’emergenza, che e’ all’uopo integrata, per la somma di
euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


Art. 4 bis
Sostegno a
favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell’evento

1. Al fine di accelerare le
operazioni di ricostruzione
dell’infrastruttura crollata a seguito dell’evento e per ristorare i
danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede
operativa nella zona delimitata con l’ordinanza del sindaco del
comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di
ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, puo’ stipulare con i proprietari
delle predette unita’ immobiliari, con gli effetti di cui all’art.
45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’atto di cessione della
proprieta’. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle
conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio
sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede
all’immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai
sensi dell’art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non
subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di
istituti finanziari, ne’ acquisisce alcun gravame sull’unita’
immobiliare ceduta.

2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione e’
corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli
stessi, l’indennita’ quantificata in complessivi euro 1.300 per metro
quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che
tiene conto del valore venale dell’immobile.

3. Le indennita’ sono diminuite del 10 per cento in favore dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione.

4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento
provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le
indennita’ di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso
di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

5. All’esito delle operazioni di ricostruzione, l’eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e’ pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello
stesso.

6. Per assicurare la ripresa delle attivita’ economiche in
condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al
comma 1 e’ corrisposta un’indennita’ per ristorare la perdita delle
attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la
spesa per il loro recupero e trasferimento all’interno dell’area
metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche,
organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il
concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via
sostitutiva, provvede al pagamento dell’indennita’ entro trenta
giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l’entita’ e la
congruita’ della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di
ammortamento.

7. Le indennita’ di cui al presente articolo sono riconosciute al
netto dell’indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da
altri soggetti pubblici o privati, nonche’ delle altre agevolazioni
pubbliche eventualmente percepite dall’interessato per le medesime
finalita’ del presente articolo.

8. Il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli
interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse
disponibili di cui al comma 9.

9. La contabilita’ speciale di cui all’art. 1, comma 8, e’
incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018. Ai relativi oneri
si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell’indennita’
di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla
predetta contabilita’ speciale di quota parte delle risorse gia’
programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il
finanziamento di progetti di cui all’art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);

b) quanto a 10 milioni di euro per l’avvio del pagamento delle
indennita’ di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale
quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui
all’art. 45.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4 ter
Sostegno al reddito dei lavoratori

1. E’ concessa, ai sensi del comma 3, un’indennita’ pari al
trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa
contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un
massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato,
compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare
l’attivita’ lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del
ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle
imprese, operanti nelle aree del territorio della citta’
metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario
delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno
subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le
tutele previste dalla normativa vigente.

2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita’ di impresa
e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’ a
causa dell’evento di cui al comma 1, e’ riconosciuta, ai sensi del
comma 3, un’indennita’ una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto
della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di aiuti
di Stato.

3. Le indennita’ di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto
della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 19 milioni di euro per l’anno 2019. La
regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei
beneficiari all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
che provvede all’erogazione delle indennita’. Le domande sono
presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i
risultati dell’attivita’ di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e
alla regione Liguria.

4. L’onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di
euro per l’anno 2018 e a 19 milioni di euro per l’anno 2019, e’ posto
a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.


Art. 5
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilita’


1. Al fine di garantire, in via d’urgenza, idonee misure a sostegno
del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilita’
cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione Liguria
risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l’anno 2018 e
23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei
servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita’
trasportistiche conseguenti all’evento, per l’efficientamento dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale gia’ attivati
nonche’ per garantire l’integrazione tariffaria tra le diverse
modalita’ di trasporto nel territorio della citta’ metropolitana di
Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalita’ provvede
la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede
quanto a euro 500.000 per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 45 e quanto
a euro 23 milioni per l’anno 2019 mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1230, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per
fronteggiare le criticita’ trasportistiche conseguenti all’evento,
sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella
misura di euro 20.000.000 per l’anno 2019 per il rinnovo del parco
mezzi utilizzati nella citta’ metropolitana di Genova, con priorita’
per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate
dagli autotrasportatori in conseguenza dell’evento consistenti nella
forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi
rispetto ai normali percorsi e nelle difficolta’ logistiche
dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali,
e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2018, che
sono trasferiti direttamente alla contabilita’ speciale intestata al
Commissario delegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche’ i
criteri e le modalita’ per l’erogazione a favore degli
autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei
limiti delle disponibilita’. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede ai sensi dell’art. 45.

3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune
di Genova d’intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di
collegamento o comunque inerenti alla mobilita’, come individuate nel
piano strategico della mobilita’ genovese, sono attribuite al comune
di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per
l’anno 2018. Al relativo onere per l’anno 2018 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della
mobilita’ sostenibile, anche attraverso l’individuazione di aree
utilizzabili quali parcheggi di interscambio, puo’ essere concessa,
per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l’area
demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele,
conosciuta come «fascia di rispetto di Pra’». Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui
all’art. 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, e’ differito al 31 dicembre 2019.

5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario
delegato quali itinerari di viabilita’ alternativa a seguito
dell’evento, lo stesso Commissario puo’ autorizzare le stazioni
appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali
all’accelerazione degli interventi necessari al superamento
dell’emergenza, in deroga all’art. 106 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
all’art. 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove
applicabili, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto
della normativa europea.


Art. 6
Ottimizzazione dei flussi veicolari
logistici nel porto di Genova

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere
di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi
informatici e delle relative opere accessorie per garantire
l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in
uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco
di ingresso di Ponente. Per l’esecuzione delle suddette attivita’ il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri
necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilita’, per
l’immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative
infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l’attuazione del
presente comma e’ autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per
l’anno 2018, 15 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro
per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.

2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico
in ambito portuale derivanti dall’evento, alla Direzione marittima –
Capitaneria di porto di Genova e’ assegnata la somma di euro 375.000
per l’anno 2018 e euro 875.000 per l’anno 2019 per provvedere, in via
d’urgenza, all’impiego del personale proveniente dagli altri comandi
periferici del Corpo delle capitanerie di porto secondo il principio
di prossimita’, all’acquisto dei mezzi ritenuti necessari per
ottimizzare i flussi di traffico portuale e all’efficientamento delle
strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi oneri,
pari ad euro 375.000 per l’anno 2018 e ad euro 875.000 per l’anno
2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse
disponibili sulla contabilita’ speciale per l’emergenza.


Art. 6 bis
Assunzioni di personale presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. Al fine di
preservare la capacita’ ricettiva del bacino portuale
e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari
e logistici, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ autorizzata ad
assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso
dell’anno 2019, 40 unita’ di personale da inquadrare nella prima
fascia retributiva della terza area e 20 unita’ di personale da
inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da
adibire ad attivita’ di controllo, anche per consentire, ove occorra,
l’estensione dell’orario di apertura degli uffici doganali ai sensi
del comma 4.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle
graduatorie vigenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e di
altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le
esigenze dell’Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie
non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze,
l’Agenzia puo’ procedere all’assunzione previa selezione pubblica,
per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicita’,
trasparenza e imparzialita’, anche semplificati, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dall’art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacita’
assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell’anno 2018.
L’Agenzia, entro trenta giorni dall’assunzione del personale di cui
al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i
dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere.

4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalita’ inerenti
alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese,
e’ consentita, su richiesta dell’Autorita’ di sistema portuale del
Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente direttore
regionale delle dogane e dei monopoli, l’estensione dell’orario
ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto
previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 7
Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento


1. Ai fini del
superamento dell’emergenza conseguente all’evento e
per favorire la ripresa delle attivita’ economiche colpite,
direttamente o indirettamente, dall’evento, e’ istituita, ai sensi
dell’art. 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona
Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova» comprendente i
territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a
includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San
Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte,
Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure.

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all’eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma
1.

2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata –
Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate
di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123.

2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del
trasporto di merci su strada ad altre modalita’ di trasporto, alle
imprese che hanno sede nell’ambito dello Spazio economico europeo,
costituite in forma di societa’ di capitali, ivi comprese le societa’
cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che
commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018,
servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in
arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova e’
concesso, per l’anno 2018, il contributo previsto dall’art. 1, commi
648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino alla misura
doppia rispetto all’importo stabilito dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio
2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni di euro per
l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1230, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-ter. Al fine di garantire l’operativita’ portuale anche
attraverso l’organizzazione di servizi ferroviari di navettamento
ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su
strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, e’ previsto, per
la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori
oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo
nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle
imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto
combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del
comma 1 dell’art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il
contributo non e’ cumulabile con altri contributi di sostegno
all’intermodalita’ ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le
modalita’ per l’attribuzione del contributo sono definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attivita’ di
manovra derivanti, a parita’ di infrastrutture ferroviarie portuali,
dall’incremento del numero dei treni completi con origine e
destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, e’ riconosciuto al
concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta
giornaliera movimentata oltre le 10 unita’. Le modalita’ di
rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro
800.000 per l’anno 2018 e a euro 2.400.000 per l’anno 2019, e agli
oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l’anno
2018 e a euro 600.000 per l’anno 2019, si provvede a valere sulle
risorse del bilancio dell’Autorita’ di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto di 1
milione di euro per l’anno 2018 e di 3 milioni di euro per l’anno
2019.

2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.


Art. 8
Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento

1. Nel territorio
della Citta’ metropolitana di Genova e’ istituita
una zona franca urbana il cui ambito territoriale e’ definito con
provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e
il Comune di Genova, secondo quanto previsto all’art. 1, comma 340,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa
all’interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a
causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per
cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto
al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017,
possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie
attivita’ nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in
alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante
dall’attivita’ d’impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1
fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di
euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento
dell’attivita’ svolta dall’impresa nella zona franca;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive
del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell’attivita’ svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma
1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta,
riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attivita’
economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle
retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero di cui alla presente
lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attivita’ all’interno della
zona franca.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi’, alle imprese
che avviano la propria attivita’ all’interno della zona franca entro
il 31 dicembre 2018.

5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 10
milioni di euro per l’anno 2018, si provvede ai sensi dell’art. 45.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell’acquacoltura.

7. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013, recante le
condizioni, i limiti, le modalita’ e i termini di decorrenza e durata
delle agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221.


Art. 9
Incremento del gettito IVA nei porti compresi
nell’ambito
dell’Autorita’ di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.


1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l’evento ha
prodotto sulle attivita’ dell’Autorita’ di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni
commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per
il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui
all’art. 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
riconosciuta ai porti ricadenti nell’ambito della predetta Autorita’
di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella
misura del 3 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta
sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per
il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

1-bis. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, all’Autorita’
di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e’ assegnato un
contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l’anno 2018.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis si
provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio
dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli
interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23
dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di
operativita’ delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti
bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del
lavoro Spa.


Art. 9 bis
Semplificazione delle procedure di intervento dell’Autorita’ di
sistema portuale del Mar Ligure occidentale.


1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019,
con propri provvedimenti, su proposta dell’Autorita’ di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle
relative infrastrutture di accessibilita’ e per il collegamento
intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la citta’ di
Genova, da realizzare a cura della stessa Autorita’ di sistema
portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del
provvedimento commissariale, con l’applicazione delle deroghe di cui
all’art. 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi
comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorita’ di
sistema portuale e da altri soggetti.


Art. 9 ter
Disposizioni in materia di
lavoro portuale temporaneo


1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura
del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la
continuita’ delle operazioni portuali presso il porto di Genova,
compromessa dall’evento, l’autorizzazione attualmente in corso,
rilasciata ai sensi dell’art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e’ prorogata per cinque anni.

2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l’Autorita’ di sistema portuale
del Mar Ligure occidentale e’ autorizzata a corrispondere al soggetto
fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di
euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all’anno
2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di
Genova conseguenti all’evento. Tale contributo e’ erogato dalla
stessa Autorita’ di sistema portuale a fronte di avviamenti
integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati
avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della
tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica
lavoratori merci varie del porto di Genova nel primo semestre
dell’anno 2018.

3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal
contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto
operante ai sensi dell’art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai
fini dell’indennita’ di mancato avviamento (IMA).


Art. 10
Norme in
materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale


1. Tutte le controversie relative
agli atti adottati dal
Commissario straordinario di cui all’art. 1, nonche’ ai conseguenti
rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che
derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile
del tribunale amministrativo regionale della Liguria.

2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l’art. 125 del codice
del processo amministrativo.

3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio
dell’avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 1 del testo unico di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.


Art. 11
Surrogazione
legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze


1. Nei limiti delle risorse erogate
dallo Stato ai beneficiari
delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, lo Stato e’
surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei
soggetti responsabili dell’evento, ai sensi dell’art. 1203, numero
5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei
predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili
dell’evento.


Capo II

Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti 

Art. 12
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali

1. E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in
Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
possibilita’ di articolazioni territoriali, di cui una, con
competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. L’Agenzia ha il
compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non
disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo,
l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui
all’art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e’
soppressa e l’esercizio delle relative funzioni e’ attribuito
all’Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane,
strumentali e finanziarie. L’Agenzia e’ dotata di personalita’
giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza,
che esercita secondo le modalita’ previste nel presente decreto.

3. Con riferimento al settore ferroviario, l’Agenzia svolge i
compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l’intero sistema ferroviario
nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, comma 1,
lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto
previsto all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162
del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i
compiti di Autorita’ preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della
direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sono affidati, a seguito di apposite convenzioni
internazionali, all’Agenzia, all’Autorita’ per la sicurezza
ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.
L’Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, oltre all’esercizio delle funzioni gia’ disciplinate
dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i
compiti e le responsabilita’ dei soggetti gestori, l’Agenzia, anche
avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di
sicurezza delle infrastrutture:

a) esercita l’attivita’ ispettiva finalizzata alla verifica della
corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei
gestori, nonche’ l’attivita’ ispettiva e di verifica a campione sulle
infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie
misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell’utilizzo
sicuro delle infrastrutture;

b) promuove l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali
ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le
attivita’ di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati
da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia;

c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall’art. 6
del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture
stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attivita’ di
controllo gia’ svolte dai gestori, eventualmente effettuando
ulteriori verifiche in sito;

d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
l’adozione del piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle
infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del
miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche
attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle
necessita’ di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e’
aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed
approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione
previsti dalla legislazione vigente;

e) svolge attivita’ di studio, ricerca e sperimentazione in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco disciplinati dall’art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all’Agenzia le
funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e
12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e
i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall’Agenzia
anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade
non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei
soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle
disposizioni impartite dall’Agenzia, nonche’ i profili tariffari a
carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo
del servizio.

4-ter. All’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le
verifiche funzionali di cui all’art. 11» sono soppresse.

4-quater. Sono trasferite all’Agenzia le funzioni ispettive e di
vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli
uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 9, commi 5 e
6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4
agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l’Agenzia, con
proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio
dell’autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto
costituito dall’infrastruttura e dal materiale rotabile, con i
contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita’ per l’autorizzazione
all’apertura dell’esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa
di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite
all’Agenzia ai sensi del presente comma.

4-quinquies. All’art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo
il comma 6 e’ aggiunto il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari sull’attuazione, da parte dei concessionari
autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza
delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali».

5. Ferme restando le sanzioni gia’ previste dalla legge, da atti
amministrativi e da clausole convenzionali, l’inosservanza da parte
dei gestori delle prescrizioni adottate dall’Agenzia, nell’esercizio
delle attivita’ di cui al comma 4, lettere a) e c), e’ punita con le
sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall’Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I,
Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti
territoriali la misura della sanzione e’ compresa tra euro 5.000 e
euro 200.000 ed e’ determinata anche in funzione del numero di
abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale
l’Agenzia dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della
violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l’Agenzia puo’
applicare un’ulteriore sanzione di importo fino al doppio della
sanzione gia’ applicata entro gli stessi limiti previsti per la
prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell’infrastruttura o della circolazione
stradale o autostradale, l’Agenzia puo’ imporre al gestore l’adozione
di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione
dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno
comportato l’applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo’ irrogare una sanzione, rispettivamente per gli
enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non
superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra
indicato.

6. Sono organi dell’Agenzia:

a) il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri di alta
professionalita’, di capacita’ manageriale e di qualificata
esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dell’agenzia;

b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal
direttore dell’agenzia, che lo presiede;

c) il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore e’ nominato con decreto
del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma
restando l’applicazione dell’art. 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’incarico ha la durata massima di
tre anni, e’ rinnovabile per una sola volta ed e’ incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita’
professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo e’
nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Meta’ dei componenti sono scelti tra i dipendenti di
pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati
di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali
opera l’agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti
dell’agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo
svolgimento dell’incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei
revisori dei conti e’ composto dal presidente, da due membri
effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti
esercita le funzioni di cui all’art. 2403 del codice civile, in
quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono
svolgere attivita’ professionale, ne’ essere amministratori o
dipendenti di societa’ o imprese, nei settori di intervento
dell’Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi
pubblici e sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

8. Lo statuto dell’Agenzia e’ deliberato dal comitato direttivo ed
e’ approvato con le modalita’ di cui al comma 10. Lo Statuto
disciplina le competenze degli organi di direzione dell’Agenzia e
reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo
funzionamento.

9. Il regolamento di amministrazione dell’Agenzia e’ deliberato, su
proposta del direttore, dal comitato direttivo ed e’ sottoposto al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare
esso:

a) disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia,
attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad
esercitare rispettivamente le funzioni gia’ svolte dall’ANSF in
materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di
ruolo dipendente dall’Agenzia nel limite massimo di 434 unita’, di
cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello
dirigenziale generale;

c) determina le procedure per l’accesso alla dirigenza, nel
rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e
ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia sono
approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell’economia e delle finanze. L’approvazione puo’ essere negata per
ragioni di legittimita’ o di merito. Per l’approvazione dei bilanci e
dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell’Agenzia non
sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

11. I dipendenti dell’ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati
nel ruolo dell’Agenzia e mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento e in
applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l’Agenzia subentra nella titolarita’ dei rispettivi rapporti, ivi
comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a
naturale scadenza.

12. In ragione dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in
aggiunta all’intera dotazione organica del personale dell’ANSF, e’
assegnato all’Agenzia un contingente di personale di 122 unita’,
destinato all’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di
livello dirigenziale non generale.

13. Nell’organico dell’Agenzia sono presenti due posizioni di
uffici di livello dirigenziale generale.

14. In fase di prima attuazione e per garantire l’immediata
operativita’ dell’ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze
in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
sino all’approvazione del regolamento di amministrazione di cui al
comma 9, l’Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di
cui al comma 12, nella misura massima di 61 unita’, mediante apposita
selezione nell’ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita’ ed
esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, e
tale da garantire la massima neutralita’ e imparzialita’. Per tale
fase il personale selezionato dall’Agenzia e’ comandato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche
amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell’Agenzia con la
qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del
trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente
rapporto di lavoro e, se piu’ favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non
rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. L’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia del
personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica
dell’amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento
delle relative risorse finanziarie.

15. L’Agenzia e’ autorizzata all’assunzione a tempo indeterminato
di 141 unita’ di personale e 15 dirigenti nel corso dell’anno 2019 e
di 70 unita’ di personale e 10 dirigenti nel corso dell’anno 2020 da
inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al
comma 9.

16. Al personale e alla dirigenza dell’Agenzia si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell’ENAC.

17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attivita’
di cui al presente articolo, all’Agenzia e’ garantito l’accesso a
tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui
all’art. 13, nonche’ ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio
dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali di cui all’art. 14.

18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000
euro per l’anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall’anno 2020 si
provvede ai sensi dell’art. 45.

19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di
cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono
adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all’adozione
dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti gia’
emanati per l’ANSF. Gli organi dell’ANSF rimangono in carica fino
alla nomina degli organi dell’Agenzia. Nelle more della piena
operativita’ dell’Agenzia, la cui data e’ determinata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le
competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove
gia’ esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e
dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie» e’ sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione
«Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA).

21. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
ai sensi dell’art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.

22. Tutti gli atti connessi con l’istituzione dell’Agenzia sono
esenti da imposte e tasse.

23. L’art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e’
abrogato.


Art. 13
Istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP

1. E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di
seguito – AINOP, formato dalle seguenti sezioni:

a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;

b) ponti, viadotti e cavalcavia
ferroviari;

c) strade – archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;

d) ferrovie nazionali e regionali –
metropolitane;

e) aeroporti;

f) dighe e acquedotti;

g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;

h)
porti e infrastrutture portuali;

i) edilizia pubblica.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove
sono indicati, per ogni opera pubblica:

a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica
del contesto e delle evoluzioni territoriali;

b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da
sostenere;

c) i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della
sicurezza;

d) lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attivita’ di
manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al
controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o
in cemento;

e) la collocazione dell’opera rispetto alla classificazione
europea;

f) i finanziamenti;

g) lo stato dei lavori;

h) la documentazione fotografica aggiornata;

i)
il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con
applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;

l) il sistema informativo geografico per la consultazione,
l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera e al contesto
territoriale.

3. Sulla base del principio di unicita’ dell’invio di cui agli
articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati e le informazioni di cui al
presente articolo gia’ rilevati dalla banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all’art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti
all’AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le
modalita’ di scambio delle informazioni tra i due sistemi.

4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, l’ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i
concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l’ente nazionale
per l’aviazione civile, le autorita’ di sistema portuale e logistico,
l’Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono
o detengono dati riferiti ad un’opera pubblica o all’esecuzione di
lavori pubblici, alimentano l’AINOP con i dati in proprio possesso
per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati
tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera
pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati
forniti, l’AINOP genera un codice identificativo della singola opera
pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca
l’opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e
distintive quali la tipologia, la localizzazione, l’anno di messa in
esercizio e l’inserimento dell’opera nell’infrastruttura. A ciascuna
opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti
tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi,
manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione,
esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull’opera stessa,
tramite l’indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP),
di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’AINOP,
attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura
l’interoperabilita’ con la BDAP, istituita presso la Ragioneria
Generale dello Stato – Ministero dell’economia e delle finanze.

5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4
rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarita’
per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione
applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalita’ definite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’art. 3 del medesimo
decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’inserimento e’ completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e’
aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e
di condivisione dei dati.

6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano
attivita’ di vigilanza sull’opera effettuano il monitoraggio dello
stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi
CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice
IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate
utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono
segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

7. L’AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli
indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal
Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello
Stato e dall’ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il
relativo corredo informativo, per l’integrazione e
l’interoperabilita’ con le informazioni contenute nella BDAP, tramite
il CUP, e per l’integrazione nella Piattaforma digitale nazionale
dati di cui all’art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e’ messo a disposizione ed e’ consultabile anche in formato open
data, con le modalita’ definite con il decreto ministeriale indicato
al comma 5, prevedendo la possibilita’ di raccogliere, mediante
apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e
amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita’ di
vigilanza sull’opera.

7-bis. Per le finalita’ di cui al comma 7 del presente articolo, al
comma 2 dell’art. 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31
dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2019».

8. L’AINOP e’ sviluppato tenendo in considerazione la necessita’
urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado
di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili
riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti
dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 14. Le
informazioni contenute nell’AINOP consentono di pervenire ad una
valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per
agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli
interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e
la determinazione del grado di priorita’ dei medesimi.

9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della
programmazione e del finanziamento degli interventi di
riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla
struttura servente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, e’ garantito l’accesso
all’AINOP, tramite modalita’ idonee a consentire i citati lavori di
istruttoria.

10. Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo e’
autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2018, euro 1.000.000
per l’anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall’anno 2020, alla quale
si provvede ai sensi dell’art. 45.


Art. 14
Sistema di monitoraggio dinamico per la
sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita’
e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili.


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sovraintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di
un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture
stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia
e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito
decreto, che presentano condizioni di criticita’ connesse al
passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi
titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali
individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati
occorrenti per l’inizializzazione e lo sviluppo del sistema di
monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per
operare il controllo strumentale costante delle condizioni di
sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building
Information Modeling – BIM. Il citato Sistema di monitoraggio
dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali in condizioni di criticita’ reca l’identificazione delle
opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all’art.
13.

2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, di
durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
dell’art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono
definiti i termini e le modalita’ con cui i soggetti che a qualsiasi
titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono
al Ministero stesso i dati occorrenti per l’operativita’ a regime del
sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l’utilizzazione degli
occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.

3. Ai fini dell’implementazione del sistema di monitoraggio
dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali che presentano condizioni di criticita’, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all’utilizzo delle
piu’ avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per
l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di interesse.

3-bis. Per le finalita’ di cui al presente articolo, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e’ istituito un
fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019, da
destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza
delle infrastrutture stradali da realizzare nell’area territoriale di
Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte
di operatori titolari dei necessari diritti d’uso delle frequenze, in
sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le
modalita’ di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.
1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Nell’ambito delle attivita’ di conservazione di cui agli
articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero
per i beni e le attivita’ culturali adotta un piano straordinario
nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali
immobili, che definisce i criteri per l’individuazione dei beni da
sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi,
nonche’ i necessari ordini di priorita’ dei controlli, anche sulla
base di specifici indici di pericolosita’ territoriale e di
vulnerabilita’ individuale degli immobili, e i sistemi di controllo
strumentale da utilizzare nonche’ le modalita’ di implementazione
delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri
derivanti dalle attivita’ di cui al presente comma, pari a euro
10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Agli oneri derivanti dalle attivita’ di cui ai commi 1, 2 e 3,
pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, 10 milioni di euro per
l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


Art. 15
Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al fine di
assicurare l’efficace ed efficiente esercizio delle
attivita’ previste dal presente decreto, garantendo, altresi’,
l’implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della
circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la
vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, e’ autorizzata
l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2019, presso
il predetto Ministero, di 110 unita’ di personale, con prevalenza di
personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70
per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90
unita’ di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva
della II area.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell’ambito
dell’attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di
assunzione previste dall’art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, per l’anno 2019. La dotazione organica relativa al
personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e’ conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralita’
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
anche tenendo conto di quanto disposto nell’art. 1, commi 566 e 571,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e’ autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici,
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto
dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall’art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del
2013. Resta ferma la facolta’ di avvalersi della previsione di cui
all’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.

4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a
decorrere dall’anno 2019 si provvede:

a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2,
da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 11, comma 1,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano
acquisite, per detto importo, definitivamente all’erario;

b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a
carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell’art. 12, comma 1,
lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per
detto importo, al bilancio dello Stato.


Art. 15 bis
Assunzione di
personale presso il Ministero della giustizia


1. Per far fronte alla necessita’ di coprire
le gravi scoperture
organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di
appello di Genova nonche’ per garantire il regolare andamento
dell’attivita’ giudiziaria in ragione dell’incremento dei
procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero
della giustizia e’ autorizzato ad assumere in via straordinaria,
nell’ambito dell’attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo
di 50 unita’ di personale amministrativo non dirigenziale da
inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria. Il personale
di cui al periodo precedente e’ assunto, in deroga a quanto previsto
dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all’art. 4, commi
3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche
amministrazioni in corso di validita’ alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante
selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalita’
semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in
particolare, la tipologia e le modalita’ di svolgimento delle prove
di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il
personale di cui e’ autorizzata l’assunzione ai sensi del presente
comma e’ destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del
distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via
prioritaria agli uffici giudiziari della citta’ di Genova, presso i
quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque
anni ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.

2. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 1 e’ autorizzata
la spesa di euro 1.968.980 per l’anno 2019 e di euro 2.002.776 annui
a decorrere dall’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.


Art. 16
Competenze dell’Autorita’ di regolazione dei trasporti e
disposizioni
in materia di tariffe e di sicurezza autostradale.


1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’art. 37, comma 2, lettera g), dopo le parole «nuove
concessioni», sono inserite le seguenti: «nonche’ per quelle di cui
all’art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2»;

a-bis) all’art. 37, comma 6, alinea, le parole: «Alle attivita’
di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «All’esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle
attivita’ di cui al comma 3, nonche’ all’esercizio delle altre
competenze e alle altre attivita’ attribuite dalla legge,»;

a-ter) all’art. 37, comma 6, lettera b), il primo periodo e’
sostituito dai seguenti: «mediante un contributo versato dagli
operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l’Autorita’ abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi
operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attivita’
previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del
fatturato derivante dall’esercizio delle attivita’ svolte percepito
nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del
fatturato e’ effettuato in modo da evitare duplicazioni di
contribuzione»;

b) all’art. 43, comma 1, le parole «sono sottoposti al parere del
CIPE che, sentito il NARS,» sono sostituite dalle seguenti: «sono
trasmessi, sentita l’Autorita’ di regolazione dei trasporti per i
profili di competenza di cui all’art. 37, comma 2, lettera g), in
merito all’individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»;

c) all’art. 43, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l’Autorita’ di
regolazione dei trasporti, verifica l’applicazione dei criteri di
determinazione delle tariffe, anche con riferimento all’effettivo
stato di attuazione degli investimenti gia’ inclusi in tariffa.».

1-bis. All’Autorita’ di regolazione dei trasporti sono assegnate
ulteriori trenta unita’ di personale di ruolo. L’Autorita’ provvede
al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi
dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali
dell’Autorita’ ancora in corso di validita’, nel rispetto delle
previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse
individuati dall’Autorita’ nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell’art.
37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente
articolo.

2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e
messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui
all’art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
all’art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «per l’anno 2018» sono
inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro per l’anno 2019» e le
parole «l’anno 2021 e di 8 milioni di euro per l’anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023,
2024 e 2025»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «per l’anno 2018» sono
inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l’anno 2019» e
dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono aggiunte le
seguenti: «, nell’ambito delle risorse non impegnate del Fondo
medesimo»;

c) le parole «58 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»;

d) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il medesimo
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, e’
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2025.».


Art. 16 bis
Modifica all’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164.

1. Il comma 9 dell’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, e’ sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente
articolo si applicano anche alla realizzazione dell’asse ferroviario
AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonche’ agli interventi di
manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San
Michele sull’Adda di Paderno d’Adda».


Capo III

Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio,
Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici
verificatisi il giorno 21 agosto 2017 

Art. 17
Ambito di applicazione e Commissario straordinario

1. Le
disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli
interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di
Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia
interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto
2017.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e’ nominato un Commissario
straordinario il cui compenso e’ determinato con lo stesso decreto,
in misura non superiore ai limiti di cui all’art. 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse
disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 19. Con il
medesimo decreto e’ fissata la durata dell’incarico del Commissario
straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilita’ di
rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all’attuazione delle
misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31
dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente
comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica
del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della Presidenza del
Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
7 settembre 2018.

3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso
specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana,
finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e
idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma
l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per
la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche’ per la
determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di
indicatori del danno, della vulnerabilita’ e di costi parametrici.


Art. 18
Funzioni del Commissario straordinario


1. Il Commissario straordinario:

a) opera in raccordo con il Dipartimento
della protezione civile
ed il Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017,
al fine di coordinare le attivita’ disciplinate dal presente Capo con
gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza;

b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli
immobili privati di cui all’art. 20, nonche’ coordina la concessione
ed erogazione dei relativi contributi;

c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e
determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno
finanziario per farvi fronte, definendo altresi’ la programmazione
delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di
opere pubbliche di cui all’art. 26;

e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei
territori interessati e assicura il recupero del tessuto
socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

f) tiene e gestisce la contabilita’ speciale a lui appositamente
intestata;

f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle
costruzioni interessate da interventi edilizi;

f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia
e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico,
sismico e idrogeologico;

g) espleta ogni altra attivita’ prevista dal presente Capo nei
territori colpiti;

h) provvede, d’intesa con il Dipartimento della protezione
civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di
cui all’art. 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello,
come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione
sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la
concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico
delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art.
19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le
relative modalita’ e procedure di attuazione;

i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla
concessione dei contributi di cui all’art. 2, comma 6-sexies del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

i-bis) provvede alle attivita’ relative all’assistenza alla
popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza,
anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla
contabilita’ speciale intestata al Commissario delegato di cui
all’art. 16, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all’uopo
trasferite sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 19.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e
di indirizzo.

3. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il
Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della
Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed
operativita’ degli interventi.

4. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Commissario straordinario
si avvale dell’Unita’ tecnica-amministrativa istituita dall’art. 15
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del
28 gennaio 2011, che provvede nell’ambito delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa
attribuite.

5. Per le attivita’ di cui al comma 1 il Commissario straordinario
si avvale, altresi’, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., mediante la conclusione
di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui
all’art. 19.


Art. 19
Contabilita’ speciale

1. Al Commissario straordinario e’ intestata apposita contabilita’
speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono
le risorse assegnate al fondo di cui all’art. 2, comma 6-ter, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonche’ le risorse provenienti
dal fondo di cui all’art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.

2. Sulla contabilita’ speciale confluiscono inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
ricostruzione nei territori di cui all’art. 17 e per l’assistenza
alla popolazione.

3. La contabilita’ di cui al comma 1 e’ incrementata di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell’art. 45.


Art. 20
Ricostruzione privata

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei
territori di cui all’art. 17, con gli atti adottati ai sensi
dell’art. 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a
individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino
del patrimonio danneggiato stabilendo le priorita’ sulla base
dell’entita’ del danno subito a seguito della ricognizione effettuata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c).

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, in
coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per
cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle
seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi
sismici, nei Comuni di cui all’art. 17:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e
trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita’
produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative
agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle
organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attivita’ sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in
locali sgomberati
dalle competenti autorita’, per l’autonoma sistemazione, per
traslochi, depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in particolare
dall’art. 50.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilita’
speciale di cui all’art. 19.


Art. 21
Criteri e modalita’ generali per la
concessione dei contributi per la ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero
degli immobili
privati, situati nei territori dei comuni di cui all’art. 17,
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto
dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati
ai sensi dell’art. 18, comma 2, possono essere previsti nel limite
delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art.
19:

a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per
cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici
esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e
delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da
realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle
vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel
limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico,
nonche’ dell’eliminazione delle barriere architettoniche;

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita’ inferiori alla soglia appositamente stabilita, un
contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con
rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle
strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le
rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero
edificio;

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di
danneggiamento e vulnerabilita’ superiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico
ed antincendio, nonche’ l’eliminazione delle barriere
architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti
comuni dell’intero edificio.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a
domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle
unita’ immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla
data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13,
comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle
unita’ immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all’art. 17, risultavano concesse in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci
di cooperative a proprieta’ indivisa, e adibite a residenza
anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai
proprietari delle unita’ immobiliari danneggiate o distrutte dal
sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da
quelle di cui alle lettere a) e b);

d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma
e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali,
alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all’art. 17, era presente un’unita’ immobiliare di cui alle lettere
a), b) e c);

e) dei titolari di attivita’ produttive, ovvero di chi per legge
o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla
data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione
o ricostruzione delle unita’ immobiliari, degli impianti e beni
mobili strumentali all’attivita’ danneggiati dal sisma, e che alla
data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17,
risultavano adibite all’esercizio dell’attivita’ produttiva o ad essa
strumentali.

2-bis. Nessun contributo puo’ essere concesso per gli immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito
dal giudice penale.

3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 2, la percentuale riconoscibile e’ pari al 100 per cento del
contributo determinato secondo le modalita’ stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2.

4. Il contributo concesso e’ al netto dell’indennizzo assicurativo
o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le
medesime finalita’ di quelli di cui al presente Capo.

5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di
quanto determinato all’art. 30, comma 3.

6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo,
dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli
interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico
relativo alla richiesta di contributo.

7. Le domande di concessione dei contributi contengono la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei
contributi di cui al comma 1 e all’eventuale spettanza di ulteriori
contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni.

8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a
privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai
sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del
21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di
riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di
contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti
interventi, e’ dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e’ tenuto al
rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da
versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita’ e
termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18,
comma 2.

9. La concessione del contributo e’ trascritta nei registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun’altra formalita’.

10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei
confronti del promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai
sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di
un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici
del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni
di cui all’art. 17;

b) laddove il trasferimento della proprieta’ si verifichi
all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito
delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero
dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del
codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da piu’ unita’ immobiliari possono essere disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la
meta’ del valore dell’edificio. In deroga all’art. 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

12. Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo,
l’economicita’ e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e
servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non
sono ricompresi tra quelli previsti dall’art. 1, comma 2, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario
dei contributi e’ compiuta mediante procedura concorrenziale intesa
all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione
possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella
Anagrafe di cui all’art. 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti
della procedura concorrenziale, completi della documentazione
stabilita con atti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, sono
prodotti dall’interessato in ogni caso prima dell’emissione del
provvedimento di concessione del contributo.


Art. 22
Interventi di
riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti


1. I contributi per la riparazione
o la ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono
finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle
zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le
condizioni per la concessione del beneficio, a:

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare
ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia
privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e
commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati,
compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti
dall’evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e
ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di
adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza
compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia
dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle
disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche
eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;

b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili
«di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso
scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali
immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi
delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall’evento sismico.
Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve
conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le
concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identita’
culturale del bene stesso.


Art. 23
Interventi di immediata
esecuzione


1. Al fine di favorire il rientro nelle unita’ immobiliari e il
ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni
interessati dagli eventi sismici di cui all’art. 17, per gli edifici
con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243
del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di
immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti
interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e
asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti
il nesso di causalita’ tra gli eventi sismici di cui all’art. 17 e lo
stato della struttura, e attesti la valutazione economica del danno,
effettuare l’immediato ripristino della agibilita’ degli edifici e
delle strutture.

2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unita’
immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della
progettazione assevera la rispondenza dell’intervento all’obiettivo
di cui allo stesso comma 1.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, sono
adottate misure operative per l’attuazione degli interventi di
immediata esecuzione di cui al comma 1.

4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori
asseverata ai sensi dell’art. 6-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in
deroga all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni
di cui all’art. 17 dell’avvio dei lavori edilizi di riparazione o
ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni
stabilite con i provvedimenti di cui all’art. 18, comma 2, nonche’
dei contenuti generali della pianificazione territoriale e
urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l’indicazione del
progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore
dei lavori e dell’impresa esecutrice, purche’ le costruzioni non
siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per
i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando
o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle
in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati,
entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori,
provvedono a presentare la documentazione che non sia stata gia’
allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o
ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e
dell’autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle
modalita’ di cui al presente comma determina l’inammissibilita’ della
domanda di contributo, nonche’ la decadenza dal contributo per
l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto
interessato.

5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente
affidati a imprese:

a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione
nell’Anagrafe di cui all’art. 29, e fermo restando quanto previsto
dallo stesso, abbiano altresi’ prodotto l’autocertificazione di cui
all’art. 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;

b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi
e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita’
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in
possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi di cui all’art. 25 fino alla definizione delle relative
procedure.


Art. 24
Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi

1. Fuori dai casi disciplinati dall’art. 23, comma 4, l’istanza di
concessione dei contributi e’ presentata dai soggetti legittimati di
cui all’art. 21, comma 2, ai Comuni di cui all’art. 17 unitamente
alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla
tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono
obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per
il rilascio del titolo edilizio:

a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista
abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’art. 30, attestante
la riconducibilita’ causale diretta dei danni esistenti agli eventi
sismici di cui all’art. 17, a cui si allega l’eventuale scheda AeDES,
se disponibile, o l’ordinanza di sgombero;

b) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle
attivita’ di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie
nonche’ degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti
all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico
estimativo da cui risulti l’entita’ del contributo richiesto;

b-bis) indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con
allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione
del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.

2. All’esito dell’istruttoria relativa agli interventi richiesti a
norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo
edilizio.

3. I Comuni di cui all’art. 17, verificata la spettanza del
contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la
documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice
dei lavori di cui all’art. 21, comma 13, trasmettono al Commissario
straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo,
comprensivo delle spese tecniche.

4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il
procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura
accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere
sulle risorse di cui all’art. 19, sulla base di stati di avanzamento
lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di
servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli
interventi ammessi a contributo.

5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile,
avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania,
Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi
per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei
contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei
beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi
complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga
che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari
presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a
quelli per i quali e’ stato concesso il contributo, il Commissario
straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del
decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la
restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Con atti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, sono definiti
modalita’ e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, anche
prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme
informatiche.

7. All’attuazione del presente articolo le Amministrazioni
interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 25
Definizione
delle procedure di condono

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente
capo, i Comuni di cui all’art. 17, comma 1, definiscono le istanze di
condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del
21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.
47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente
articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai
Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite
previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorita’
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze
di cui al comma 1 trova comunque applicazione l’art. 32, commi 17 e
27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.

2. I comuni di cui all’art. 17, comma 1, provvedono, anche mediante
l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la
conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze
di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
le autorita’ competenti provvedono al rilascio del parere di cui
all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al
presente capo e’ sospeso nelle more dell’esame delle istanze di
condono e la loro erogazione e’ subordinata all’accoglimento di dette
istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad
eventuali aumenti di volume oggetto del condono.


Art. 26
Ricostruzione pubblica


1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, e’
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita’ speciale di cui all’art. 19, per la demolizione e
ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici,
delle chiese e degli edifici di culto di proprieta’ di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad
assicurare la funzionalita’ dei servizi pubblici, e delle
infrastrutture, nonche’ per gli interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere
di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita’ di resistenza delle strutture, nei Comuni di
cui all’art. 17, attraverso la concessione di contributi per la
realizzazione degli interventi individuati a seguito della
ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi
dell’art. 18, comma 1, lettera c).

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2,
si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle
chiese e degli edifici di culto di proprieta’ di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il
finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici
dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino,
per il regolare svolgimento fin dall’anno scolastico 2018-2019, delle
condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della
normale attivita’ scolastica, educativa o didattica, in ogni caso
senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti
di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all’art. 17, nel
limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle
risorse disponibili di cui all’art. 19. I piani sono predisposti
sentito il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;

c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle
risorse disponibili;

d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti
idrogeologici, con priorita’ per dissesti che costituiscono pericolo
per centri abitati ed infrastrutture.

3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con
apposito atto adottato ai sensi dell’art. 18, comma 2, il Commissario
straordinario puo’ individuare, con specifica motivazione, gli
interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza
essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, costituisce
presupposto per l’applicazione della procedura di cui all’art. 63,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi
e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario
si applicano le disposizioni di cui all’art. 63, commi 1 e 6, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente
l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, e’ rivolto,
sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori
economici iscritti nell’Anagrafe di cui all’art. 29. In mancanza di
un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta
Anagrafe, l’invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad
almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’art. 1,
commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di
cui al citato art. 29. Si applicano le disposizioni di cui all’art.
29. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle
offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai
sensi dell’art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. La Regione Campania nonche’ gli Enti locali della medesima
Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica
intesa, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa
approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini
dell’assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all’art.
19, all’espletamento delle procedure di gara relativamente agli
immobili di loro proprieta’.

5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle
risorse di cui all’art. 19, e nei limiti delle risorse disponibili,
alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici
pubblici di proprieta’ statale, ripristinabili con miglioramento
sismico.

6. Sulla base delle priorita’ stabilite dal Commissario
straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il
piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i
soggetti attuatori di cui all’art. 27, comma 1, oppure i Comuni
interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli
interventi al Commissario straordinario.

7. Ferme restando le previsioni dell’art. 24 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione
urbanistica, in conformita’ agli indirizzi definiti dal Commissario
straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo
possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o piu’ degli
operatori economici indicati all’art. 46 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016. L’affidamento degli incarichi di cui al
primo periodo e’ consentito esclusivamente in caso di
indisponibilita’ di personale in possesso della necessaria
professionalita’ e, per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e’ attuato mediante procedure
negoziate con almeno cinque soggetti di cui all’art. 46 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016.

8. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti
presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita’
economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi
e adotta il decreto di concessione del contributo.

9. I contributi di cui al presente articolo, nonche’ le spese per
l’assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo
avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.

11. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze, i criteri e le modalita’ attuative del comma 9.


Art. 27
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

1. Per la
riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui
all’art. 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) la Regione Campania;

b) il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l’Agenzia del demanio;

e) i
Comuni;

f) il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;

g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;

h) la Diocesi, limitatamente agli interventi
sugli immobili di
proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo
inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


Art. 28
Contributi ai privati e alle attivita’ produttive per i beni mobili danneggiati


1. In caso di
distruzione o danneggiamento grave di beni mobili
presenti nelle unita’ immobiliari distrutte o danneggiate a causa
degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, puo’ essere
assegnato un contributo secondo modalita’ e criteri da definire con
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, nei limiti
delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’art.
19, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna
famiglia anagrafica residente o attivita’ produttiva con sede
operativa nei Comuni di cui all’art. 17, come risultante,
rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017
e dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o all’albo professionale alla medesima
data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati puo’ essere
concesso solo un contributo forfettario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel
rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall’art.
50.


Art. 29
Legalita’ e trasparenza

1. Ai
fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di
tutte le attivita’ finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle
infiltrazioni della criminalita’ organizzata nell’affidamento e
nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che
fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione
nei Comuni di cui all’art. 17, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il
Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato
art. 30 e dell’Anagrafe ivi prevista.

2. All’attuazione del presente articolo le Amministrazioni
interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.

2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si
applicano le disposizioni di cui all’art. 36 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.


Art. 30
Qualificazione degli operatori economici per
l’affidamento dei
servizi di architettura e di ingegneria.


1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati
dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti
di cui all’art. 46 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di
affidabilita’ e professionalita’ e non abbiano commesso violazioni in
materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso
ne’ avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali
quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico,
con le imprese invitate a partecipare alla selezione per
l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in
subappalto, ne’ rapporti di coniugio, di parentela, di affinita’
ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con
chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il
direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al
committente, trasmettendone altresi’ copia agli uffici speciali per
la ricostruzione. La struttura commissariale puo’ effettuare
controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita’ di quanto
dichiarato.

3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario,
che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla
contabilita’ speciale di cui all’art. 19, per tutte le attivita’
tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, e’ stabilito
nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del
10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di
importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a
2 milioni di euro il contributo massimo e’ pari al 7,5 per cento. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, sono
individuati i criteri e le modalita’ di erogazione del contributo
previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione
del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione
tecnica richiesta agli operatori economici e dell’importo dei lavori;
con i medesimi provvedimenti puo’ essere riconosciuto un contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella
misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti
previdenziali.

4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza
delle Diocesi e del Ministero per i beni e le attivita’ culturali,
con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, e’ fissata
una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto
dell’organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella
qualificazione.

5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli
previsti dall’art. 22, con i provvedimenti adottati ai sensi
dell’art. 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad
evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione
in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

6. L’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi
inferiori a quelli di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con
almeno cinque soggetti di cui all’art. 46 del medesimo codice. Agli
oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e
di quelli previsti dall’art. 23, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui
all’art. 19, del presente decreto.


Art. 31
Struttura del Commissario
straordinario

1. Il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie
competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e
disciplina l’articolazione interna della struttura di cui al comma 2,
anche in aree e unita’ organizzative, con propri atti in relazione
alle specificita’ funzionali e di competenza.

2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale
di cui all’art. 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che
dell’Unita’ tecnica di cui all’art. 18, comma 4, di una struttura
posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a
Roma e quelle operative a Napoli e nell’Isola di Ischia. Essa e’
composta da un contingente nel limite massimo di 12 unita’ di
personale non dirigenziale e 1 unita’ di personale dirigenziale di
livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si
puo’ avvalere altresi’ di un numero massimo di 3 esperti, nominati
con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto
dall’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il personale di cui al comma 2 e’ posto, ai sensi dell’art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di
appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura e’
riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa
l’indennita’ di amministrazione, del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente
della struttura e’ riconosciuta la retribuzione di posizione in
misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonche’ un’indennita’ sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della
retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di
provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico
esclusivo della contabilita’ speciale intestata al Commissario gli
oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.

4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 nonche’
alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si
provvede con le risorse della contabilita’ speciale prevista
dall’art. 19.

5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonche’ ai
componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese
di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di
Roma e quelle operative di Napoli e dell’Isola di Ischia, con oneri a
carico delle risorse di cui alla contabilita’ speciale di cui
all’art. 19.

6. Il Commissario straordinario puo’ avvalersi di un comitato
tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in
materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione
dei beni culturali e di ogni altra professionalita’ che dovesse
rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato
sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario,
adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2. Per la partecipazione al
comitato tecnico scientifico non e’ dovuta la corresponsione di
gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa
fronte nell’ambito delle risorse di cui alla contabilita’ speciale di
cui all’art. 19.

7. Con uno o piu’ provvedimenti del Commissario straordinario,
adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, nei limiti delle risorse
disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle
attivita’ di cui all’art. 17, puo’ essere riconosciuta la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario
nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a
quelle gia’ previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) al personale dirigenziale della struttura direttamente
impegnato nelle attivita’ di cui all’art. 17, puo’ essere attribuito
un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di
posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, commisurato ai
giorni di effettivo impiego.

8. All’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti
massimi di spesa di euro 350.000 per l’anno 2018 e 1.400.000 annui
per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla
contabilita’ speciale di cui all’art. 19.


Art. 32
Proroghe e
sospensioni dei termini


1. All’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, al primo periodo dopo le parole «dell’imposta sul reddito delle
societa’» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ ai fini del calcolo
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e le
parole «fino all’anno di imposta 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all’anno di imposta 2019», al secondo periodo le
parole «fino all’anno di imposta 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all’anno di imposta 2020».

1-bis. Le autorita’ di regolazione di cui all’art. 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti
adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono prevedere
esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas,
acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema
che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra
l’ordinanza di inagibilita’ o l’ordinanza sindacale di sgombero e la
revoca delle medesime, individuando anche le modalita’ per la
copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo
perequativo.

2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31
marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali,
sono stabiliti i criteri e le modalita’ per il rimborso ai comuni
interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso
all’esenzione di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all’art. 17 la
continuita’ nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il
Commissario straordinario e’ autorizzato a concedere, con propri
provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilita’ speciale di
cui all’art. 19, un’apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5
milioni di euro con riferimento all’anno 2018, da erogare nel 2019, e
fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio
2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori
entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all’art. 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di
cui allo stesso art. 1, commi 667 e 668.

4. All’art. 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal
2018 al 2020 dei mutui» e dopo le parole «mutui stessi» sono inserite
le seguenti: «; i comuni provvedono alla reimputazione contabile
degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».

5. All’art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

6. All’art. 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «della durata non superiore a
quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque» sono
soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita’» sono inserite
le seguenti: «per l’anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unita’ per
gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unita’ per
gli anni 2019 e 2020»;

c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite dalle
seguenti: «500.000 per l’anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020,».

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilita’
speciale di cui all’art. 19.

7-bis. All’art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
6, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2019».


Art. 33
Sospensione del pagamento del canone
RAI


1. Nei territori dei comuni di cui all’art. 17, il pagamento del
canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, e’ sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il
versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del primo
periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu’ rate ovvero
dell’unica rata, comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti
e non versati nonche’ delle relative sanzioni e interessi e la
cartella e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del
periodo di rateazione. L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 mila euro per l’anno 2018 e 900 mila
euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell’art. 45.


Art. 34
Sospensione dei
termini per il pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.


1. Nei Comuni di cui all’art. 17, sono sospesi i termini relativi
agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in
scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria gia’ versati. Gli adempimenti e i
pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza
applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione
fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a
decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore
dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo’ essere operata
anche dal sostituto d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il
2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si
provvede ai sensi dell’art. 45.


Art. 35
Sospensione dei termini per
la notifica delle cartelle di pagamento


1. Nei Comuni di cui all’art. 17, i termini per la notifica
delle
cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti
dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche’ le attivita’ esecutive da parte degli agenti
della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi
all’attivita’ degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti
locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1°
gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
300 mila euro per l’anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell’art. 45.


Art. 36
Interventi volti alla ripresa economica


1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del
settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del
commercio e artigianato, nonche’ delle imprese che svolgono attivita’
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi
antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia, nel
limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e
di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, sono concessi alle medesime
imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato,
nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del
fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a
quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio
precedente.

2. I criteri, le procedure, le modalita’ di concessione e di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1
tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del
Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi
dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 19 nel
limite massimo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 2,5 milioni
di euro per l’anno 2019.


Capo IV

Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli
anni 2009, 2012, 2016 e 2017 

Art. 37
Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche
al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.


1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate
le seguenti modificazioni:

0a) all’art. 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «apposita
delega motivata» sono aggiunte le seguenti: «, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate,
designato dall’ANCI regionale di riferimento»;

1) al comma 1, la lettera l) e’ abrogata;

1-bis) al comma 2, secondo
periodo, le parole: «previa intesa
con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»;

1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola:
«progettazione» sono inserite le seguenti: «e nella realizzazione»;

2) al comma 5, dopo la lettera e), e’ aggiunta la seguente:
«e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono
susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti
previsti dal presente decreto, al fine di verificare l’assenza di
sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in
materia di aiuti di Stato.»;

b) all’art. 5, comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di
garantirne la continuita’;» e’ aggiunto, infine, il seguente periodo:
«allo scopo di favorire la ripresa dell’attivita’ agricola e
zootecnica e ottimizzare l’impiego delle risorse a cio’ destinate, la
definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attivita’
agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono
essere utilizzate in via definitiva e’ assentita, su richiesta del
titolare dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente;»;

b-bis) all’art. 6, comma 8, dopo la parola: «amministrative,»
sono inserite le seguenti: «nonche’ le spese per le attivita’
professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di
funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari
per gestire interventi unitari,»;

b-ter) all’art. 14, comma 4, le parole: «dal Commissario
straordinario d’intesa con i vice commissari nel» sono sostituite
dalle seguenti: «dal Commissario straordinario, sentiti i vice
commissari nella»;

c) all’art. 15, comma 1, dopo la lettera e), e’ aggiunta la
seguente: «e-bis) le Universita’, limitatamente agli interventi sugli
immobili di proprieta’ e di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

c-bis) all’art. 15, comma 3-bis:

1) al primo periodo, le parole: «gli
interventi» sono
sostituite dalle seguenti: «i lavori», la parola: «intervento» e’
sostituita dalla seguente: «lavoro» e le parole: «ai fini della
selezione dell’impresa esecutrice,» sono soppresse;

2) le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»;

c-ter) all’art. 16, comma 3, lettera b), le parole: «approva i
progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «approva, ai
sensi dell’art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i progetti»;

c-quater) all’art. 34:

1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, puo’ essere
altresi’ riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima
del 2 per cento, per le attivita’ professionali di competenza degli
amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi
appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi
unitari»;

2) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:

«7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle
prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni
gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo
quanto previsto dal presente decreto, un’anticipazione del 50 per
cento del compenso relativo alle attivita’ professionali poste in
essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per
cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica
e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione
del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con
miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L’importo
residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell’intera
parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese
la relazione geologica e le indagini specialistiche, e’ corrisposto
ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei
lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalita’ di
pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo».

1-bis. All’art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45, dopo le parole: «e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge n. 189 del 2016» sono inserite le seguenti: «, nonche’
ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai
predetti allegati 1, 2 e 2-bis,».


Art. 38
Rimodulazione delle funzioni
commissariali

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e’
nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato
con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29
settembre 2016.

2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni
altra disposizione vigente concernente gli interventi per la
riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016.

3. Con il decreto di nomina e’ stabilito il compenso del
Commissario, determinato nei limiti di cui all’art. 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse
disponibili sulla contabilita’ speciale del Commissario straordinario
di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.


Art. 39
Impignorabilita’ delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici


1. Fermo
restando quanto stabilito dall’art. 545 del codice di
procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o
pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu’ di
qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a
carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purche’
depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e
intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del
Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di
ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale,
edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori
interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell’aprile 2009, individuati
nell’articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile
2009, n. 3;

b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell’Italia centrale, di cui all’allegato 1 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa
autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne
verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalita’
indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la
disposizione di cui all’art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi
azione esecutiva o cautelare volta all’esecuzione forzata
eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano
obblighi di accantonamento, ne’ sospendono l’accreditamento di somme
a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti
beneficiari.

4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:

a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli
eventi sismici di
cui alla lettera a) del comma 1;

b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di
cui alle lettere b) e c) del comma 1.

5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al
comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole
della gestione del Commissario delegato o straordinario.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli atti notificati fino al giorno antecedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.


Art. 39 bis
Modifiche all’art. 67-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.


1. All’art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «In
considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la
dotazione organica dei comuni interessati e’ incrementata nella
misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre
2018.»;

b) il quarto periodo e’ soppresso.


Art. 39 ter
Modifiche all’art. 1-sexies
del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,
recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

1. All’art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. In caso di interventi edilizi
sugli edifici privati nei
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto
2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all’art. 22,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformita’ da essi, e nelle
ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario
dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, puo’
presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo,
richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attivita’
in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1,
37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto
rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione
dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della
presentazione del progetto. E’ fatto salvo, in ogni caso, il
pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma
4, il cui importo non puo’ essere superiore a 5.164 euro e inferiore
a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento
comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile, valutato
per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello
precedente all’abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. L’inizio dei lavori e’ comunque subordinato al rilascio
dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 1
del presente articolo trova applicazione
anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell’intesa,
ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull’atto concernente misure
per il rilancio dell’economia attraverso l’attivita’ edilizia, di cui
al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU,
ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di
edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa
all’incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione
nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi
edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi
ordini di demolizione.»;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono
inserite le seguenti: «al permesso di costruire o»;

d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «e’ rilasciata»
sono inserite le seguenti: «dal competente ufficio regionale o».


Capo V

Ulteriori interventi emergenziali 

Art. 40
Cabina di regia Strategia Italia

1. Entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e’
istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, composta dal Ministro dell’economia e delle
finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate
nonche’ dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, dal Presidente dell’Unione delle province d’Italia
e dal Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, con
i seguenti compiti:

a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle
risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, ivi comprese le
risultanze del monitoraggio dinamico di cui all’art. 14, commi 1, 2 e
3, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare
le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;

b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a
fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico,
vulnerabilita’ sismica degli edifici pubblici, situazioni di
particolare degrado ambientale necessitanti attivita’ di bonifica e
prospettare possibili rimedi.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, assicura l’attivita’ di supporto tecnico, istruttorio e
organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.


Art. 40 bis
Interventi straordinari per il viadotto Sente

1. Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del
viadotto Sente e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l’anno 2018. Al relativo onere per l’anno 2018 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 41
Disposizioni urgenti
sulla gestione 
dei fanghi di depurazione

1. Al fine di superare situazioni di criticita’ nella
gestione dei
fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della
normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in
agricoltura dei fanghi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB
del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40),
per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le
policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per
i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico,
Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti:
idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA
elencati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS),
PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS),
Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg
SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI
<2 (mg/kg SS). Per cio’ che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL
viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all’anno. Ai
fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi
C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque
rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicita’ fornisce
valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta
nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella
decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come
specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanita’ protocollo
n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e
integrazioni.

Art. 42
Progettazione degli interventi di messa in
sicurezza 
degli edifici scolastici


1. Le economie disponibili di cui all’art. 48, comma 2,
del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n.
22, nonche’ quelle di cui all’art. 1, comma 177, della legge 13
luglio 2015, n. 107, relative a interventi gia’ aggiudicati o per i
quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite entro
il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici
adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione
degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici.

3. Le modalita’ e i criteri di attribuzione delle risorse
finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse gia’
destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle somme
perente, di cui all’art. 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n.
107, sono accertate con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre
2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate
esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare
svolgimento dell’attivita’ didattica e la sicurezza delle strutture.

Art. 42 bis
Scuole innovative e poli per l’infanzia

1. All’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma
85 e’ inserito il seguente:

«85-bis. Per gli interventi gia’ individuati alla data di entrata
in vigore della presente disposizione sulla base del decreto di cui
al terzo periodo del comma 85, l’intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo’ essere raggiunta
successivamente all’adozione dello stesso decreto, purche’
anteriormente all’avvio delle procedure di affidamento degli
interventi stessi.».

2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative
di cui all’art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’
autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 158,
della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di
locazione da corrispondere all’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle
scuole innovative.

3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per
l’infanzia di cui all’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, e’ autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli
anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art. 3, comma 5,
del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei
canoni di locazione da corrispondere all’INAIL per la realizzazione
dei nuovi poli per l’infanzia.

4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate
agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di
progettazione e successivamente scomputate dall’INAIL all’atto della
quantificazione dell’importo dovuto agli enti locali per
l’acquisizione delle aree oggetto di intervento. L’anticipazione non
puo’ superare il valore dell’area stimato dall’INAIL.

5. All’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalla seguente: «gli».

Art. 43
Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati

1. I soggetti
beneficiari dei mutui agevolati di cui al
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare
della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale
delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un
allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine
non puo’ essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici
si applicano anche nel caso in cui sia stata gia’ adottata da
INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento
agevolato in ragione della morosita’ nella restituzione delle rate,
purche’ il relativo credito non risulti gia’ iscritto a ruolo ovvero
non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.
INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed
interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate
semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni gia’
perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma,
pari a 30 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per
l’anno 2019 si provvede ai sensi dell’art. 45.

2. Nell’ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite
delle crisi d’impresa ovvero nell’ambito delle attivita’ giudiziali
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il
recupero dei crediti in ragione della morosita’ sulla restituzione
delle rate, INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere
favorevole dell’Avvocatura dello Stato, e’ autorizzata ad aderire a
proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del
debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di
mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto
interessato alla continuita’ aziendale.

Art. 43 bis
Esonero dal pagamento delle quote di
accantonamento del trattamento
di fine rapporto e del contributo, previsto dall’art. 2, comma 31,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le societa’ sottoposte a
procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

1. Per gli anni 2020 e 2021, le societa’ sottoposte a
procedura
fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano
usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria
negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell’art. 44, previa autorizzazione
dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal
pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine
rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione
oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo
previsto dall’art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del
monitoraggio della spesa, l’INPS verifica con cadenza mensile i
flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato
anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte
per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, e’ stato raggiunto o
sara’ raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prende in
considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di
propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli
oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze.

Art. 44
Trattamento straordinario di
integrazione 
salariale per le imprese in crisi

1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto
legislativo 14
settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo’ essere
autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora
l’azienda abbia cessato o cessi l’attivita’ produttiva e sussistano
concrete prospettive di cessione dell’attivita’ con conseguente
riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n.
95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,
oppure laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche’ in alternativa
attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in
essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate
ai sensi dell’art. 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di
accordo governativo e’ verificata la sostenibilita’ finanziaria del
trattamento straordinario di integrazione salariale e nell’accordo e’
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio
della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero
dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile
dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni.
Qualora dal monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto o sara’
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri
accordi.

Art. 44 bis
Misure urgenti per assicurare la continuita’ operativa del Dipartimento della protezione civile

1. Al secondo periodo del comma 2-bis dell’art.
19 del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per una sola volta»
sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».

Art. 44 ter
Attivita’ di valutazione dell’impatto e di censimento dei danni

1. All’art. 13 del
codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2 e’ inserito
il seguente:

«2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all’art.
25, comma 7, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, possono porre in essere attivita’ connesse con la
valutazione dell’impatto e il censimento dei danni alle strutture e
alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi
emergenziali di protezione civile di cui all’art. 7, anche mediante
accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del
presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di
collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi
provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e
collegi professionali ad essi afferenti.».

Art. 45
Norma di
copertura

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13,
19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l’anno 2018,
a 63.305.300 euro per l’anno 2019, a 70.610.000 euro per l’anno 2020,
a 42.600.000 euro per l’anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l’anno
2018 e a 69.804.217 euro per l’anno 2019, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si
provvede:

a) quanto a 950.000 euro per l’anno 2021 e a 1.048.000 euro per
l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
e delle minori spese derivanti dagli articoli 3, 33 del presente
decreto;

b) quanto a 30.400.000 euro per l’anno 2018 e a 6.498.917 euro
per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 200.000 euro per l’anno 2018, a 20.800.000 euro per
l’anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero;

d) quanto a 32.505.300 euro per l’anno 2019 e a 800.000 euro
dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 32.505.300
euro per l’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall’anno 2020;

e) quanto a 49.005.000 euro per l’anno 2018, mediante utilizzo
delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell’art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello
Stato;

f) quanto a 10.000.000 euro per l’anno 2019, a 49.810.000 euro
per l’anno 2020, a 20.850.000 euro per l’anno 2021, a 20.652.000 euro
per l’anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall’anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’autorizzazione di spesa
di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e’ incrementato di 50 milioni di euro annui
dall’anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l’anno 2024, in
conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui
all’art. 1, comma 6, del presente decreto.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 46
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

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